È possibile rifiutare di esibire i documenti alla Polizia?


Ci si può rifiutare di esibire documenti personali a un carabiniere o a un poliziotto oppure è reato?
Se la polizia o i carabinieri dovessero fermarti per strada e chiederti i documenti d’identità saresti tenuto a consegnarglieli oppure ti basterebbe identificati indicando il tuo nome e cognome e gli altri estremi anagrafici? Cosa devi fare per non commettere reato?
Il problema è molto più frequente di quanto non si possa immaginare: non solo perché i controlli delle forze dell’ordine sono frequenti anche laddove non sia in atto il compimento di un reato (del resto, tra i compiti della polizia, vi è quello di prevenire gli illeciti e, quindi, di agire laddove abbia dei vaghi sospetti nei confronti di qualche cittadino) ma soprattutto perché non tutti escono di casa con la carta d’identità o con la patente (a meno che ovviamente non stiano guidando l’auto). È legittimo quindi chiedersi se è possibile rifiutare di esibire i documenti alla polizia. Cerchiamo allora di fare il punto della situazione.
Indice
Esiste l’obbligo di identificarsi ossia di fornire il proprio nome e cognome?
Partiamo da ciò che dice chiaramente la legge e che, pertanto, non può essere oggetto di differenti interpretazioni. L’articolo 651 del Codice penale sancisce che ogni cittadino, su richiesta di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni (pertanto anche se in borghese) non può rifiutarsi di fornire indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali: diversamente, viene punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206. Il che significa che, non appena un agente lo chiede, bisogna dare il proprio nome, cognome, residenza, data di nascita e ogni altra indicazione che possa essere ritenuta necessaria nel caso di specie («dove sei diretto?», «dove abiti?», «sei sposato?», ecc.).
Per far scattare il reato basta il semplice rifiuto, a prescindere dal fatto che poi il soggetto si ravveda e dia i propri estremi o che sia facilmente identificabile o noto alle forze dell’ordine.
Cosa rischia chi mente, chi cioè fornisce alla polizia o ai carabinieri dati falsi circa la propria identità? A questo ci pensa l’articolo 495 del Codice penale a norma del quale «chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni».
Esiste l’obbligo di fornire i documenti d’identità?
Detto ciò vediamo ora se è possibile rifiutare di esibire i documenti alla polizia.
Premesso che non esiste alcuna norma che imponga al cittadino di uscire con la carta d’identità o altro documento equipollente (come ad esempio la patente o il passaporto), bisogna a questo punto comprendere se tale obbligo possa comunque essere desunto, seppur in modo implicito, dalla norma che prescrive la necessità di fornire le proprie generalità (ossia l’articolo 651 cod. pen. sopra visto).
Sul punto, la Cassazione ha fornito alterne interpretazioni. Le vedremo qui di seguito.
Non è obbligatorio fornire i documenti d’identità alla polizia
L’interpretazione tradizionale [1] ritiene che l’unico obbligo per il cittadino sia quello di fornire le proprie generalità (nome, cognome, ecc.) ma non anche quello di dare i propri documenti d’identità. E ciò perché, come anticipato, non esiste un obbligo di portare con sé i documenti d’identità.
Sul punto, la Suprema Corte ha detto che «Il reato di rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale consiste nel non voler fornire indicazioni sulla propria identità e non nella mancata esibizione di un documento». Tale condotta – ossia il rifiuto di fornire un documento d’identità – costituisce illecito solo nel caso di «persona pericolosa o sospetta» [2]. Per cui se non emerge che il soggetto risponda a tali caratteristiche, è illegittimo il comportamento della polizia o dei carabinieri che pretendano di portare in questura o presso la più vicina stazione il cittadino sprovvisto di documenti ma che tuttavia abbia acconsentito a fornire i propri dati anagrafici.
Sempre la Cassazione [3], in un’altra circostanza, ha altresì chiarito che esiste solo l’obbligo di fornire al pubblico ufficiale indicazioni sulla propria identità personale, non di documentarla. Pertanto, il rifiuto di consegnare i propri documenti per l’identificazione non concreta gli estremi di alcun reato se il soggetto fornisce le proprie generalità al pubblico ufficiale consentendogli la possibilità di procedere alla sua identificazione attraverso altri mezzi, quali il prelievo del numero di targa dell’autovettura o l’accompagnamento a un posto di polizia per l’identificazione.
È obbligatorio fornire i documenti d’identità alla polizia
Esiste però un altro indirizzo più rigoroso, sposato di recente sempre dalla Cassazione [4], secondo cui invece il cittadino sarebbe sempre tenuto a portare con sé i documenti d’identità e a fornirli a polizia e carabinieri su loro richiesta. Tale interpretazione trae fondamento dall’articolo 294 del regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) a norma del quale «La carta d’identità od i titoli equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza». La violazione è punita con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a 103 euro.
La pronuncia è isolata anche perché, come detto, si scontra con il fatto che nessuna norma di legge impone ai cittadini di uscire di casa solo con documenti d’identità. Resta quindi preferibile aderire all’interpretazione maggioritaria secondo cui l’obbligo di mostrare i documenti sussiste solamente per quelle persone che, ritenute pericolose o sospette, già in passato hanno avuto l’ordine di munirsi di carta di identità e di esibirla a ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.
Se si hanno i documenti d’identità bisogna esibirli?
Resta il fatto che, laddove il cittadino possegga comunque un documento d’identità in tasca o nella borsa e si rifiuti di fornirlo alle autorità solo per capriccio, pur potendolo fare, la condotta potrebbe essere ritenuta sospetta (si potrebbe, dietro di essa, celare il tentativo di nascondere la propria vera identità smascherando la falsa comunicazione appena fornita circa le proprie generalità). In tal caso, sarebbe legittimo portare il soggetto presso il più vicino comando o questura per l’identificazione.
note
[1] Cass. sent. n. 42808/2017.
[2] Art. 4, comma 2, T.U.L.P.S. e art. 294 del relativo regolamento.
[3] Cass. pen. sent. del 25/06/1987.
[4] Cass., sent. n. 5397/2020.
Ma non v’era un principio secondo il quale una norma andrebbe interpretata nel senso in cui produca un qualche effetto, piuttosto che nel senso in cui non ne produca affatto?
Se questo è vero, e se è vero anche che non vi è l’obbligo di portare con se un documento, l’interpretazione corretta dovrebbe essere quella che impone di esibire il documento laddove lo si abbia con se, per non violare l’art. 294 reg. esec. TULPS (che con l’interpretazione da voi data sarebbe di fatto abrogato). Se diversamente non si abbia il documento, sarebbe sufficiente declinare le proprie generalità, per non violare l’art. 651 c.p.