Assegnazione ad altra sede del dipendente con figlio minore di tre anni


Conciliare l’attività lavorativa con la famiglia ricongiungendo temporaneamente i genitori che lavorano in città diverse: domanda alla P.A. entro il compimento del terzo anno di età del figlio minore.
Il dipendente pubblico, genitore di un figlio di età minore di tre anni, può chiedere di essere assegnato temporaneamente alla sede di servizio ubicata nella regione o provincia in cui l’altro genitore svolge la propria attività lavorativa [1].
L’assegnazione è temporanea e può durare massimo tre anni.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica [2] ha chiarito che tale durata prescinde dall’età del figlio minore: cioè l’assegnazione può essere chiesta anche quando il bambino ha due anni e durare comunque tre anni.
Ciò che conta è che, al momento della richiesta di assegnazione, il minore non abbia già compiuto il terzo anno d’età.
Ai fini della richiesta di assegnazione temporanea, la legge richiede, oltre al requisito dell’età del figlio minore, che entrambi i genitori siano lavoratori e che colui o colei che presenta la richiesta sia un dipendete pubblico.
La Pubblica Amministrazione concede il beneficio se sussistono le seguenti condizioni:
1. disponibilità di un posto vacante in organico nell’ambito di una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa. Il posto in questione deve prevedere la stessa retribuzione prevista dal posto di provenienza ma non necessariamente lo stesso profilo professionale (per esempio profilo tecnico o amministrativo);
2. assenso dell’amministrazione di provenienza e di quella di destinazione.
A fronte della richiesta presentata dal pubblico dipendente, sia l’Amministrazione di provenienza che quella di destinazione devono comunicare il loro assenso o dissenso entro trenta giorni.
L’articolo continua qua: “Assegnazione temporanea della lavoratrice madre alle dipendenze di pubbliche amministrazioni”.
note
[1] Art. 42bis D. Lgs. n. 151/2001.
[2] Dipartimento della Funzione Pubblica, parere n. 192 del 4 maggio 2004.
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