Ritornano le attività preparatorie di parte che anticipano la prima udienza, come nell’ex rito societario.
Tra le proposte di riforma del processo civile spunta una soluzione che, un tempo adottata solo per il processo societario, domani potrebbe essere applicata per qualsiasi tipo di giudizio: lo scambio di memorie tra gli avvocati che anticipa la prima udienza di comparizione parti e trattazione.
In verità, lo schema del rito societario – introdotto nel 2003 – doveva rappresentare, per il suo profilo innovativo, il punto di riferimento su cui si sarebbe dovuto uniformare l’intero processo civile. Salvo poi una precipitosa ritirata.
Adesso il modello riappare nei lavori della Commissione che sta studiando la riforma al processo civile.
Lo scopo è sempre quello di cancellare i tempi morti successivi alla prima udienza, che possono arrivare anche a un anno e più.
Si ritiene che, così facendo, si possa agevolare l’attività degli avvocati che arriverebbero all’udienza di trattazione quando la causa è “fresca” in memoria, perché studiata di recente e non a distanza di un anno o peggio a seconda di quando è fissata l’udienza di assunzione dei mezzi di prova.
Il giudice, tra l’altro, troverebbe già assestato per la prima udienza il materiale istruttorio dell’intera controversia, permettendogli una più agevole applicazione dei poteri affidatigli dal Codice di procedura.
La proposta introduce poi termini diversificati per le memorie a seconda di chi sia il primo a dovere rispondere all’atto avversario precedente. Ma lo scambio di memorie dovrebbe poi precedere allo scambio delle memorie conclusionali prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni. In quest’ultima udienza si avrebbe quindi l’ultimo contatto tra gli avvocati e il giudice che, a quel punto, sarà nelle condizioni di potere decidere anche immediatamente.
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