Il titolare del pass invalidi, o per lui il conducente dell’autovettura, non è autorizzato a violare le disposizioni sulla circolazione dei veicoli finalizzate ad evitare intralcio o pericolo.
Il pass per invalidi non esime dal rispetto delle norme del codice della strada finalizzate ad evitare intralcio o pericolo e, in particolar modo, dal divieto di fermata o sosta [1].
A dirlo è stata una ordinanza della Cassazione che prende le mosse da un orientamento ormai stabile in giurisprudenza [2].
Le norme a tutela degli utenti deboli non prevalgono su quelle della circolazione e, pertanto, la titolarità del contrassegno per invalidi non consente di violare, impuniti, il codice stradale.
Impensabile ritenere esente dal rispetto del divieto di fermata e di sosta dei veicoli, il veicolo utilizzato per il trasporto delle persone invalide, anche se in possesso di specifico contrassegno originale.
Ricordatevi, inoltre, che esporre la fotocopia del contrassegno integra un reato. Fatto diverso, infatti, e ulteriore, avente rilevanza penale è la falsità del contrassegno, salvo nel caso di carattere grossolano della contraffazione, tale cioè da non poter ingannare neppure un osservatore superficiale.
note
[1] Art. 158 c.d.s.
[2] Cass. ord. n. 16500/14 del 18.07.2014.
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