Articolo 32 Costituzione: spiegazione e commento


Cosa dice e cosa significa l’art. 32 sulla tutela della salute e sul divieto dei trattamenti sanitari obbligatori. Il caso del vaccino.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Indice
La salute: un diritto del singolo e della collettività
Mai come negli ultimi tempi la salute è stata al centro dell’attenzione pubblica. Le norme contenute nell’articolo 32 della Costituzione sono d’un tratto divenute tra le più discusse e citate – spesso a sproposito – per via delle leggi governative rivolte al contenimento della pandemia da Covid-19. Alcune di queste, come noto, hanno imposto la vaccinazione obbligatoria nei confronti di numerose categorie lavorative venendo così tacciate, da alcune fette della popolazione, di incostituzionalità. In realtà, la Corte Costituzionale non le ha mai dichiarate illegittime e presto spiegheremo il perché.
Leggiamo cosa dice la prima frase dell’articolo 32: la Repubblica tutela la salute sia come fondamentale diritto dell’individuo sia come interesse della collettività. Questa duplicità di scopi merita un approfondimento.
La norma descrive, innanzitutto, la salute come «diritto fondamentale»: è l’unica volta che si trova tale aggettivo – “fondamentale” – nell’intero testo della Costituzione che ha invece spesso più volte usato il termine «inviolabile».
Tale diritto viene riconosciuto ad ogni individuo, che si tratti di cittadino italiano, straniero, apolide, regolare o clandestino, senza alcuna discriminazione. Questo significa che, per Costituzione, se un extracomunitario privo di permesso di soggiorno dovesse sbarcare sulle nostre spiagge o avvicinarsi ai mari territoriali e trovarsi in condizioni di bisogno, il nostro Stato avrebbe l’obbligo di aiutarlo fornendogli cure e soccorsi a spese della collettività. Anch’egli infatti è una persona umana come tutte le altre. E il nostro Stato non protegge solo la salute degli italiani ma di tutti coloro che popolano la terra.
La salute viene poi riconosciuta come interesse della collettività: lo Stato ha il dovere di tutelare la salute della popolazione, salvaguardandola da epidemie, pandemie e da ogni altra fonte di pericolo, naturale o generata dall’uomo (si pensi all’inquinamento atmosferico).
I nostri padri costituenti non erano egoisti come lo siamo diventati noi oggi: sapevano che il benessere del singolo non prescinde dal benessere del gruppo in cui questi si inserisce. Nessuno può sperare di essere felice in un’isola dove gli altri stanno male. È il concetto di «società» che collega tutto e tutti: ciò che succede ad un solo individuo si ripercuote intorno a lui, come le onde generate da un sasso sullo stagno.
Ecco perché, in una sola norma, la Costituzione dice che la salute è diritto del singolo e, insieme, interesse della collettività: le due cose vanno strettamente a braccetto. Il concetto di tutela della salute della collettività deve essere inteso anche come «diritto ad un ambiente salubre». Da qui la necessità di prestare attenzione a princìpi come lo sviluppo sostenibile, la prevenzione ambientale, il risarcimento da parte di chi crea un danno all’ambiente e la sistemazione dei danni già causati.
Fra l’altro, la nostra Costituzione è stata la prima, fra quelle europee, a riconoscere e tutelare il diritto alla salute sia nella sua valenza individuale che sociale. Abbiamo un primato e ancor oggi dobbiamo continuare a tutelarlo.
Come viene tutelata la salute in Italia
Immaginiamo un autobus di quelli a due piani dove i passeggeri non si possono né vedere né sentire. Due categorie separate da un sottile foglio di lamiera in due ambienti diversi, che respirano però la stessa aria, che fanno lo stesso viaggio, che vedono le stesse cose.
Avvicinarsi a un ospedale offre questa stessa sensazione: la sensazione di un secondo livello di esistenza, di gente i cui pensieri sono più rarefatti, perché vicini all’essenza della vita, quel lato “vero” della vita che butta via tutti i fronzoli.
