Un prestito può far scattare un accertamento fiscale?


Quando i versamenti insospettiscono l’Agenzia delle Entrate; come spiegare la provenienza del denaro e chiarire che non si tratta di operazioni imponibili.
In un momento di difficoltà economica, un tuo amico ti è venuto incontro e ti ha prestato una somma di denaro. L’hai versata in banca sul tuo conto corrente ed hai iniziato a utilizzarla per far fronte alle spese. Dopo qualche anno, l’Agenzia delle Entrate ti chiede spiegazioni sulla provenienza di quei soldi; i funzionari ritengono che sia un reddito imponibile percepito in nero, che hai sottratto a tassazione. Questa situazione si verifica spesso. Allora, un prestito può far scattare un accertamento fiscale?
Sicuramente sì: un prestito ricevuto, specialmente se non è di importo modesto, può innescare un accertamento fiscale, perché i movimenti dei conti correnti bancari, e in particolare i versamenti, vengono analizzati dal Fisco proprio per ricostruire i redditi percepiti e non dichiarati. Ma il soggetto accertato può sempre dimostrare la legittima provenienza delle somme e la loro non imponibilità fiscale.
Vediamo come si realizza questo risultato, ma prima di tutto chiariamo qual è il meccanismo che regola il funzionamento di queste operazioni tra i privati e quali sono le loro ripercussioni sul versante dell’accertamento fiscale sulle somme ottenute in prestito.
Indice
Prestito tra privati: è legittimo?
Il prestito tra privati è consentito dalla legge: l’art. 1813 del Codice civile lo definisce come «contratto di mutuo», che obbliga colui che ha ricevuto la somma di denaro (o altre cose fungibili) a restituirla.
Il prestito tra privati è legittimo quando:
- è occasionale e sporadico (se fosse un’attività abituale sarebbe considerata professionale e occorrerebbe l’autorizzazione amministrativa prevista per le banche e gli altri intermediari finanziari);
- il tasso di interesse pattuito non supera la soglia dell’usura, altrimenti l’operazione è illecita e costituisce reato;
- se la somma viene data (o restituita) in contanti, l’importo non raggiunge o supera i limiti massimi per l’uso del denaro contante, che è di 2.000 euro fino al 31 dicembre 2021 e di 1.000 euro dal 1° gennaio 2022; gli importi superiori devono essere erogati con strumenti tracciabili (bonifici, assegni, carte di credito o di debito).
Prestito tra privati: come va documentato?
Normalmente, il prestito tra amici o parenti è infruttifero e non prevede interessi. Di solito, le parti si cautelano con una scrittura privata che documenta il prestito fatto e stabilisce i tempi di restituzione. Qui trovi un modello di scrittura privata da firmare; è utile per premunirsi contro l’accertamento fiscale.
Se la somma viene accreditata con bonifico bancario, è opportuno riportare nella causale che si tratta di un prestito, e non “camuffarlo” con altre diciture non veritiere. Questo accorgimento serve sia quando il prestito viene fatto sia quando la somma viene restituita (anche ratealmente); servirà a prevenire future contestazioni da parte del Fisco. In proposito, leggi anche Come si fa un prestito tra privati.
Prestito e accertamenti bancari
La normativa tributaria [1] stabilisce una presunzione di imponibilità fiscale per i versamenti confluiti sui conti correnti. Questa presunzione è valida fino a prova contraria: il contribuente deve fornire la dimostrazione, analitica e puntuale, che i vari movimenti presenti sul suo conto nel periodo considerato non riguardano operazioni imponibili (ad esempio, perché si tratta di redditi esenti, come un risarcimento danni, o già tassati con ritenuta alla fonte, come una vincita al gioco).
Il prestito non costituisce reddito per chi lo riceve, ma l’accredito della somma sul conto corrente lo fa presumere tale agli occhi del Fisco. Quindi, il percettore, per vincere la presunzione di aver percepito guadagni in nero, deve dimostrare all’Agenzia delle Entrate, nel momento in cui verrà interpellato per fornire chiarimenti, che quella somma proviene da un regolare prestito ricevuto da un familiare o da un amico, e dunque non rappresenta un reddito o un ricavo d’impresa. Per questo serve munirsi della prova documentale scritta che ti abbiamo indicato nel paragrafo precedente.
Come dimostrare il prestito e bloccare l’accertamento fiscale
Nel processo tributario vige per il divieto di prova testimoniale [2]. Quindi, non puoi portare davanti ai giudici della Commissione tributaria un tuo amico o parente per dichiarare che ti ha dato del denaro in prestito. Questo, però, non vuol dire che le sue dichiarazioni non possano essere raccolte e utilizzate: nella fase amministrativa di accertamento, gli organi dell’Amministrazione finanziaria (nel nostro caso, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza) possono acquisire informazioni dai privati, riportandone il contenuto a verbale.
Queste dichiarazioni secondo la giurisprudenza [3] hanno valore di «elementi indiziari» e possono «concorrere a formare il convincimento del giudice», se sono accompagnate da altri elementi di riscontro a loro sostegno. Così l’affermazione di un amico, fatta ai funzionari dell’Agenzia, circa l’avvenuta concessione di un prestito, in una certa data e per un determinato importo, potrà valere a dimostrare che effettivamente di prestito si tratta, se la dazione risulta documentata da un bonifico bancario o da un assegno in favore di chi ha ricevuto quella somma. A quel punto, le dichiarazioni saranno credibili.
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione [4], applicando i principi che ti abbiamo esposto, ha annullato un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate perché il contribuente è riuscito a provare la non imponibilità delle operazioni contestate dal Fisco che aveva analizzato i movimenti di conto corrente: si trattava di un prestito ricevuto da un amico, il quale aveva dichiarato tale circostanza alla Guardia di Finanza, e le sue affermazioni erano state riscontrate «dall’esame comparativo delle operazioni bancarie così come risultanti dai conti correnti di entrambi i soggetti». Perciò, la Suprema Corte ha concluso che nella vicenda esaminata «sussistono le prove che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale».
note
[1] Art. 32 D.P.R. n. 600/1973 e art. 51 D.P.R. n. 633/1972.
[2] Art. 7 D. Lgs. n.546/1992.
[3] Cass. ord. n. 12403/2021, n. 25414/2020, n.22659/2019, n. 6616/2018.
[4] Cass. ord. n. 39136 del 09.12.2021.