Chi riceve soldi da un amico o da un parente, come la restituzione di un prestito, può essere soggetto a controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate?
Cosa potrebbe dire – e soprattutto fare – l’Agenzia delle Entrate se, da un controllo bancario, dovesse accorgersi di un bonifico in tuo favore di cui non hai fatto menzione nella dichiarazione dei redditi? La legge dice che, se il contribuente non offre una valida prova scritta circa la natura non imponibile delle somme ricevute, il bonifico può essere ritenuto come un reddito: il che significa che, in merito a tali somme, scatterebbe l’accertamento fiscale con conseguente recupero delle imposte non versate e applicazione delle sanzioni.
Che succede invece se il bonifico è solo la restituzione di un prestito? Quali rischi fiscali possono derivare dal fatto di aver ricevuto dei soldi senza averli dichiarati? Di tanto si è occupata spesso la giurisprudenza. Cerchiamo di fare il punto della situazione.
Indice
Prestito: si pagano le tasse?
Partiamo dal primo quesito: su un prestito si pagano le tasse? Sicuramente, non le paga il beneficiario, ossia il mutuatario: e ciò perché tali soldi non costituiscono per lui un reddito, non sono cioè indice di capacità contributiva. Si tratta di denaro altrui, che peraltro va restituito, e dunque non può essere imponibile.
Per chi eroga il prestito, il mutuante, le cose cambiano. Tutto dipende dalla natura del prestito. Ci sono innanzitutto i prestiti infruttiferi, quelli cioè che – secondo gli accordi tra le parti – non producono interessi. In pratica, il capitale viene versato a titolo gratuito, senza alcun corrispettivo. In tali casi, il mutuante non ne ricava alcun guadagno, ricevendo esattamente ciò che aveva prestato. Pertanto, in tale ipotesi, sulla restituzione delle somme date in prestito non si pagano chiaramente le tasse.
Esistono però anche i prestiti fruttiferi, in forza dei quali il mutuatario, oltre al capitale, deve anche restituire gli interessi secondo il tasso concordato dalle parti. Ebbene, in tale caso, gli interessi costituiscono un utile per il mutuante, sono cioè il prezzo del beneficio accordato al mutuatario. Sicché, trattandosi di un reddito, il mutuante dovrà riportare, nella propria dichiarazione dei redditi, gli interessi ricevuti e pagarvi le tasse.
Restituzione di un prestito: rischi fiscali
In caso di controllo sulla movimentazione bancaria, a dover dimostrare se il prestito è fruttifero o infruttifero è il contribuente sottoposto ad accertamento, ossia il mutuante.
L’Agenzia delle Entrate, attraverso il sistema informatico denominato Anagrafe dei conti correnti, è in grado di rilevare l’ingresso sul conto di somme provenienti da un bonifico ed è autorizzata dalla legge (art. 32 DPR n. 600/1973) a considerare automaticamente tali importi come reddito. A meno che il contribuente non dimostri il contrario. Prova quest’ultima che deve essere documentale e con data certa (ossia non contestabile).
Ecco quindi che il problema si sposta proprio sul tipo di prova che deve offrire il mutuante per convincere il Fisco del fatto che il prestito è infruttifero.
La prova principe è certamente il contratto scritto di mutuo, che deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate affinché possa avere una data “certa” (in modo che non sia retrodatabile). Sicché le parti, al momento del prestito (o meglio, prima dell’erogazione del denaro), dovranno firmare un documento in cui sia indicata l’entità della somma data in prestito, la data di restituzione e l’importo da restituire senza appunto interessi.
Al posto della registrazione si può far autenticare le firme della scrittura privata ad un notaio che vi apponga quindi anche la data.
Altra soluzione è lo scambio di PEC, un’email di posta elettronica certificata il cui testo è appunto il contratto di mutuo (attenzione: non deve trattarsi di un allegato in quanto la PEC non può certificare il testo degli allegati ma solo quello contenuto nel corpo dell’email).
Ultimo strumento – che non richiede alcuna attività delle parti – è la movimentazione bancaria: se infatti risultano due movimentazioni, una in uscita dal conto del mutuante e l’altra in entrata, di pari importo e nei confronti dello stesso soggetto, si può riuscire a dimostrare che la somma ricevuta è a titolo di prestito infruttifero.
Movimenti sul conto e controlli fiscali
Come chiarito dalla Cassazione [1], è illegittimo l’accertamento bancario se i movimenti sul conto, sospetti per il Fisco, sono dovuti soltanto al prestito infruttifero in favore di un amico.
Nel caso deciso dai giudici, le operazioni finanziarie (prelevamenti, emissione di assegni, versamenti in denaro) contestate erano dovute ai rapporti amicali intercorrenti tra il ricorrente e l’amico. Un contribuente aveva prelevato dal proprio conto dei soldi e poi li aveva consegnati a titolo di prestito gratuito a un amico che, per garanzia, gli aveva consegnato un assegno e, dopo poco tempo, gli aveva restituito l’intero importo del prestito.
La Corte ricorda che, in tema di accertamenti bancari, è prevista una presunzione a favore dell’Erario che consente di considerare come ricavo riconducibile all’attività professionale o imprenditoriale del contribuente qualsiasi accredito rincontrato sul conto corrente del medesimo. Di conseguenza, spetta al contribuente superare la presunzione offrendo la prova liberatoria che egli aveva tenuto conto delle movimentazioni nelle dichiarazioni e che gli accrediti e gli addebiti registrati sui conti non si riferiscano ad operazioni imponibili. A tal scopo, questi può introdurre dichiarazioni di terzi, assunte in sede di verifica della Guardia di Finanza, le quali hanno valore di indizi e possono concorrere a formare, insieme ad altri elementi, una prova utile a convincere il giudice.
note
[1] Cass. ord. n. 39136/21 del 9.12.2021.