La sofferenza è proprio questo: ti spoglia di tutto ciò che non è necessario. I nostri padri costituenti avevano toccato questa sofferenza, la conoscevano molto meglio di noi: ecco perché sono riusciti a descriverla e a tutelarla così bene. Così, una volta che la Costituzione ha stabilito che il diritto alla salute non è semplicemente «inviolabile» ma «fondamentale» e che lo stesso va garantito a ogni essere vivente, l’Italia non poteva che istituire ciò per cui è famosa in tutto il mondo: un sistema sanitario gratuito per ogni cittadino salvo il pagamento del ticket per chi rientra in determinate fasce di reddito (ticket che non è una controprestazione ma un minimo contributo).
È anche vero che il nostro sistema sanitario è pieno di contraddizioni, con ospedali efficienti ed attrezzati al nord ed invece carenti di personale e a volte fatiscenti nel sud. La malasanità è una piaga, di cui però il vero responsabile è l’autonomia regionale: nel voler dare potere di autogestione agli enti locali si è incrementato il divario che già sussisteva, in altri ambiti, tra aree ricche e aree depresse del Paese. E se una frattura tra settentrione e meridione può essere al limite tollerata in alcuni settori economici, non può esserlo invece in capo al sanitario dove, come detto, non siamo nell’ambito degli interessi patrimoniali ma dei «fondamentali diritti della persona umana».
La Costituzione garantisce innanzitutto l’assistenza sanitaria gratuita agli indigenti. Gli indigenti non sono solo quegli individui completamente privi di mezzi economici per vivere (i cosiddetti “nullatenenti”) ma anche coloro che si trovano in ristrettezze economiche. Successivamente, con la riforma sanitaria del 1978 (legge n. 833/1978) si è istituito il servizio sanitario nazionale che ha esteso l’obbligo dello Stato di assicurare le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non solo agli indigenti ma a tutta la popolazione.
In più, si è dato il diritto ad ogni italiano di farsi curare all’estero facendosi rimborsare il costo di tali prestazioni dalla Pubblica Amministrazione. In particolare, ogni cittadino può recarsi in un qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea, in quelli dell’area Efta (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e nei Paesi con cui l’Italia ha stabilito precisi accordi, per avere cure mediche e odontoiatriche, medicinali e ricoveri ospedalieri e pagamenti diretti. Il diritto di ottenere all’estero, in forma diretta e gratuita, le prestazioni sanitarie è limitato solo a quelle incluse nei Livelli essenziali di assistenza e purché le prestazioni non possano essere erogate in Italia in un lasso di tempo accettabile. L’autorizzazione non può essere negata se in Italia la lista d’attesa non garantisce la prestazione in tempi utili.
Sempre in attuazione del diritto alla salute, la legge prevede le detrazioni fiscali del 19% sulle spese mediche, per farmaci, diagnostica, visite specialistiche private, acquisto di dispositivi medici. Solo dal 2020, la legge ha escluso tale agevolazione per chi percepisce un reddito di oltre 240 mila euro.
Nell’ambito del rapporto di lavoro, al dipendente malato viene garantita la conservazione del posto nonostante l’assenza. Egli quindi non può essere licenziato ma ha il diritto di assentarsi e di vedersi, nello stesso tempo, versare lo stipendio dall’Inps. Poiché però, nello stesso tempo, va tutelato l’interesse dell’imprenditore a non paralizzare la propria attività, il periodo di assenza ha un limite fissato dal contratto collettivo nazionale (il cosiddetto periodo di comporto), oltre il quale è possibile procedere alla risoluzione del contratto di lavoro e quindi al licenziamento. Non esiste invece limite alla durata della malattia se l’assenza è dovuta a un infortunio sul lavoro causato dalla violazione delle norme antinfortunistiche da parte del datore.
Esiste poi la famosa legge 104 del 1992 sulla tutela delle persone con disabilità. Ampio è il capitolo di garanzie sul lavoro per chi è portatore di handicap o assiste un familiare: si va dalla possibilità di scegliere la sede lavorativa più vicina alla propria abitazione al divieto di trasferimento, se non con il consenso del lavoratore stesso; dal diritto a ottenere tre giorni di permessi retribuiti al mese ad un congedo straordinario di due anni, anch’esso retribuito, per chi assiste un familiare convivente con handicap grave certificato.
