Le indagini svolte privatamente dalla parte processuale oppure dal suo investigatore possono validamente essere portate in giudizio ed essere fatte valere come prove a sostegno delle proprie ragioni.
Le investigazioni private hanno valenza processuale?


Indagini private: che valore hanno in giudizio? Quali sono i poteri dell’investigatore? Quali indagini può compiere il semplice cittadino?
Sempre più spesso ci si affida a investigatori privati per raccogliere prove da portare in tribunale a sostegno delle proprie ragioni. Ciò accade soprattutto nei giudizi civili e, in special modo, in quelli di separazione e divorzio. Altre volte, per risparmiare denaro, ci si mette in proprio e ci si improvvisa novelli Sherlock Holmes: muniti di pazienza e del proprio smartphone multifunzione, si va in giro alla ricerca di elementi da poter usare a proprio vantaggio. Con questo articolo vedremo se le investigazioni private hanno valenza processuale.
Come anticipato, per investigazioni private intendiamo sia quelle effettuate da un vero investigatore sia quelle fatte da sé: si pensi, ad esempio, alle foto che la moglie ha scattato al marito mentre si trovava tra le braccia di un’altra donna. Se l’argomento ti interessa e vuoi saperne di più, prosegui nella lettura: vedremo insieme se le investigazioni private hanno valenza processuale, cioè se possono essere validamente portate in giudizio per vincere la causa.
Indice
- 1 Investigazioni private: cosa sono?
- 2 Investigatore privato: chi è?
- 3 Investigatore privato: come si diventa?
- 4 Indagini dell’investigatore privato: quali sono?
- 5 Indagini del privato: quali sono?
- 6 Investigazioni private: hanno valore in giudizio?
- 7 Investigazioni private: possono essere contestate?
- 8 Investigatore privato: può testimoniare?
Investigazioni private: cosa sono?
Come ricordato in premessa, le investigazioni private possono essere di due tipi:
- indagini fatte da un professionista, cioè da un investigatore privato qualificato;
- indagini fatte direttamente dal comune cittadino che ha interesse nella causa.
Nel prosieguo analizzeremo entrambe le ipotesi.
Investigatore privato: chi è?
Chi è l’investigatore privato? Assume la qualifica di investigatore privato colui che ottiene la licenza prefettizia che consente di svolgere attività di vigilanza e di investigazione o ricerca per conto di privati.
La peculiarità dell’investigatore privato è che egli offre i propri servizi sul mercato come qualunque altro professionista; non ha nulla a che vedere con lo Stato, poiché lavora solamente per soddisfare le richieste dei propri clienti.
Insomma: con la licenza prefettizia, l’investigatore privato può offrire sul mercato i propri servizi, stipulando con i propri clienti un vero e proprio rapporto di mandato.
Investigatore privato: come si diventa?
Come anticipato, per diventare investigatore privato occorre la licenza del prefetto. Detta licenza non può essere rilasciata a chi sia incapace, a chi non sia cittadino italiano o comunitario, ovvero a chi abbia riportato condanne penali per delitto doloso, né può essere concessa per il compimento di operazioni che comportano un esercizio di pubbliche funzioni o una limitazione della libertà individuale [1].
In pratica, l’investigatore privato non può, ad esempio, fermare le persone e chiedere di mostrare il documento d’identità, in quanto un’operazione del genere può essere effettuata solamente da un pubblico ufficiale.
Chi si improvvisa investigatore privato senza la licenza prefettizia oppure senza rispettare i limiti in essa contenuti, non soltanto rischia la revoca del titolo ma anche di incorrere in reato: la pena è l’arresto fino a due anni e l’ammenda fino a tremila euro [2].
Indagini dell’investigatore privato: quali sono?
Nonostante l’investigatore privato sia un professionista riconosciuto a tutti gli effetti dalla legge, il suo potere d’indagine non può in alcun modo essere equiparato a quello che hanno le forze dell’ordine (carabinieri, polizia, ecc.) quando devono indagare su un reato. Ciò significa che l’investigatore privato può limitarsi a raccogliere elementi di prova con tutti i limiti che si applicano anche al comune cittadino.
Insomma: la legge non riconosce all’investigatore privato particolari facoltà, se non quella di esercitare professionalmente questo servizio.
Da tanto deriva che l’investigatore privato, come qualsiasi persona, può al massimo:
- effettuare pedinamenti;
- scattare foto e girare filmati in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- registrare conversazioni che avvengano in sua presenza;
- effettuare sopralluoghi, purché vi sia il consenso del titolare del posto;
- avvalersi di strumenti di localizzazione Gps satellitare, al fine di monitorare gli spostamenti di un’autovettura;
- raccogliere informazioni estratte da documenti di libero accesso anche in pubblici registri.
