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Quali rischi si celano dietro il superbonus 110%

24 Gennaio 2022 | Autore:
Quali rischi si celano dietro il superbonus 110%

Cosa valutare con attenzione prima di decidere se fruire della maxi-agevolazione per il miglioramento energetico degli edifici.

Quando era stato «partorito» dal Governo Conte II nel 2020, il superbonus 110% apparì davanti agli occhi del contribuente come lo strumento perfetto per rimettere a posto la casa senza spendere un solo euro. Le prime indicazioni erano così semplici da non sembrare vere: sarebbe bastato fare il cappotto termico all’edificio o cambiare la caldaia (in alcune zone d’Italia, mettere in sicurezza antisismica l’immobile) per attaccarci dietro una marea di lavori «trainati», dalle finestre nuove ai pannelli fotovoltaici o alle colonnine di ricarica per le auto elettriche. Il tutto mandando in detrazione le spese nella dichiarazione dei redditi o, addirittura, cedendo il credito o facendosi fare lo sconto in fattura. Insomma: casa nuova e più ecologica e, per di più, gratis. In effetti, troppo semplice per essere vero. Perché da quel mese di maggio 2020 in cui venne approvato il decreto Rilancio con al suo interno il superbonus 110% non passa giorno in cui non ci sia un appunto, una precisazione, un vincolo, un «ma», un «però», un «occhio che». E così, l’iniziale entusiasmo cominciò a diventare diffidenza o, quanto meno, perplessità. Perché «non è bonus tutto quel che luccica». Quali rischi si celano dietro il superbonus 110%?

Probabilmente, uno dei maggiori rischi è quello di arrivare, alla faccia di quella che sembrava una soluzione così semplice per rifare un immobile, a non capire più niente. E quando si fa una cosa che non si capisce bene, si rischia di commettere qualche errore. Il contribuente non può fare a meno di affidarsi a qualche esperto. L’esperto deve navigare tra le pieghe della legge e dei continui pareri e risposte a interpelli dell’Agenzia delle Entrate. Le imprese devono fare due conti e capire se ci stanno dentro con i costi degli interventi legati al superbonus. Come vedremo, infatti, non è facile nemmeno per l’imprenditore edile accettare un lavoro al 110%.

Insomma, una serie di situazioni messe insieme in un mixer da agitare sapientemente, come si è dimostrato nel caso di chi è riuscito a trarre beneficio dalla maxi-agevolazione. In caso contrario, il mixer esplode. Vediamo quali possono essere gli ingredienti più pericolosi, cioè quali rischi si celano dietro il superbonus 110%.

Superbonus 110%: che cos’è?

Va ricordato, innanzitutto, che il superbonus 110%, nel modo in cui viene definito dall’Agenzia delle Entrate (tanto per non sbagliare), è «un’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici».

Il beneficio, ai tempi del decreto Rilancio, spettava per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, con l’eccezione delle case popolari, che potevano arrivare a giugno 2022. Poi, in diverse occasioni, il Governo ha rivisto queste scadenze. Soprattutto per il fatto che all’inizio tutti hanno preso il superbonus con le pinze. Hanno preferito che fossero gli altri a sperimentarlo per primi, in modo da sapere come andava a finire e se veramente ne valeva la pena. Parti tu, parto io, alla fine sono partiti davvero in pochi. Così, le intenzioni di rinnovare le città da un punto di vista energetico coinvolgendo i proprietari degli immobili e di smuovere il mercato edilizio sono rimaste in parte insoddisfatte.

Attualmente, il superbonus 110% è stato prorogato fino a tutto il 2023. Dal 2024 scenderà l’entità del bonus al 70%, che nel 2025 diventerà del 65%, come tutti gli altri bonus energetici. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, la detrazione viene ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Per quanto riguarda le abitazioni unifamiliari, l’agevolazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 purché venga effettuato almeno il 30 per cento dei lavori previsti alla data del 30 giugno 2022.

Superbonus 110%: il rischio legato allo sconto in fattura

Se c’è qualcosa che può far davvero gola del superbonus 110% è la possibilità di non dover attendere degli anni per recuperare le spese sostenute attraverso la dichiarazione dei redditi, cioè con la normale detrazione fiscale, ma di usufruire della cessione del credito d’imposta o dello sconto in fattura. Il che consentirebbe, almeno sulla carta, di fare i lavori quasi gratis (la cessione del credito ha il suo costo, seppur basso).

Può succedere, però, che una volta avviati gli interventi l’impresa fallisca. E qui si aprirebbe un capitolo molto delicato per il contribuente.

Occorre fare un passo indietro. L’Agenzia delle Entrate, per applicare il superbonus, fa riferimento al contratto d’appalto sottoscritto tra il committente (vale a dire, il contribuente che incarica il lavoro) e l’impresa, o general contractor che dir si voglia.

