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Cosa rischia chi registra una telefonata?

9 Novembre 2021
Cosa rischia chi registra una telefonata?

Cosa dice la legge riguardo alla possibilità di registrare chiamate al telefono o videochiamate di nascosto, senza che l’altra persona lo sappia? 

Dopo aver visto se si può registrare una conversazione di nascosto, occupiamoci di comprendere invece cosa rischia chi registra una telefonata. 

I mezzi per registrare una chiamata, sia tramite cellulare che telefono fisso, sono numerosi. Al di là delle app che si possono installare sullo smartphone è sempre possibile utilizzare il viva voce e procedere alla registrazione con un altro dispositivo.

Le motivazioni possono essere le più svariate, il più delle volte indirizzate a precostituirsi la prova di un illecito – civile o penale – ai propri danni. Si pensi al caso di chi solleciti una confessione al proprio debitore, facendogli ammettere l’esistenza dell’obbligazione; o a chi, ricevendo delle minacce, intenda utilizzare l’audio per sporgere poi una querela.  

L’aspetto principale su cui deve cadere la nostra attenzione è se si può registrare una telefonata per poi verificare le eventuali conseguenze giuridiche. Ma procediamo con ordine.

È legale registrare una telefonata? 

Registrare una telefonata, al pari di una conversazione, è legale anche quando l’altro conversante non è al corrente di ciò. Quindi, la registrazione di nascosto è lecita. 

Non è necessario ottenere il consenso dell’altro conversante per poter azionare il registratore. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, chi parla con un’altra persona si espone al rischio di essere registrato; ne deve quindi tenere in considerazione al fine di stabilire cosa dire e cosa invece preferisce mantenere in segreto.

Quando non si può registrare una telefonata?

La telefonata può essere registrata solo a una condizione: chi registra deve essere presente alla chiamata. In altre parole, l’altro conversante deve avere consapevolezza della presenza di quest’ultimo. Diversamente, potrebbe essere indotto a dire cose che non vuol fargli sapere confidando nel fatto di non essere sentito. 

Questo comporta che si può registrare una telefonata a cui si partecipa. Non si può invece utilizzare un registratore per registrare una chiamata tra due persone, entrambe all’oscuro di essere “captate” dalla microspia. 

Allo stesso modo, non si può registrare una telefonata a cui si ha avuto accesso solo da parte di uno dei due conservanti mentre l’altro non ne è al corrente. Facciamo un esempio.

Tizio chiama Caio, mettendo Sempronio in collegamento nascosto, senza che Caio ne avverta la presenza. In tal caso, Sempronio non potrà registrare la telefonata. Lo potrà fare Tizio, ma solo per tutelare un proprio diritto. Tizio non potrà quindi cedere poi il file a Sempronio affinché questi ne faccia un uso contro Caio. 

Sintetizzando, i casi in cui non si può registrare una telefonata sono due:

  • quando una persona registra, di nascosto, una telefonata intrattenuta tra due persone, entrambe all’oscuro di essere intercettate;
  • quando una persona, autorizzata da uno dei due conversanti, ascolta la telefonata intrattenuta tra questi e un terzo e la registri. 

Dove si può registrare una telefonata?

Potrebbe sorgere tuttavia un dubbio. Come noto, le registrazioni tra presenti sono ammesse dalla legge solo quando il soggetto registrato non si trova nel proprio domicilio, ufficio, studio o automobile (ossia nei luoghi di privata dimora o ad essi equiparati). Ebbene, cosa succede quando il soggetto che parla al telefono, all’oscuro di essere registrato, si trova all’interno della propria dimora? La questione non cambia: in questo caso, la registrazione è ugualmente valida e non costituisce reato.

Dunque, si può registrare una telefonata ovunque si trovino i soggetti cui vi partecipino, a condizione – come detto sopra – che il soggetto registrato sia consapevole della presenza del soggetto registrante. 

Cosa rischia chi registra una telefonata?

Nel caso in cui si registri una telefonata laddove è vietato dalla legge (ossia quando il soggetto registrato non è consapevole della presenza del soggetto registrante ad ascoltare la conversazione) si commette il reato di interferenza illecita nella vita privata altrui, da molti chiamato «lesione della privacy». La norma che sanziona tale comportamento è l’articolo 615-bis del Codice penale. Per questa condotta si può essere querelati solo dalla vittima e non su iniziativa d’ufficio (ossia della polizia). All’esito del processo penale, che si instaurerà a seguito delle indagini, si può subire la condanna da 6 mesi a 4 anni di reclusione. 

Attenzione però: si tratta di un reato “minore”, per il quale – se non c’è una condotta abituale e se il danno procurato alla vittima è minimo – si può ricevere l’assoluzione per particolare tenuità del fatto. Il processo penale, in tal caso, viene archiviato, ma la fedina penale resta macchiata e il colpevole deve comunque risarcire il danno alla vittima (alla quale però spetterà intraprendere un autonomo processo civile per la quantificazione di tale danno).

In ambito lavorativo, non si possono registrare le telefonate con colleghi di lavoro o con il proprio datore, pena il licenziamento, a meno che la registrazione non serva per difendersi da un’accusa ingiusta e, quindi, da una sanzione disciplinare illegittima.

Cosa si può fare della registrazione della telefonata?

La registrazione della telefonata effettuata rispettando i limiti anzidetti può essere utilizzata unicamente come prova per la tutela di un proprio diritto, sia in sede civile che penale. Può quindi servire per dimostrare un credito nei confronti di una persona, una violenza o una minaccia, lo stalking ed altri illeciti. 

La registrazione può essere quindi portata dinanzi alla polizia come prova per la querela oppure direttamente al giudice nel corso del processo.

Ciò che è severamente vietato è pubblicare il file o diffonderlo a terzi. Le uniche persone a cui il file può essere mostrato sono le pubbliche autorità o appunto il giudice. Diversamente, si possono commettere il reato di diffamazione (se il contenuto può recare onta all’onore e alla reputazione del soggetto registrato) o un illecito civile costituito dalla violazione del Codice della privacy (D.lgs. n. 196/2003). In questo secondo caso, però, non si commette reato ma si è unicamente tenuti a risarcire il danno alla vittima.  

Si può registrare una videochiamata?

Le regole appena viste valgono anche per le videochiamate. Anche in questo caso, fermo restando l’obbligo di partecipare alla conversazione, non si può poi diffondere il file che può essere usato solo per tutelare i propri diritti.



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