Al contrario, i poteri di indagine dell’investigatore privato non possono mai spingersi sino a:
- intercettare telefonate che avvengono tra altre persone oppure conversazioni tra persone non presenti;
- introdursi in luoghi privati senza permesso;
- effettuare riprese audio e/o video all’interno di privata dimora senza consenso;
- accedere a conto corrente personale o ad altri dati coperti dalla privacy.
Le condotte anzidette sono punite severamente dalla legge e costituiscono reato.
Indagini del privato: quali sono?
Le investigazioni private del comune cittadino sono sostanzialmente le stesse di quelle effettuate dall’investigatore. Come detto in precedenza, infatti, solo alle forze dell’ordine è concesso di poter perquisire, accedere a determinati luoghi anche senza il consenso del titolare oppure di intercettare le conversazioni.
Ma allora perché ci si dovrebbe affidare a un investigatore privato per compiere indagini che potrebbero tranquillamente essere effettuate da qualunque persona?
Perché l’investigatore privato è un esperto del settore e può avvalersi non solo di collaboratori ma anche di strumentazione tecnologica che consente di fare le indagini consentite dalla legge e che, se dovesse essere acquistata dal cittadino, sarebbe molto onerosa.
Si pensi ad esempio a una telecamera particolarmente potente, capace di riprendere anche a notevole distanza e di zoomare senza perdere il nitore della foto, oppure ancora alla macchina fotografica che consente di certificare, con valore legale, la data e il luogo in cui è avvenuto lo scatto.
L’investigatore privato, inoltre, dedicandosi a tale attività per professione, ha anche il tempo necessario per effettuare tutte le indagini che occorrono: si pensi ad esempio a quanto tempo possa occorrere per fare un pedinamento oppure per chiedere copia di documenti.
Come vedremo di qui a breve, il vantaggio di incaricare un investigatore privato è anche un altro: quello di poterlo chiamare a testimoniare in giudizio.
Investigazioni private: hanno valore in giudizio?
Veniamo ora al punto cruciale dell’intero articolo. Le investigazioni private hanno valenza processuale?
Le indagini svolte privatamente dalla parte processuale oppure dal suo investigatore possono validamente essere portate in giudizio ed essere fatte valere come prove a sostegno delle proprie ragioni.
Si pensi ad esempio alla foto scattata dall’investigatore privato che ritrae il marito con l’amante in atteggiamenti inequivocabilmente compromettenti: in un caso del genere, senza dubbio, la moglie potrà portare la foto in giudizio per chiedere la separazione ed eventualmente l’addebito.
Quanto appena detto per le foto vale per ogni altro tipo di atto d’indagine svolto dal privato o dall’investigatore: filmati, documenti, conversazioni registrate, ecc.
Investigazioni private: possono essere contestate?
Quanto appena detto nel paragrafo precedente, e cioè che le investigazioni private hanno valenza processuale, non significa che tali investigazioni siano prove legali, cioè prove a cui il giudice deve necessariamente credere, privandolo di ogni potere di valutazione.
Al contrario, le investigazioni private possono sempre essere contestate dalla parte contro cui sono fatte valere. Riprendendo l’esempio del marito fedifrago immortalato tra le braccia dell’amante, l’uomo potrà contestare la foto dicendo che essa è stata modificata al computer.
La contestazione delle investigazioni private, però, deve essere fondata, nel senso che deve basarsi su motivi ragionevoli. Ad esempio, tornando all’esempio della foto, la contestazione sarebbe vana se l’immagine fosse confermata da altri elementi, oppure se fosse talmente nitida da non far pensare ad alcuna modifica, oppure ancora se fosse munita di certificazione legale (data e luogo).
Investigatore privato: può testimoniare?
Quando le investigazioni private sono insufficienti oppure sono contestate dalla controparte, è possibile chiamare a deporre quale testimone l’investigatore stesso.
In altre parole, per avvalorare le prove portate in giudizio dal detective, si potrà chiamare a testimoniare proprio colui che le ha raccolte. Ad esempio, se c’è una foto ritraente uno dei coniugi tra le braccia dell’amante, ma l’immagine è contestata dalla controparte in quanto non viene specificato né il luogo né la data, l’investigatore che ha immortalato gli amanti potrà testimoniare e dire di aver visto la coppia con i propri occhi prima di scattare la foto.
note
[1] Art. 134 Testo unico leggi pubblica sicurezza (T.u.l.p.s.).
[2] Art. 140 T.u.l.p.s.
Autore immagine: canva.com/