Adozione, usufrutto, separazione dei beni, rinuncia: sfatiamo le false credenze


Ecco una serie di false credenze sull’eredità che è bene demolire e chiarire, invece, cosa prevede la legge.
1. Sposati con la separazione dei beni
Se muore il coniuge, chi è in comunione dei beni ha diritto a un’eredità maggiore di chi ha scelto la separazione dei beni?
Per la maggioranza degli italiani è falso.
In verità, dal punto di vista della successione del coniuge superstite non vi è alcuna differenza se i coniugi si trovavano in regime di comunione o separazione dei beni. Il coniuge si vede sempre attribuita la quota di legittima, oltre al diritto di abitazione della casa adibita a dimora familiare e di uso di mobili che la corredano.
2. Casa in usufrutto
L’abitazione avuta in usufrutto può essere trasmessa in eredità?
Per la maggioranza degli italiani è falso.
L’usufrutto è un diritto reale di godimento su cosa altrui (la casa), che si estingue dopo la morte del titolare, che non può trasmetterlo in eredità. Se il testamento dell’usufruttario prevede la trasmissione di tale diritto a un erede, la disposizione è inefficace, data l’inesistenza del diritto nell’asse ereditario.
Infatti, l’usufrutto è in questo caso il diritto di godere dell’abitazione, traendo da essa tutte le utilità che può dare, con l’obbligo, però, di non mutarne la destinazione economica e di restituirla al termine.
3. L’eredità per i figli adottati
I figli adottivi hanno gli stessi diritti di quelli legittimi dei genitori adottanti?
La legge specifica che l’adozione di un minore comporta l’acquisto da parte dell’adottato dello stato di figlio legittimo degli adottandi. Quindi, i figli adottati sono equiparati ai figli biologici.
Una riforma recente ha eliminato qualsiasi forma di discriminazione tra figli legittimi e naturali. Prima il vincolo di consanguineità, da cui dipende la parentela, era quello derivante dal matrimonio. Questa tesi escludeva, quindi, il vincolo di parentela tra il figlio naturale riconosciuto e la famiglia del genitore.
4. Rinuncia all’eredità
Non è possibile rinunciare all’eredità?
Falso per il 75% degli italiani.
Si può rinunciare all’eredità con una dichiarazione registrata da un notaio o dal cancelliere del tribunale. La dichiarazione di rinuncia non deve contenere: condizioni (rinuncio all’eredità a condizione che Tizio lasci la propria casa a Caio), termini temporali (rinuncio all’eredità fino al febbraio 2015), limitazioni (rinuncio all’appartamento x, ma accetto l’appartamento y).
La parte di chi rinuncia viene suddivisa tra i coeredi. Se c’è testamento, la parte di chi rinuncia viene suddivisa equamente, a meno che lo stesso defunto abbia disposto una sostituzione.
note
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Salve! Volevo sapere se con la separazione dei beni in caso di decesso ho diritto all usufrutto attualmente di mio marito?