Locazioni: la dichiarazione di inizio attività presentata per lavori sull’intero stabile consente al locatore di disdire l’affitto dopo i primi quattro anni, senza possibilità di rinnovo.
Chi ha dato in affitto un’abitazione può recedere anticipatamente dal contratto (alla scadenza dei primi 4 anni) se ha comunicato la disdetta al locatario per interventi di manutenzione per i quali è stata ottenuta la cosiddetta Dia (dichiarazione di inizio attività).
Cosa dice la legge
La normativa sull’affitto delle abitazioni prevede modalità di stipula e rinnovo ben precisi: le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a 4 anni, al termine dei quali devono essere rinnovati per altri 4 anni. Tuttavia, alla scadenza dei primi 4 anni, il proprietario può decidere di non rinnovare il contratto per alcuni particolari motivi previsti dalla legge, dandone comunicazione all’inquilino con preavviso di almeno sei mesi. Tra questi motivi rientra l’integrale ristrutturazione dello stabile o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni.
Per poter inviare disdetta il proprietario deve possedere la cosiddetta Dia (l’erede delle vecchie “concessione edilizia”, “autorizzazione edilizia”…). Senza questo documento, per poter disdire il contratto, bisognerà aspettare il trascorrere degli 8 anni complessivi.
Il ragionamento della Corte di Cassazione fa un passo in avanti rispetto alla normativa sugli affitti. Infatti, quando è stata scritta la legge, si faceva riferimento alla “concessione” e alla “autorizzazione edilizia”. Oggi gli strumenti amministrativi che riguardano i lavori di ristrutturazione sono cambiati: nella sentenza, i giudici specificano che il richiamo alla concessione o autorizzazione, quale condizione per poter disdire il contratto, si intende in realtà riferito a tutti gli atti (tra cui la dichiarazione di inizio attività, la segnalazione certificata di inizio attività o il permesso a costruire) richiesti dalla legge a seconda del tipo di intervento da realizzare.
In sostanza, non è possibile che l’inquilino, per evitare di dover lasciare l’abitazione, invochi la mancanza della “concessione” o della “autorizzazione”, come riportato in origine dalla legge: i giudici hanno stabilito che, anche se le denominazioni dei documenti necessari sono nel tempo cambiate, la sostanza rimane la stessa.
note
[1] Cass. sent. n. 12250 del 20.05.2013.
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