Valida la multa per eccesso di velocità se il trasgressore firma il verbale che contiene un evidente errore.
Un precedente che lascerà perplessi quello appena uscito dalle aule del Tribunale di Perugia [1]. Secondo il giudice umbro, è valido il verbale redatto dalla polizia con evidenti vizi o errori (come, per esempio, l’errata indicazione del senso di marcia o del nome della strada o, addirittura, la mancata specificazione del giorno e dell’ora dell’infrazione) quando però sia stato firmato dal trasgressore e a lui consegnato.
In altre parole, stando alla sentenza in commento, ben farebbe l’automobilista, qualora rilevi delle imprecisioni formali nel documento redatto dalla volante, a rifiutarsi di sottoscriverlo e di riceverlo, chiedendone invece la notifica a casa. Una interpretazione forse un po’ troppo formalistica e, soprattutto, che priverebbe il cittadino del normale diritto alla difesa giudiziale: diritto, quest’ultimo, che nulla ha a che vedere col procedimento, invece, amministrativo della contestazione dell’infrazione.
La questione si pone, in particolar modo, per le multe accertate con telelaser. Qui l’apparecchiatura non rilascia documentazione fotografica dell’avvenuta rilevazione e potrebbe non indicare né la via, né il senso di marcia del veicolo multato: essa consente solo l’accertamento della velocità in un determinato momento. Per il resto, è il poliziotto a dover integrare lo scontrino del telelaser scrivendo a penna quanto da questi accertato direttamente con i propri occhi. Ebbene, la sua attestazione ha una efficacia probatoria particolarmente forte, ossia fa fede fino a querela di falso. E pertanto non può essere più contestata dall’automobilista che abbia sottoscritto il verbale. L’unico modo per il cittadino di improntare un’impugnazione davanti al giudice è sollevando il difetto di omologazione o di funzionamento dell’apparecchiatura elettronica stessa.
note
[1] Trib. Perugia, sent. n. 204/2014.
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