Ricorso per decreto ingiuntivo: solo pdf e niente file immagine


Processo telematico e inammissibilità del ricorso: unicità dello standard con regole fisse; anche il giudice deve poter fare “copia e incolla” del testo.
Sul processo telematico arrivano i primi “stop” dei giudici agli atti irregolari. Così, il principio dell’unicità dello standard impone al giudice di dichiarare inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo presentato con un file in “formato immagine” e non con un.pdf.
Gioie e dolori del processo telematico appena entrato in vigore: gli avvocati – anche se non avvezzi alle tecnologie – dovranno abituarsi con le nuove “estensioni” dell’informatica. Il formato .pdf consente al giudice di fare “copia e incolla” del testo e, quindi, garantisce un enorme risparmio di tempo. Il file “immagine”, invece, non abilita l’utente alla selezione del testo (che, appunto, viene visto solo come una foto, la cui estensione è nominata in .jpeg o .png) e, pertanto, non può essere usato.
Pertanto, una recente ordinanza del tribunale di Roma precisa che va dichiarato inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo proposto non in formato .pdf ma come file di immagine, laddove sono le stesse specifiche tecniche del ministero della Giustizia a stabilire che non possono esserci restrizioni nella selezione e copia del testo.
Senza la conservazione “dell’unicità dello standard” il deposito telematico non è neppure concepibile.
Parlano chiaro le indicazioni di via Arenula [1]:
«L’atto del processo in forma di documento informatico rispetta i seguenti requisiti:
a) è in formato PDF;
b) è privo di elementi attivi;
c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti. Non è pertanto ammessa la scansione di immagini.
Il processo civile telematico, osserva il giudice capitolino, implica l’adesione degli operatori agli standard tecnici stabiliti, a pena della sua stessa praticabilità e ragionevole durata del processo [2]. Insomma, se le norme impongono il pdf, per consentire il “copia e incolla”, è inutile insistere con i file di immagine: nessuno può sognarsi di dar corso a una valida procedura telematica, rileva il magistrato, mandando un’email o un sms al giudice.
note
[1] Contenute nell’art. 34, comma 1, nel decreto ministeriale 44/2011.
[2] Art. 111 Cost.
Autore immagine: 123rf com