Farmacia di turno chiusa: è sempre interruzione di pubblico servizio?


Come funzionano le farmacie di turno: attenzione prima di denunciare il reato di interruzione di pubblico servizio.
È mezzanotte e abbiamo bisogno urgente di un medicinale. Chi si limita a cercare la farmacia aperta spiando dall’auto, potrebbe cadere nell’equivoco di ritenere che la “farmacia di turno” sia chiusa. E invece non è così e, pertanto, non si può parlare di una interruzione di pubblico servizio [1].
È vero: in generale, la farmacia di turno deve essere aperta. Ma, in particolari circostanze e orari, essa può operare in due diverse forme: “a battenti chiusi” e “a chiamata”. Vediamole.
Battenti chiusi
La farmacia ha la porta chiusa, ma il farmacista si trova all’interno. Tale formula è lecita durante il periodo notturno (per ragioni di sicurezza) o nell’intervallo pomeridiano.
A chiamata
La farmacia è chiusa e il farmacista non si trova al suo interno. Chiamando i numeri telefonici indicati sulla porta dell’esercizio, il farmacista deve garantire l’intervento nel più breve tempo possibile (in genere entro 30 minuti dalla chiamata). Tale formula è lecita nell’intervallo pomeridiano, nel periodo notturno e, nei piccoli Comuni, anche nel periodo pomeridiano (tutto dipende sempre dalle differenti normative regionali in materia).
Fate ben attenzione
Ciò detto, recandosi presso una farmacia di turno, se la farmacia appare chiusa:
– potrebbe essere sufficiente bussare perché il farmacista si trova comunque all’interno;
– il farmacista, pur non trovandosi all’interno, è comunque reperibile attraverso i numeri indicati sulla porta d’ingresso e tenuto a intervenire nel più breve tempo possibile.
Se il farmacista non è nella farmacia e non risponde neppure al telefono o, pur rispondendo, rifiuta di aprire l’esercizio e fornire il farmaco, allora siamo di fronte a una interruzione di pubblico servizio che costituisce reato.
La Cassazione ha stabilito che la farmacia è un presidio “indefettibile”, teso ad assicurare la continuità del servizio: il farmacista in turno di reperibilità che non assicuri il tempestivo adempimento del servizio farmaceutico genera un turbamento alla regolarità di un servizio pubblico. Tale turbamento non viene neppure escluso dalla disponibilità, in zone limitrofe, di altre farmacie reperibili o del pronto soccorso. Pertanto, l’ingiustificato inadempimento delle funzioni proprie del servizio farmaceutico da parte del responsabile di farmacia in turno di reperibilità integra il reato di interruzione di pubblico servizio [2].
note
[1] Art. 331 cod. pen.
[2] Cass. sent. n. 46755 del 21.11.2012.
a chi va segnalata la farmacia di turno notturno che non risponde alla chiamta ?