Per poter beneficiare della maxi-agevolazione, ci vuole l’asseverazione di un tecnico abilitato che certifichi il reale risparmio energetico derivato dai lavori ed il salto di due classi energetiche (o di una, se il doppio passaggio è impossibile da fare) richiesto dalla normativa.

Nel malaugurato caso in cui l’impresa dovesse fallire e il contenuto dell’asseverazione non venisse rispettato, il Fisco avrebbe il potere di rivalersi sul committente per le somme non spettanti. In altre parole: se il contribuente e il general contractor si sono accordati sullo sconto in fattura, il committente sarà tenuto a saldare le spese per intero, dato che l’impresa – fallita – non sarà in grado di far fronte ai suoi impegni economici derivati dallo sconto in fattura.

Superbonus 110%: il rischio di sanzioni fiscali e penali

In virtù di un recente decreto del Governo [1], l’Agenzia delle Entrate ha moltiplicato i controlli sulle modalità di pagamento alternative alla classica detrazione fiscale, cioè sulla cessione del credito e sullo sconto in fattura, e sull’ammontare dei costi dei lavori sulla base dei prezziari fissati dalla legge per il superbonus 110%.

Va ricordato che il contribuente è obbligato a presentare un visto di conformità nel caso in cui decida di utilizzare cessione del credito o sconto. L’obbligo verrà meno solo se la dichiarazione viene presentata direttamente dal contribuente con la precompilata dell’agenzia delle Entrate o attraverso Caf e intermediari.

L’Agenzia delle Entrate controlla anche i costi sostenuti dal contribuente in base ai lavori realizzati. Lo scopo di queste verifiche è quello di accertare che non ci siano dei prezzi «gonfiati» per ottenere dei guadagni «extra».

Per evitare di commettere qualche irregolarità e andare incontro a delle sanzioni, il contribuente può controllare il preventivo sulla base del progetto presentato e della stima dei costi fatta dal professionista abilitato. Se i costi rientrano nei limiti consentiti non ci sarà nulla da temere.

Può succedere, però, che ci sia uno scostamento rispetto al prezziario fissato dalla legge, cioè che il costo finale sia superiore a quello consentito. A questo punto, conviene parlare con l’impresa o con il general contractor (cioè, l’appaltatore generale) per rivedere il preventivo o l’eventuale saldo finale da pagare, nel caso in cui gli stati di avanzamento fossero già stati corrisposti in modo corretto. Eventuali modifiche, che dovranno essere apportate sul contratto d’appalto, dovranno essere approvate di nuovo dall’assemblea del condominio.

Nel caso in cui i controlli del Fisco sulla cessione del credito d’imposta e dello sconto in fattura riscontrino delle irregolarità, l’Agenzia delle Entrate può revocare il relativo bonus casa e chiedere al contribuente di pagare il credito indebitamente ceduto. In altre parole, si dovrà versare:

  • la detrazione non spettante;
  • la sanzione del 30%;
  • gli interessi.

Tali irregolarità possono anche costituire reato. Per esempio, la truffa ai danni dello Stato quando emerge la complicità del contribuente nell’accettare un preventivo superiore al reale costo dei lavori. Il reato, normalmente, viene assorbito in quello di sovrafatturazione, che prevede la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni sia per l’utilizzatore sia per chi emette delle fatture false.

Atro possibile reato contestabile è quello di riciclaggio nel momento in cui il finto credito viene successivamente ceduto al fine di ottenere denaro liquido. I controlli a questo proposito mirano ad accertare l’eventuale presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita.

Il reato di riciclaggio viene punito con la reclusione da quattro a 12 anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Superbonus 110%: il rischio di non poter fare i lavori neanche volendo

C’è un ulteriore rischio che si cela dietro il superbonus 110% ed è quello di non trovare un’impresa disposta a fare gli interventi legati a questo beneficio.

Qualche imprenditore edile ha già fatto presente che, per lui, il gioco non vale la candela. Il fatto è che la normativa del 2020 impone dei prezzi da non superare sui materiali, anzi: uno dei compiti del tecnico abilitato che firma l’asseverazione è quello di controllare che i costi restino sotto la soglia fissata dal ministero dello Sviluppo economico.

Quello che la legge non dice è a quanto devono essere venduti quei materiali all’impresa edile. Va da sé che, solo per fare un esempio, il produttore del polistirolo che viene impiegato per il cappotto termico dell’edificio potrebbe alzare i suoi prezzi. L’impresa si troverebbe, così, a ridurre notevolmente o ad azzerare il suo margine di guadagno, poiché non può superare il limite stabilito dal Ministero. Se non, addirittura, a perderci. A questo punto, l’imprenditore preferisce rinunciare e optare per un altro lavoro agevolato che non comporti questi vincoli, come il bonus facciate o la semplice ristrutturazione edilizia.

