Negoziazione assistita, procedimento arbitrale e preliminare: più spazio agli avvocati nel civile


Giustizia: nel decreto legge allo studio previsto l’arbitrato per i procedimenti pendenti e la negoziazione assistita.
Più spazio agli avvocati nella gestione nel contenzioso civile. Sia con il trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti pendenti, sia con la negoziazione assistita, sia in un inedito procedimento preliminare.
Il decreto legge che ha preso forma nelle stanze del ministero della Giustizia fornisce un’ampia apertura di credito all’avvocatura, accelerando in maniera decisa verso strade alternative al ricorso al giudice per la soluzione delle controversie.
Cos’è la negoziazione assistita
Tra gli interventi maggiormente definiti già nella bozza di decreto legge ci sono intanto quelli sulla giustizia civile. In primo luogo, la negoziazione assistita, una procedura cogestita dagli avvocati delle parti indirizzata al raggiungimento di un accordo conciliativo che, da un lato, eviti il giudizio e che, dall’altro, consenta la rapida formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Viene prevista come condizione di procedibilità per le controversie disciplinate dal codice del consumo, con l’eccezione di class action e azioni delle associazioni dei consumatori, e per quelle in materia di risarcimento danni da circolazione di veicoli e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a 50mila euro, fuori dei casi in cui è obbligatoria la mediazione.
La negoziazione assistita si applicherà poi anche alle separazioni e ai divorzi, con l’esclusione dei procedimenti con figli minori o maggiorenni con handicap. Per valorizzare il ruolo dell’avvocato, quest’ultimo è chiamato a trasmettere entro 10 giorni all’ufficiale di stato civile una copia autentica e certificata dell’accordo raggiunto. A presidio di quest’obbligo dovrebbe essere inserita una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50mila euro.
Rito sommario
Spazio poi al passaggio d’ufficio dal rito ordinario a quello sommario per le cause meno complesse, per la cui decisione basta un’istruttoria semplice.
Arbitrato
Possibile inoltre il trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti pendenti (su questo punto la discussione è ancora in corso).
Per tagliare il contenzioso civile, cioè, sia nelle cause pendenti in primo grado sia in appello, che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, oppure lavoro, previdenza e assistenza sociale, le parti potranno congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale che si svolgerà davanti ad arbitri individuati tra gli avvocati iscritti all’albo del circondario da almeno tre anni e che si siano resi disponibili con dichiarazione fatta al Consiglio dell’ordine. Per raggiungere una soluzione gli avvocati-arbitri avranno a disposizione 120 giorni, altrimenti il processo deve essere riassunto entro 60 giorni.
Procedimento preliminare
In agenda, ma ancora incerta, è poi l’istituzione di un procedimento preliminare al contenzioso civile in tutte le materie contemplate dalla negoziazione assistita, dalla mediazione o dalla conciliazione in materia bancaria. Il procedimento punta all’individuazione di un conciliatore tra gli avvocati inseriti in un elenco specifico tenuto dall’Ordine. Termine massimo di 4 mesi per arrivare a una conclusione e (eventuale) decisione solo su elementi di prova documentale.
Solito inutile fumo. Speriamo, almeno, che non sia dannoso come tutti i provvedimenti degli ultimi 30 anni.