Articolo 31 Costituzione: spiegazione e commento


Cosa dice e cosa significa l’art. 31 sulla tutela della famiglia, della maternità e della paternità.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Indice
Il diritto ad avere figli
Lo potremmo chiamare il “trittico” sulla famiglia quello composto dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. Come abbiamo già visto, il primo (l’articolo 29) è rivolto principalmente a disciplinare l’uguaglianza tra i coniugi. Il secondo (l’articolo 30) è diretto ad affermare i diritti dei figli nei confronti dei genitori (tutti i figli, anche quelli nati da relazioni di fatto) e l’uguaglianza tra padre e madre nelle scelte relative alla loro educazione.
Il terzo, l’articolo 31 della Costituzione, prevede infine un impegno attivo dello Stato nella tutela della famiglia, sia attraverso misure di natura economica che assistenziale. Un impegno rivolto soprattutto nei confronti delle famiglie numerose.
Il richiamo alle «famiglie numerose» avrà fatto sorgere in alcuni il ricordo delle politiche di incremento demografico sostenute dal fascismo. Ma che differenza c’è tra queste ultime e il sostegno alla natalità previsto invece dalla Costituzione? Il fascismo, nell’incentivare le nascite, aveva a cuore solo i propri interessi imperialistici e militari: i giovani erano necessari per rimpinguare gli eserciti e popolare i terreni di conquista (come l’Albania, l’Abissinia e l’Eritrea). Insomma, nelle ambizioni del regime, l’incremento demografico era rivolto a servire lo Stato.
Viceversa, scopo della Costituzione è tutelare l’individuo e il suo diritto di avere figli e farsi una famiglia: diritto che non può essere compresso per alcuna ragione, ma anzi va favorito e tutelato, soprattutto se da questo dovessero derivare ristrettezze economiche. Ecco perché le famiglie numerose sono oggetto di maggiore attenzione: il numero dei figli non deve essere un problema né per i genitori, né soprattutto per i figli stessi così com’è successo in passato quando le famiglie numerose erano a volte costrette a dare in “gestione”, a qualche parente, i figli “in eccesso” rispetto alle proprie capacità economiche, affinché se ne prendessero cura.
Sarebbe da noi incostituzionale una norma come quella cinese che, fino al 2013, ha vietato alle donne di avere più di un solo figlio.
C’è un lungo elenco di misure economiche, fiscali e assistenziali che l’Italia ha da sempre adottato in favore delle famiglie e dei minori.
In particolare la legge, sempre per rispondere all’esigenza contenuta nell’articolo 31 della Costituzione, prevede i congedi di maternità e di paternità per i genitori che lavorano; gli aiuti per il reinserimento lavorativo di chi è rimasto temporaneamente inattivo; i sostegni per le famiglie in difficoltà economica (tre su tutti: il reddito di cittadinanza, l’esenzione dal ticket sanitario e la carta acquisti) e dei provvedimenti mirati per le famiglie numerose. Oggi, esiste l’assegno unico per i figli che ha sostituito le famose detrazioni fiscali per figli a carico.
Non vanno dimenticate poi le borse di studio e le detrazioni sulle tasse universitarie per favorire la continuità del percorso scolastico e formativo dei ragazzi.
La tutela della maternità
L’articolo 31 della Costituzione impone alle istituzioni di tutelare la maternità, l’infanzia e la gioventù, tre concetti indiscutibilmente legati alla famiglia.
Per quanto riguarda la protezione della maternità, la norma va interpretata come il diritto «ad una procreazione e responsabile». In questo contesto, esiste nel nostro ordinamento la legge sull’interruzione volontaria della gravidanza, vista come un riconoscimento del valore sociale della maternità e del principio di tutela della vita sin dal suo inizio. A tal fine, sono stati creati dei consultori familiari ed altri servizi socio-sanitari per fornire alle donne delle possibili alternative all’interruzione della gravidanza.
Per le coppie che non riescono ad avere dei figli la legge prevede poi il ricorso alla procreazione medicalmente assistita attraverso l’inseminazione artificiale o la fecondazione extracorporea (in vitro). Tali tecniche sono praticabili utilizzando dei gameti appartenenti alla stessa coppia che si sottopone alla fecondazione. Ciò può succedere solo quando viene accertata la sterilità o l’infertilità di uno o di entrambi i partner ed a condizione che non esistano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le relative cause.
La tutela dell’infanzia e della gioventù
Quanto alla tutela dell’infanzia e della gioventù richiesta dall’articolo 31 della Costituzione, la normativa prevede una serie di misure per la creazione di strutture e di organismi rivolti a promuovere politiche a sostegno dei bambini e dei giovani, ad esempio nei settori della cultura, dello sport e dell’educazione. Si pensi ai vari bonus cultura per l’acquisto di libri o ai sostegni per l’acquisto di strumenti musicali.
Abbiamo peraltro già visto che, per tutelare il diritto alla vita, la legge consente alla donna, in alternativa all’aborto, di abbandonare il proprio figlio in ospedale, rimanendo anonima: una soluzione adottata per salvare la vita del nascituro.
La tutela della gioventù si vede soprattutto in ambito lavoristico, con i vari sostegni all’assunzione previsti dalla legge in favore dei ragazzi (per i quali sono spesso previste forme di decontribuzione previdenziale). Non ha quindi senso parlare di incostituzionalità delle leggi che agevolano l’occupazione dei giovani visto che è la stessa Costituzione, in quanto soggetti più deboli, a tutelarli maggiormente.
Sono poi disposti stringenti limiti al lavoro minorile onde consentire l’adempimento dell’istruzione obbligatoria.
Sempre in un’ottica di tutela della gioventù, la legge punisce severamente chi attenta contro l’integrità fisica e psicologica dei minori, per esempio con episodi di violenza domestica e di bullismo, lo spaccio di stupefacenti, la vendita di alcolici o di tabacco, la pedofilia e la pedopornografia.
La tutela dell’infanzia e della gioventù viene attuata anche dall’altra parte della barricata, tenendo conto del fatto che alcuni minori, spesso a causa della situazione di disagio familiare in cui vivono, sono portati a delinquere più degli altri, non avendo ricevuto un’adeguata educazione. Il nostro diritto prevede la responsabilità penale in capo a chi ha già compiuto 14 anni: questi pertanto viene processato e condannato regolarmente. Tuttavia, attorno ai minori, ruotano una serie di garanzie rivolte a favorirne il reinserimento nel tessuto sociale, prima tra tutte la previsione di un apposito tribunale, il Tribunale per i minorenni. Quest’ultimo adotta una serie di provvedimenti appositi onde percorrere la via della rieducazione del reo e non solo quella della punizione.