Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Bonus casa: quando si rischiano sanzioni fiscali e penali

22 Novembre 2021 | Autore:
Bonus casa: quando si rischiano sanzioni fiscali e penali

Dai maggiori controlli del Fisco possono emergere degli illeciti legati soprattutto a fatture gonfiate o alla cessione di credito non spettante.

La legge prevede dei controlli severi e mirati da parte dell’Agenzia delle Entrate per evitare le frodi sui bonus casa. Ciò significa che chi non rispetta le regole stabilite per fruire delle agevolazioni riconosciute dallo Stato a chi fa dei lavori di ristrutturazione o di miglioramento energetico degli edifici può rischiare delle sanzioni. Il Fisco può annullare il beneficio e chiedere al contribuente di restituire ciò che ha percepito indebitamente. Ma possono esserci dei guai più seri nel caso in cui la violazione commessa costituisca il reato di truffa ai danni dello Stato oppure quello di riciclaggio. Facile che tutto ciò succeda con le detrazioni fiscali legate alla casa che si rendono maggiormente appetibili per la portata dell’agevolazione, come nel caso del superbonus 110%. Ma i dati in possesso delle Entrate dicono che le frodi ci sono (e tante) in tutte le tipologie di bonus casa. Quando si rischiano sanzioni fiscali e penali?

A rischio non è soltanto il proprietario della singola unità immobiliare ma anche chi abita all’interno di un condominio. Nel mirino del Fisco ci sono, soprattutto, i prezzi applicati sui materiali e sulla mano d’opera per gli interventi di ristrutturazione o legati all’ecobonus, in qualche occasione «gonfiati» per ampliare il margine di guadagno. Vediamo quali sono i controlli previsti e quando si rischiano sanzioni fiscali e penali per i bonus casa.

Bonus casa: i controlli del Fisco

Un recente decreto del Governo [1] ha dato la possibilità all’Agenzia delle Entrate di avviare una serie di controlli non tanto sui requisiti per accedere ai bonus casa (che vengono, comunque, verificati) ma soprattutto sulle modalità di pagamento alternative alla classica detrazione fiscale riportata nella dichiarazione dei redditi, vale a dire la cessione del credito d’imposta e lo sconto in fattura.

Controlli sui pagamenti

L’attività del Fisco si è moltiplicata non solo sul superbonus 110% ma anche sui bonus ristrutturazioni, sul bonus facciate, sul sismabonus e sugli altri benefici per i quali sono previste cessione del credito o sconto in fattura. La novità introdotta dal decreto del Governo è l’obbligo di presentare per qualsiasi di queste agevolazioni un visto di conformità nel caso in cui decida di utilizzare cessione del credito o sconto. L’obbligo verrà meno solo se la dichiarazione viene presentata direttamente dal contribuente con la precompilata dell’Agenzia delle Entrate o attraverso Caf e intermediari.

Non solo il modo di pagare, però: gli ispettori delle Entrate controllano anche quello che si paga. Vengono passati al setaccio, infatti, i costi sostenuti dal contribuente in base ai lavori realizzati. A tal proposito, il ministero per la Transizione ecologica predisporrà un tariffario con i prezzi massimi da rispettare per gli interventi diversi dal superbonus 110%, dato che su questa agevolazione c’è già da tempo un prezziario. Appare ovvio che lo scopo di queste verifiche è quello di accertare che non ci siano dei prezzi «gonfiati» per ottenere dei guadagni «extra».

Per evitare di commettere qualche irregolarità e andare incontro a delle sanzioni, conviene comunque anche che il contribuente «anticipi» il Fisco e controlli il preventivo sulla base del progetto presentato e della stima dei costi fatta dal tecnico abilitato. Da queste verifiche possono emergere due situazioni. La prima: che i costi rientrino nei limiti consentiti e, pertanto, non ci sarà nulla da temere.

