Mantenimento figli: scatta il penale anche con la “paghetta” ma senza i soldi per la ricarica cellulare


La paghetta ai figli non esonera il genitore separato dalla responsabilità penale per il mancato versamento dell’assegno di mantenimento: il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare scatta per il semplice inadempimento al dettato del giudice civile.
Segno dei tempi: le spese necessarie al sostentamento dei figli non sono più solo quelle relative agli alimenti. Oggi i ragazzi crescono anche di stimoli oltreché di cibo. Ecco, dunque, arrivare le condanne, da parte dei tribunali, per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti del padre separato che si limiti a versare, di tanto in tanto, un contributo, un regalo o una semplice paghetta, per poi disinteressarsi delle spese quotidiane come l’abbigliamento, libri di istruzione, mezzi di trasporto, ma anche della ricarica del cellulare e del computer per fare le ricerche e connettersi a internet.
Il nuovo “paniere” delle esigenze dei minori è ormai entrato nell’interpretazione di diversi tribunali e, da ultimo, affermato dalla Cassazione in una sentenza di qualche giorno fa [1].
Secondo la Suprema Corte, il procedimento penale scatta tutte le volte in cui il genitore non adempie agli obblighi di versamento imposti dal giudice civile in favore dei figli minori. Il magistrato del processo penale, dal canto suo, non può fare altro che constatare tale circostanza di fatto, senza poter effettuare valutazioni di sorta circa la capacità del coniuge obbligato al mantenimento.
Peraltro, affinché scatti il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare il genitore non può sostituire, di propria iniziativa, la somma di denaro stabilita dal giudice civile, a titolo di contributo per il mantenimento della prole, con importi inferiori o “cose” o “beni” che, secondo una sua scelta arbitraria, meglio corrisponderebbero alle esigenze del minore. Il che, in buona sostanza, significa che il papà (tanto per fare un esempio assai ricorrente) non può evitare di versare l’assegno di mantenimento per il ragazzo per poi regalargli il motorino o avviarlo all’attività lavorativa presso la propria azienda.
Non solo. Nel concetto di “sussistenza” non sono più ricompresi soltanto i mezzi per la sopravvivenza vitale in senso stretto – così come era un tempo – ma anche gli strumenti che consentono un soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana come, appunto, le ricariche del cellulare per telefonare ad amici e parenti o per navigare in internet.
note
[1] Cass. sent. n. 26503 del 19.06.2014.
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