Si può registrare una conversazione di nascosto o è reato?


Quando è vietato registrare una conversazione: ufficio privato, studio e attività di polizia coperte da segreto istruttorio.
La Cassazione ha più volte detto che si può registrare una conversazione di nascosto, ossia all’insaputa degli altri che vi partecipano. Questo comportamento non costituisce una violazione dell’altrui privacy in quanto – testuali parole della Suprema Corte – chi parla davanti ad altre persone accetta il rischio di essere registrato [1]. Del resto – rammentano gli stessi giudici della Cassazione – chi ha a cuore i propri segreti dovrebbe custodirli gelosamente, senza rivelarli a terzi. Non esiste l’obbligo di tenere il riserbo sui fatti appresi durante una chiacchierata (salvo per i medici, i professionisti e i sacerdoti nell’esercizio delle rispettive funzioni).
Alla regola fanno però da contraltare le immancabili eccezioni: in alcuni casi, infatti, la registrazione video o audio di una discussione, intrattenuta con altre persone all’oscuro di ciò, può integrare un illecito penale e si rischia una querela.
Se si vogliono evitare problemi legali è necessario conoscere i limiti imposti dalla legge: bisogna cioè sapere quando si può registrare una conversazione e quando invece è reato. Ne parleremo in modo schematico qui di seguito.
Indice
Dove si può registrare una conversazione di nascosto?
È vietato registrare una conversazione a casa del soggetto registrato. Lo stesso vale anche sul pianerottolo dell’appartamento se questi vive in condominio. Alcune sentenze estendono questo principio a tutte le parti comuni dell’edificio condominiale, equiparate appunto alla privata dimora. Non si può quindi, benché legittimamente invitati ed accolti nell’altrui abitazione, munirsi di un registratore e registrare ciò che viene detto in tale occasione.
Il limite vale però solo per il proprietario dell’immobile e non per eventuali ospiti ivi presenti, i quali non si trovano nel proprio domicilio e quindi non godono della tutela prevista dalla Costituzione. Pertanto, è possibile registrare ciò che altri ospiti dicono in casa altrui.
È possibile invece eseguire la registrazione in casa propria, in un luogo pubblico, su una pubblica piazza o via, su un mezzo di trasporto, in un locale come un bar o una pizzeria ecc.
Si può registrare una telefonata?
Il divieto di registrare una conversazione a casa del soggetto registrato trova una deroga nel caso in cui si voglia registrare una telefonata. La registrazione della telefonata è infatti sempre lecita, a prescindere dal luogo in cui si trovi il soggetto che è all’oscuro di tale registrazione. Dunque, se questi si trova nella propria abitazione, la registrazione è ugualmente valida.
Si può registrare una conversazione in un ufficio?
L’ufficio, lo studio personale, il retrobottega sono equiparati alla privata dimora. Non si può quindi registrare una conversazione nell’altrui luogo di lavoro se l’accesso ad esso è riservato ossia non aperto al pubblico.
Così è vietato entrare nello studio di un medico, di un avvocato o di un commercialista ed azionare il registratore, neanche se ciò dovesse servire per difendersi in una causa.
Se è vietato registrare una conversazione nell’altrui luogo di lavoro, è invece consentito se si tratta di un locale aperto alla clientela, come ad esempio il punto vendita.
Per la stessa ragione non si possono registrare le conversazioni avute con il proprio datore di lavoro, con i superiori gerarchici e con i colleghi, almeno se queste avvengono in azienda. Tuttavia, proprio di recente, la Cassazione ha detto che si può registrare la conversazione con il proprio capo nel suo ufficio privato, se ciò serve a difendersi da sanzioni illegittime (ad esempio, da un licenziamento) o da atti illeciti (ad esempio, il mobbing).
La registrazione in auto
L’auto è equiparata al domicilio. Pertanto, non è possibile registrare una conversazione se si è passeggeri nell’auto del soggetto registrato. Al contrario, è possibile effettuare la registrazione nella propria auto nei confronti delle persone a cui si è dato un passaggio.
La presenza del soggetto che registra
Requisito essenziale per considerare lecita la registrazione è la contestuale presenza del soggetto che registra. Questi non può andarsene altrove lasciando il dispositivo acceso, inducendo così le persone presenti a ritenere di non essere ascoltate.
Non è necessario parlare: si può anche stare a sentire. L’importante è che gli altri conversanti avvertano la presenza di chi sta registrando e sappiano che questi è in grado di ascoltarli.
Il segreto istruttorio
È possibile anche registrare o filmare la polizia mentre svolge le proprie operazioni di controllo, perquisizione o ispezione. Tuttavia, tali attività non devono essere coperte da segreto istruttorio: diversamente, il registratore può essere sequestrato.
L’uso del file con la registrazione
In ogni caso, l’uso della registrazione deve essere rivolto a difendersi dinanzi a un tribunale o ad altra pubblica autorità. Lo si può utilizzare ad esempio come prova in un processo civile o penale, per sporgere una denuncia ai carabinieri, alla polizia, all’ispettorato del lavoro e così via.
Non è possibile invece servirsi del file per diffonderlo o per farsi giustizia da sé, ad esempio pubblicandolo su un social network o condividendolo su una chat.
Il tempo di conservazione del file
La conservazione del file deve essere limitata al tempo strettamente necessario all’uso per cui è stata eseguita la registrazione. Raggiunto l’obiettivo, bisogna procedere procedere alla sua cancellazione.
Le videoriprese
Tutto ciò che è stato sinora detto può essere esteso anche alle videoriprese. Si può cioè riprendere una conversazione con un dispositivo video come ad esempio una telecamera o uno smartphone. In tal caso, però, bisognerà oscurare i volti dei soggetti estranei alla conversazione che si trovino lì per caso.
Quando è reato registrare una conversazione e cosa si rischia?
Quando non vengono rispettate tali regole, si commette reato e la registrazione non può più essere utilizzata neanche come prova in un processo civile o penale. Il reato che viene contestato in questi casi è quello di interferenze illecite nella vita privata previsto dall’articolo 615-bis del Codice penale. Si rischia la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Si tratta però di un reato minore per il quale si può beneficiare del cosiddetto perdono per «particolare tenuità del fatto»: non si subiscono cioè le sanzioni penali, la fedina penale resta però macchiata e la vittima ha comunque diritto ad agire in via civile per ottenere il risarcimento del danno.
note
[1] Cass. sent. n. 24288/2016.