Il prelievo sul conto promiscuo salva il professionista dall’accertamento


Il professionista non deve giustificare i prelievi sospetti sul conto usato sia per scopi personali che professionali se tali prelievi sono congrui con le esigenze personali.
Il professionista che usa un unico conto sia per esigenze personali che professionali può salvarsi dall’accertamento fiscale scaturito dal prelievo di una grossa somma. Questo perché egli non è tenuto a giustificare i prelievi sospetti, anche se elevati, tutte le volte in cui questi ultimi siano congrui con le esigenze personali.
A chiarirlo è stata la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso [1] che ha accolto in parte il ricorso di un ingegnere che usava il conto corrente bancario per scopi personali e professionali.
I giudici ricordano, innanzitutto, che la presunzione [2] secondo cui tanto i prelievi quanto i versamenti nei conti bancari vanno imputati a ricavi, conseguiti dal contribuente nell’esercizio della propria attività, se lo stesso non dimostri di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito, ha portata generale e si applica sia al reddito d’impresa che a quello di lavoro autonomo e professionale.
Detto ciò, la sentenza sottolinea che, nell’ipotesi – peraltro consentita dalla legge – in cui il professionista utilizzi il medesimo conto bancario sia per uso personale che professionale (cosiddetto “uso promiscuo”), i prelievi per scopi personali devono riconoscersi senza che si richieda la prova rigorosa della loro rilevanza per la determinazione del reddito; al contrario è sufficiente che essi siano proporzionati al reddito dichiarato in riferimento alle normali esigenze personali.
Detto in parole più semplici, se il prelievo di 1.000 euro da un conto usato solo per l’ambito professionale fa presumere che tale spesa venga utilizzata esclusivamente nell’esercizio della sola attività lavorativa e, pertanto, di tale investimento dovrà darsi giustificazione al fisco, nel caso di conto promiscuo, alle predette esigenze professionali potrebbero sommarsi anche quelle personali e, dunque, l’attribuzione di esse a reddito sarà più elastica.
note
[1] CTP Campobasso, sent. n. 181/2014.
[2] Di cui all’art. 32 del Dpr 600/73.
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