L’alternativa sarebbe pagare una parte in nero: un rischio che non vale la pena correre, viste le sanzioni. Conviene ricordare quanto detto dall’Agenzia delle Entrate: in caso di violazioni, a pagare le conseguenze sono il titolare delle detrazioni (cioè, il contribuente) e l’impresa, nel caso fosse accertata la responsabilità in solido.

Superbonus 110%: il rischio di una valutazione energetica sbagliata

Ultima considerazione, ma non per questo meno importante, sui rischi che si celano dietro il superbonus 110%: quello di partire col piede sbagliato, cioè con una valutazione energetica sbagliata, fatta da chi ha calcolato che gli interventi avrebbero garantito il doppio salto di qualità richiesto dalla legge per poi rendersi conto strada facendo o a fine lavori che così non sarà.

Per evitare di commettere un errore così grossolano, è fondamentale evitare di affidarsi al primo che promette scintille e dare l’incarico ad un tecnico affidabile, oltre che abilitato. Questo perché la valutazione della prestazione energetica di un edificio non è così scontata: ogni immobile è un caso a sé, bisogna studiare e calcolare la coibentazione più efficiente e le eventuali dispersioni di calore da muri e tetti, la sostituzione della caldaia potrebbe non essere sufficiente senza il cappotto termico, ecc. Serve un professionista vero, insomma.



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8 Commenti

  1. Salve, potete spiegare meglio perché i proprietari delle villette unifamiliari non avrebbero diritto alla detrazione per i lavori effettuati nel 2022 e non hanno un isee inferiore a 25000 euro? Stando alle attuali regole per le unifamiliari la scadenza è fissata al 30 giugno 2022 e secondo la bozza della finanziaria la proroga fino alla fine del 2022 sarà per chi ha isee inferiore a 25000. Ho capito male io o c’è una imprecisione nell’articolo?

  2. non solo. Il diritto al termine del 31/12/2022 c’è anche per coloro (e indistintamente) che hanno protocollato la CILAS entro il 30 settembre 2021.
    Inoltre rientrano nel bonus anche le spese di acquisto dei materiali e/o gli affidamenti a più ditte. Questo a significare che si possono, ad esempio, affidare incarichi distinti a muratori, elettricisti, idraulici, etc.; sempre nel rispetto dei prezzari DEI o regionali.
    I valori del prezzario MITE, inoltre, non potranno comunque essere superiori a quelli dei prezziari delle oo. pp. in corso, stante l’evidente paradosso che si verrebbe altrimenti a creare: se da un lato gli enti pubblici appaltano oggi un opera a X€ come potrebbero ammettere chebper il cittadino quell’opera deve costare (X-Y)€.? Sarebbe come ammettere di aver mal conteggiato le opere pubbliche e quindi aprire le porte a controlli e/o sanzioni della corte dei conti nei confronti di tutte le amministrazioni.

  3. Non c’è il riferimento al decreto legge di cui al paragrafo Rischio di Sanzioni Fiscali e Penali. Dov’è questo decreto?
    Grazie

  4. nel condominio al mare dove ho un appartamentino hanno votato per il cappotto termico per usufruire del superbonus. Faccio presente che è un condominio prettamente estivo e le persone in media soggiornano 15 ,20 giorni durante i mesi estivi. Hanno scelto di fare il cappotto termico perché, dicono, si può ridurre il consumo dei condizionatori che tra l’altro vengono usati solo la sera perché di giorno la gente va al mare. Io mi sono opposta ,ed essendo una parte a se stante hanno deciso che posso restare fuori. Io però mi chiedo: “è onesto e fattibile sfruttare una agevolazione prevista per ridurre i consumi del riscaldamento? personalmente lo trovo disonesto in un momento di crisi economica, ma, anche se son fuori, vorrei sapere chi ha ragione. Grazie

  5. salve vorrei sapere se il propietario di casa rischia qualcosa,visto che ce un ingeniere di mezzo ,posso rischiare di pagare tutte le spesse e lavori efettuati?grazie

  6. buongiorno , sono un privato ed affido i lavori ad una impresa edile per usufruire della 110 con cessione del credito alla stessa impresa.
    l’impresa finisce i lavori e dopo 2 anni , aveva già emesso tutte le fatture, fallisca, l’agenzia delle entrate si rivolge a me , privato, per recuperare eventuali somme che l’impresa doveva allo stato, oppure al liquidatore fallimentare ed io privato sono esente da eventuali responsabilità?

    grazie

    1. Come si diceva nell’articolo, in caso di fallimento della ditta appaltatrice, è il committente che subentra nel rimborso della spesa dei lavori. Essendo tutti nella stesse condizioni,e in piu obbligato ad accettare gli interventi di efficentamento energetico deliberati a maggioranza su palazzina di recente costruzione, sto pensando, prima dell’avvio dei lavori, di stipulare una polizza decennale per il bonus 110, e non so se posso dormire sonni tranquilli. Incrociamo le dita parliamo di una somma preventivata di 2 milioni di euro per 16 alloggi su due palazzine.

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