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Sfratto con figlio maggiorenne disoccupato

5 Febbraio 2022 | Autore:
Sfratto con figlio maggiorenne disoccupato

Inquilino con figlio disoccupato a carico: come evitare o ritardare il rilascio dell’immobile? Cos’è il termine di grazia?

Lo sfratto è quella procedura che consente di ottenere il rilascio di un immobile occupato illegalmente. Come vedremo, la legge prevede due tipi di sfratto diversi: quello per morosità e quello per finita locazione. In entrambi i casi, lo sfratto pone fine a una situazione di irregolarità: nella prima ipotesi, si ottiene il rilascio di un immobile occupato senza pagare regolarmente il canone; nella seconda, invece, si impedisce al conduttore di continuare a occupare l’immobile alla scadenza del contratto. Con questo articolo ci occuperemo di una specifica ipotesi: si può ottenere lo sfratto con figlio maggiorenne disoccupato?

In altre parole, analizzeremo l’ipotesi in cui l’inquilino abbia con sé il proprio figlio il quale, anche se maggiorenne, non abbia un’attività lavorativa o non ne abbia una stabile. Questo argomento è già stato affrontato, ma con situazioni in parte invertite, quando abbiamo parlato dello sfratto con figli minorenni. Ora ci occuperemo invece di una situazione diversa ma altrettanto delicata, cioè dello sfratto con figlio maggiorenne disoccupato. Vediamo cosa dice la legge.

Sfratto: cos’è?

Come anticipato, lo sfratto è quella procedura speciale che consente di ottenere il rilascio di un immobile quando:

  • il conduttore è moroso, cioè non è in regola con il pagamento dei canoni di locazione (sfratto per morosità art. 658 cod. proc. civ.);
  • il conduttore non ha intenzione di abbandonare l’immobile in vista della scadenza del contratto, oppure già lo sta occupando abusivamente in quanto il contratto è scaduto e non è stato rinnovato (sfratto per finita locazione art. 657 cod. proc. civ.).

Sfratto: come funziona?

Normalmente, lo sfratto funziona pressappoco così: il locatore, cioè la persona che ha concesso in affitto l’immobile, può adire il tribunale quando il suo inquilino abbia smesso di pagargli il canone, oppure se il contratto sia terminato ma egli continui ad occupare comunque l’abitazione.

In entrambi i casi, il proprietario può citare in tribunale il conduttore affinché il giudice si pronunci: se questi dovesse riconoscere come valido lo sfratto (cosiddetta convalida di sfratto), allora all’inquilino verrà assegnato un termine entro cui liberare spontaneamente l’immobile.

Se non obbedisce, il locatore può ottenere che l’ufficiale giudiziario, assistito dalle forze dell’ordine, proceda coattivamente (cioè, con la forza) a far rilasciare l’immobile.

Contro l’intimazione di sfratto (cioè, la citazione in giudizio fatta notificare dal locatore) è possibile presentare opposizione. A questo punto:

  • se le eccezioni opposte non sono fondate su prova scritta, il giudice, su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia l’ordinanza non impugnabile di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto;
  • nel caso in cui l’opposizione si fonda su prova scritta (ad esempio, le ricevute di regolare pagamento dei canoni), la convalida non può essere pronunciata ed il risultato sarà quello di dare avvio ad un giudizio ordinario di cognizione nelle forme del rito locatizio.

In pratica, si può fare opposizione allo sfratto, ma se essa non è provata da idonea documentazione, allora il giudice si riserverà di decidere sulle eccezioni e procederà comunque a convalidare lo sfratto.

Sfratto con figlio disoccupato: cosa dice la legge?

Veniamo ora al tema che ci interessa, cioè allo sfratto dell’inquilino con figlio maggiorenne disoccupato. Come funziona la procedura? Cosa dice la legge?

In realtà, sul punto l’ordinamento giuridico italiano non prevede nulla. In altre parole, non esiste una tutela specifica per il conduttore che voglia impedire lo sfratto perché deve mantenere anche il proprio figlio senza lavoro.

Nonostante ciò, esistono dei modi per evitare di abbandonare immediatamente l’immobile; in altre parole, l’inquilino con figlio disoccupato a carico può in qualche modo tutelarsi allungando i tempi dello sfratto oppure bloccarlo addirittura. Vediamo come.

Sfratto: come chiedere il termine di grazia?

Nei casi di sfratto per morosità, l’inquilino può presentarsi all’udienza e, anziché opporsi, chiedere un termine entro cui mettersi in regola con i pagamenti. In questa ipotesi, si prospettano i seguenti scenari:

  • il conduttore moroso decide di pagare, per intero e direttamente in udienza, il proprio debito, comprensivo non soltanto dei canoni arretrati, ma anche degli interessi, delle spese processuali e di quelle legali. In questo caso, non sarà più possibile procedere allo sfratto e la procedura terminerà così;
  • il conduttore moroso intende pagare, ma non ha i soldi per farlo subito. In un caso del genere, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà dell’inquilino, può assegnare un termine di grazia non superiore a novanta giorni per adempiere, rinviando l’udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato per verificare la condotta dell’inquilino;
  • il giudice può assegnare al conduttore un termine di ben centoventi giorni per sanare la propria morosità, se l’inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie gravi, comprovate condizioni di difficoltà [1].

In quest’ultimo caso, la legge prevede lo stato di disoccupazione come possibile giustificazione del ritardo dei pagamenti; tuttavia, questa condizione è riconducibile direttamente al conduttore e non al proprio figlio.

In altre parole, è possibile chiedere un termine di grazia di centoventi giorni se il titolare del contratto ha perso improvvisamente il lavoro, non se invece la disoccupazione riguarda suo figlio.

Tuttavia, questa situazione potrebbe essere fatta rientrare nelle gravi e comprovate condizioni di difficoltà che potrebbero ugualmente convincere il giudice a concedere un termine per pagare gli arretrati.

Morosità incolpevole: cos’è?

Nel caso di precarie condizioni economiche sopraggiunte alla stipula del contratto di locazione, al ricorrere di determinati requisiti è possibile accedere ad un apposito contributo messo a disposizione dallo Stato.

Se ne vuoi sapere di più, ti consiglio di leggere l’articolo dedicato agli sfratti per morosità incolpevole.

Inquilino con figlio disoccupato a carico: cosa fare in pratica?

In pratica, l’inquilino con figlio disoccupato a carico può difendersi dallo sfratto presentandosi in udienza e opponendosi al rilascio dell’immobile.

Perché l’opposizione sia efficace occorre che sia supportata da evidenti prove scritte (ad esempio, dalla ricevuta che dimostra il pagamento); non serve a nulla dire al giudice che lo sfratto è ingiusto se le proprie parole non sono sorrette da documenti.

In alternativa all’opposizione, l’inquilino con figlio maggiorenne disoccupato a carico può chiedere al giudice un termine per mettersi in regola con i pagamenti. In questo caso, però, si tenga conto che bisognerà pagare non solo gli arretrati, ma anche gli interessi e tutte le spese processuali e legali che ha dovuto sopportare il locatore a causa dell’inadempimento.

Se si ha immediatamente la disponibilità economica, è possibile regolarizzare il pagamento degli arretrati direttamente in udienza, davanti al giudice, magari consegnando alla controparte un assegno.


note

[1] Art. 55, legge n. 392/78 (legge sull’equo canone).

Autore immagine: canva.com/


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