Stalking: il molestatore resta in carcere se…


Custodia in carcere anche in caso di pene inferiori a tre anni se lo stalking è grave o se il reo non ha un domicilio: modificate le norme del decreto svuota carceri.
Forse un sospiro di sollievo per le vittime di violenza e stalking: la Commissione Giustizia della Camera ha apportato rilevanti modifiche al decreto svuota carceri entrato in vigore lo scorso 28 giugno [1].
L’intervento è servito a correggere le norme che, come da noi denunciato nell’articolo “Stalker a piede libero” di fatto negavano tutela alle vittime di stalking e violenza domestica.
Il decreto prevedeva, infatti, l’automatica esclusione della custodia cautelare in carcere nelle ipotesi in cui la condanna inflitta al reo fosse inferiore a tre anni; ciò senza lasciare margini di decisone al giudice in ordine alla pericolosità sociale del condannato. Da qui tutte le immaginabili conseguenze per le vittime di soggetti violenti rimasti a piede libero.
La commissione Giustizia ha eliminato il limite rigido della pena stabilendo che, anche se la pena prevista è inferiore a tre anni, il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere quando:
1. il reato commesso è particolarmente grave: stalking aggravato, maltrattamenti in famiglia, furto in abitazione ecc.;
2. l’imputato/indagato non ha una dimora nella quale è possibile disporre gli arresti domiciliari.
Un’altra importante novità riguarda l’aumento dell’età dell’imputato da 21 a 25 anni ai fini della detenzione negli Istituti penali per i Minorenni.
Ciò comporta che sia il magistrato di sorveglianza a decidere, in base alle esigenze di sicurezza e rieducazione del reo, se l’imputato di età tra i 21 e i 25 debba essere detenuto presso un carcere o presso l’istituto penale per minori.
Si attende comunque la conferma delle citate modifiche per conoscerne il testo integrale.
note
[1] D.l. n. 92 del 26.06.2014.
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