Se l’azienda fallisce il dipendente deve provare il rapporto di lavoro con data certa


Buste paga e Cud privi di data certa non sono sufficienti a dimostrare il rapporto di subordinazione e dipendenza tra il lavoratore e il datore.
Quando un’azienda fallisce, il dipendente che avanza dei crediti per retribuzioni non corrisposte ha l’onere di insinuarsi al fallimento per poter ottenere il pagamento di quanto dovutogli (eventualmente, per quanto attiene al TFR e alle ultime tre mensilità, verrà pagato dal Fondo di solidarietà dell’Inps). Egli, in tale sede, dovrà fornire la prova (oltre che del credito maturato) dell’esistenza di un rapporto di lavoro. Insomma, sarà il creditore-lavoratore a dover dimostrare, al giudice delegato al fallimento e al curatore fallimentare, di avere svolto attività alle dipendenze della ditta fallita con un contratto di lavoro subordinato.
A tal fine, è necessaria una prova che abbia data certa. Pertanto, in applicazione di tale principio, la Cassazione, lo scorso venerdì [1], ha chiarito che non sono sufficienti le buste paga e il Cud se sono prive di data certa; né possono essere utilizzate le scritture contabili interne dell’azienda (le quali fanno invece prova contro l’imprenditore nei rapporti tra imprenditori).
In teoria, anche l’amministratore della società potrebbe presentare domanda di insinuazione al fallimento, essendo un rapporto di lavoro subordinato pienamente compatibile con la carica di amministratore della società (purché quest’ultimo non sia amministratore unico): anch’egli però sarà tenuto a provare il requisito della subordinazione, che deve consistere nell’assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione nel suo complesso.
Spetta a colui che agisce per far valere i propri diritti nascenti da un rapporto di lavoro subordinato provare la natura subordinata delle proprie mansioni (posto che qualsiasi prestazione può essere resa sia sotto forma di lavoro autonomo che di lavoro subordinato).
Secondo la Suprema Corte non sono inidonei a fornire detta prova sia le buste paga che i Cud, perché privi di data certa: detti documenti, insomma, saranno inopponibili al curatore. Stesso discorso vale per le scritture contabili della fallita.
Sarà sempre opportuno, quindi, munirsi di ulteriori documentazioni come: il contratto di lavoro, la denuncia al centro per l’impiego, un estratto conto da cui si evidenziano i bonifici ricevuti in passato dal datore di lavoro, eventuali testimonianze provenienti da dichiarazioni di altri dipendenti (questi ultimi elementi di prova liberamente valutabili dal giudice), ecc.
note
[1] Cass. sent. n. 16031/14 dell’11.07.2014.
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o vinto la causa , con mio avocata, pero non poso mettere in esecuzione la sentenza, perché, mio ex titolare a cambiato la ditta, a fatto un altra, con nome de altro, forse, con nume de sua moglie, ci sono un po de anni, cosa posiamo fare, ex titolare cambia sempre la ditta, gente lavora gratis , no si po, un paese come ITALIA, con li legge, con giustizia, cosa poso fare, avocato, mi manda a me, di cercarlo, di trovare io dove ce a la banca ex titolare .Seconda me sono messo male cosa se poso fare
avendo una cessione del quinto dello stipendio e l’azienda fallisce mi spetta lo stesso il tfr