La seconda possibile situazione è più articolata. Può succedere che ci sia uno scostamento rispetto al prezziario fissato dalla legge, cioè che il costo finale sia superiore a quello consentito. A questo punto, conviene parlare con l’impresa o con il general contractor (cioè, l’appaltatore generale) in modo da rivedere il preventivo o l’eventuale saldo finale da pagare, nel caso in cui gli stati di avanzamento fossero già stati corrisposti in modo corretto. Eventuali modifiche, che dovranno essere apportate sul contratto d’appalto, dovranno essere approvate di nuovo dall’assemblea del condominio.

Controlli sui requisiti

Come detto, però, non viene trascurato l’aspetto legato al possesso dei requisiti necessari per poter beneficiare dei bonus con le formule alternative alla detrazione. Il Fisco individua dei profili di rischio sulla base della coerenza e della regolarità dei dati contenuti nelle comunicazioni obbligatorie inviate dal contribuente per cedere il credito o per ottenere gli sconti in fattura con quelli presenti nell’Anagrafe tributaria o già nelle mani dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui ci sia qualche sospetto di irregolarità, il Fisco sospende la comunicazione per 30 giorni, dopodiché:

  • se i sospetti scompaiono perché non c’è un effettivo rischio di frode, la comunicazione prosegue il suo corso per la cessione del credito o il riconoscimento dello sconto in fattura;
  • se i sospetti vengono confermati e le irregolarità nei requisiti sono concrete, la comunicazione viene sospesa. In pratica, è come se non fosse stata mai inviata, il che significa che non sarà possibile procedere con la cessione o con lo sconto.

L’Agenzia spera di contare sulla collaborazione di professionisti e intermediari coinvolti nella pratica di cessione del credito: saranno tenuti a segnalare le operazioni sospette all’Unità informazione finanziaria (Uif).

I tempi del recupero del beneficio illecitamente incassato si prescrivono al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’accertamento. Ma la prescrizione può arrivare a otto anni nel caso in cui siano stati rilevati dei crediti inesistenti o delle compensazioni indebite. L’eventuale contenzioso si terrà davanti al giudice tributario.

Bonus casa: cosa si rischia se si rinuncia ai lavori?

Può capitare che le verifiche dei preventivi effettuate dai contribuenti portino ad un ripensamento e che si decida di rivalutare la possibilità di avviare i lavori che danno accesso ai bonus casa. Tuttavia, ciò non eviterà di spendere dei soldi nel caso in cui i professionisti incaricati abbiano già elaborato i progetti di fattibilità, le asseverazioni o altri documenti relativi alle opere che erano in programma: le relative parcelle andranno, comunque, pagate.

Inoltre, occorrerà controllare attentamente il contratto d’appalto: non si esclude, infatti, che contenga una penale in caso di recesso.

Bonus casa: i rischi fiscali

Nel caso in cui i controlli del Fisco sulla cessione del credito d’imposta e dello sconto in fattura riscontrino delle irregolarità, l’Agenzia delle Entrate può revocare il relativo bonus casa e chiedere al contribuente di pagare il credito indebitamente ceduto. In altre parole, si dovrà versare:

  • la detrazione non spettante;
  • la sanzione del 30%;
  • gli interessi.

Bonus casa: i rischi penali

Tali irregolarità possono anche costituire reato. Si parla, ad esempio, di truffa ai danni dello Stato quando emerge la complicità del contribuente nell’accettare un preventivo superiore al reale costo dei lavori. Il reato, normalmente, viene assorbito in quello di sovrafatturazione, che prevede la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni sia per l’utilizzatore sia per chi emette delle fatture false. Va precisato che non esiste una cifra minima di sovrafatturazione per far scattare il reato, quindi anche una differenza minima della fattura rispetto al costo lecito dell’opera può comportare la sanzione penale.

C’è anche il rischio di commettere il reato di riciclaggio nel momento in cui il finto credito viene successivamente ceduto al fine di ottenere denaro liquido. I controlli a questo proposito mirano ad accertare l’eventuale presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita.

Il reato di riciclaggio viene punito con la reclusione da quattro a 12 anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.


note

[1] Dl n. 157/2021.


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA