Cosa succede se manca o viene contestata la dichiarazione del terzo?


Il terzo pignorato deve comunicare al creditore procedente se è debitore del debitore principale. Quali sono le conseguenze se non fa tale comunicazione o se la comunicazione viene contestata.
Il pignoramento presso terzi è una particolare forma di espropriazione forzata che ha ad oggetto beni mobili del debitore in possesso di terzi – vedi un gioiello di sua proprietà che si trova nella disponibilità di un’amica – o crediti del debitore nei confronti di terzi – vedi lo stipendio che il datore di lavoro gli versa mensilmente. Il Codice di procedura civile prevede che il terzo, ricevuta la notifica dell’atto di pignoramento, ha l’obbligo di comunicare al creditore di quali cose o somme è “debitore del debitore” o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna [1].
Tale dichiarazione, quindi, riveste un’importanza fondamentale nella disciplina dell’espropriazione presso terzi perché attraverso la stessa viene affermata l’esistenza del debito del terzo verso il creditore, si perfeziona il pignoramento e vengono consentite l’assegnazione e la vendita del credito pignorato. Quindi, cosa succede se manca o viene contestata la dichiarazione del terzo?
Se manca la dichiarazione del terzo e il creditore lo dichiara in udienza, il giudice fissa un’udienza successiva con un’ordinanza che deve essere notificata al terzo almeno 10 giorni prima della nuova udienza [2].
Invece, se sulla dichiarazione del terzo sorgono contestazioni o se, a seguito della mancata dichiarazione del terzo, non è possibile l’esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, spetta al giudice, su istanza di parte, compiere i necessari accertamenti nel contraddittorio delle parti e con il terzo [3].
Indice
Dichiarazione del terzo: come si effettua?
La dichiarazione del terzo pignorato va resa personalmente o tramite procuratore speciale o anche mediante difensore munito di procura speciale e va inviata al creditore procedente tramite raccomandata o posta elettronica certificata entro 10 giorni dalla notifica del pignoramento [4].
Il termine non è perentorio e, spesso, capita che la dichiarazione venga resa ben oltre i 10 giorni prescritti dalla legge.
Dichiarazione del terzo: qual è la funzione e cosa deve contenere?
La funzione principale della dichiarazione è quella di accertamento del credito presso il terzo che, dal giorno in cui riceve la notifica dell’atto di pignoramento, è tenuto ad osservare gli obblighi imposti dalla legge al custode. Pertanto, non può disporre dei beni oggetto di pignoramento e ne diviene personalmente responsabile verso il creditore procedente. Se dovesse violare l’obbligo, adempiendo nei confronti del debitore o consegnandogli il bene pignorato, l’adempimento è comunque inefficace nei confronti del creditore procedente e dei creditori intervenuti, mentre l’eventuale riconsegna o la sottrazione delle cose detenute comporta l’applicazione di sanzioni penali [5] oltre all’eventuale responsabilità per danni nei confronti dei creditori.
Nella dichiarazione il terzo deve fornire tutti gli elementi soggettivi e oggettivi che possono consentire l’esatta individuazione delle cose e delle somme possedute, specificando la causa per cui queste si trovano presso di lui.
Altresì, deve indicare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui in modo da consentire l’intervento nella procedura esecutiva ai creditori sequestranti, nonché le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato, anteriormente al pignoramento. Le cessioni successive, infatti, non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e di quelli intervenuti nella procedura espropriativa [6].
Cosa succede se manca la dichiarazione del terzo pignorato?
L’articolo 548 del Codice di procedura civile prevede che quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, a mezzo raccomandata o pec, il giudice fissa con ordinanza un’udienza successiva, notificandola al terzo almeno 10 giorni prima.
Se alla nuova udienza il terzo non compare oppure, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, a condizione che l’allegazione del creditore consenta l’identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo.
Se Carlo (creditore) si rivolge con un pignoramento presso terzi a Mario (terzo), affermando che questi deve 30.000 euro al suo debitore Maurizio ma Mario non rende la dichiarazione dovuta, ai fini del procedimento esecutivo si considera come non contestato quanto sostenuto da Carlo, cioè che Mario effettivamente deve tale somma a Maurizio. Conseguentemente, la somma verrà assegnata dal giudice a Carlo.
Il terzo può comunque impugnare l’ordinanza di assegnazione dei crediti emessa in conseguenza della mancata dichiarazione, ma solo se riesce a dimostrare di non averne avuto conoscenza perché la notifica era irregolare o per caso fortuito o forza maggiore.
Cosa succede se viene contestata la dichiarazione del terzo?
Può accadere che il terzo renda la dichiarazione ma sulla stessa sorgano contestazioni oppure che a seguito della mancata dichiarazione del terzo, non sia possibile l’esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo. In tal caso, il Codice di procedura civile dispone che il giudice dell’esecuzione, su istanza di parte, compia tutti gli accertamenti che si rendano necessari per accertarne la veridicità, nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. All’esito di tali accertamenti, emette un’ordinanza che produce tutti i necessari effetti ai fini della procedura esecutiva.
Anche in questo caso, l’ordinanza che definisce il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo può essere impugnata nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617 del Codice di procedura civile (opposizione agli atti esecutivi).
note
[1] Art. 547, co. 1., cod. proc. civ.
[2] Art. 548 cod. proc. civ.
[3] Art. 549 cod. proc. civ.
[4] Art. 547, co. 1, e Art. 543, co. 2, cod. proc. civ.
[5] Art. 328 e Art. 334 cod. pen.
[6] Art. 547, co. 2, cod. proc. civ.