Pignorabile la casa coniugale, anche se assegnata dal giudice


I creditori possono pignorare la casa assegnata dal giudice, con la sentenza di separazione, ad uno degli ex coniugi se quest’ultimo è anche comproprietario dell’immobile.
Se il coniuge assegnatario della casa coniugale – ottenuta con provvedimento del giudice all’esito della causa di separazione – è anche comproprietario dell’immobile, i suoi creditori potranno pignorare tale bene. Non fa niente che l’assegnazione sia anteriore.
Insomma, il provvedimento giudiziale di assegnazione non costituisce uno scudo per il debitore nei confronti dei propri creditori.
È questo l’orientamento della Cassazione espressa in una sentenza di venerdì scorso [1].
Un esempio farà comprendere meglio di cosa stiamo parlando.
Mettiamo che una donna ottenga, con il provvedimento giudiziale di separazione, l’assegnazione della casa familiare – casa in comproprietà con l’ex marito – in quanto affidataria dei figli.
Mettiamo che la stessa donna sia anche debitrice di diverse somme nei confronti di alcuni creditori i quali procedono all’asta attraverso un pignoramento immobiliare.
Il quesito che si sono posti i giudici è se tali creditori possano pignorare l’immobile in spregio al provvedimento di assegnazione della casa, nonostante lo stesso sia stato trascritto, nei pubblici registri, prima della vendita all’asta dell’immobile.
Si può chiedere al giudice la dichiarazione di inefficacia del decreto di trasferimento e dell’atto di precetto, nonché l’illegittimità dell’intimazione di rilascio?
La risposta è no! Nonostante il diritto di abitazione della casa coniugale sia anteriore, per via della precedente trascrizione della sentenza di assegnazione rispetto alla data di trascrizione del pignoramento, i creditori possono aggredire l’immobile.
Su tutto pesa il fatto che la donna sia comproprietaria dell’immobile: per cui è irrilevante il suo diritto di godimento ottenuto in forza della sentenza del giudice.
note
[1] Cass. sent. n 15885/14 dell’11.07.2014.
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Non è precisato se il bene acquistato a suo tempo, è in parti uguali fra i coniugi ed in regime di separazione di beni. Un conto è la proprietà e un conto è l’assegnazione giudiziale (e non il decreto di trasferimento della quota in testa all’altro coniuge assegnatario). Due posizioni ben distinte. Il pignoramento sulla quota di proprietà in testa al coniuge debitore ha le sue ragioni di validità, ho incertezza di validità sulla quota rimasta in testa al coniuge che ha subito il provvedimento di assegnazione giudiziaria ed estraneo ai debiti dell’altro.