Sempre in ambito di tutela dei diversamente abili, esistono le norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Nei condomini è diritto del portatore di handicap chiedere all’amministratore di indire un’assemblea affinché approvi gli interventi volti a rimuovere eventuali ostacoli al movimento (come l’installazione di un montascale). L’assemblea può liberamente decidere se avviare i lavori a carico di tutti i condomini, con una maggioranza pari alla maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà dei millesimi dell’edificio. Se non si raggiunge tale quorum, il disabile è libero di avviare a proprie spese i lavori, escludendo gli altri condomini dal godimento di tale servizio.
Il diritto a non essere curato
Il diritto alla salute implica anche il diritto a non essere curati. Non si può costringere una persona a un trattamento sanitario che non vuole. Tant’è vero che il paziente che si trovi ricoverato in ospedale può richiedere di essere dimesso in qualsiasi momento, anche contro il parere dei medici, nonostante le condizioni critiche di salute.
Proprio per garantire il diritto a non essere curati, prima di ogni trattamento medico, il paziente deve essere ben informato della natura dell’intervento, delle sue conseguenze, dei rischi che esso comporta, delle possibilità di cure alternative. È il cosiddetto «consenso informato» che va fornito al paziente prima di ogni terapia ed in forma tale da poter essere compreso anche da una persona priva di conoscenze mediche. Senza di esso, il diritto di autodeterminazione del paziente ne risulterebbe leso. Ecco perché chi non riceve il modulo con il consenso informato può esigere il risarcimento anche se l’intervento è andato a buon fine qualora risulti che, se adeguatamente edotto, non avrebbe mai accettato di sottoporsi a tale terapia.
La domanda a questo punto sorge spontanea: se è vero che si ha il diritto a rifiutare le cure mediche, come mai non si può esprimere il desiderio di morire, di “staccare la spina” alla macchina che tiene in vita chi si trova in stato vegetativo o in coma? Perché il diritto alla vita è irrinunciabile. E perché – che dir si voglia – anche se il nostro Paese si professa laico, è sempre stato influenzato dalla dottrina cattolica.
In tema di eutanasia, tuttavia, un grosso passo in avanti è stato fatto, nel 2019, dalla sentenza della Corte Costituzionale espressasi sul noto caso di Dj Fabo. La Corte ha ritenuto «non punibile chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli». La materia dovrà essere a questo punto regolata più dettagliatamente dal Parlamento.
I trattamenti sanitari obbligatori
In base all’articolo 32 della Costituzione, solo una legge – sia essa del Parlamento o del Governo – può obbligare il cittadino a un trattamento sanitario (il cosiddetto TSO). Tuttavia – come chiarito dalla Corte Costituzionale (sent. n. 307/1990) – solo la tutela dell’interesse alla salute collettiva può giustificare la compressione di un diritto tanto ampio come quello all’autodeterminazione dell’individuo. Il che dimostra ancora una volta come, secondo la nostra Costituzione, le libertà individuali trovino un limite nel bene della società. In assenza di interesse alla salute della collettività nessun trattamento sanitario può essere oggetto di imposizione. Ciò succede spesso nel caso di soggetti ritenuti pericolosi per via di malattie mentali, abusi di psicofarmaci o droghe. L’obbligatorietà del TSO può arrivare sino alla coercizione fisica.
La questione sbarca poi inevitabilmente in tema di vaccini obbligatori che, nonostante i numerosi ricorsi alla Corte Costituzionale, sono sempre stati ritenuti legittimi per prevenire malattie infettive ed evitare epidemie dannose per la collettività. La Consulta ha anche detto che lo Stato si deve fare garante di tutte le conseguenze avverse che potrebbero derivare dalle vaccinazioni, anche laddove non obbligatorie ma semplicemente «consigliate». La firma del consenso informato, dunque, non integra una liberatoria e una rinuncia al risarcimento ma il rispetto di un adempimento necessario a garantire l’autodeterminazione del paziente.
L’articolo 32 precisa che la legge non può imporre trattamenti sanitari obbligatori che siano contrari al «rispetto della persona umana». Per capire cosa i padri costituenti intendessero con questa espressione bisogna leggere i lavori preparatori alla Costituzione. Il riferimento è a tutte quelle pratiche come la castrazione, la sterilizzazione, l’elettroshock che potevano compromettere in modo permanente le funzioni fisiche dell’individuo. Del resto, se è vero che tutta la nostra Costituzione è una reazione agli orrori dei regimi totalitari di inizio secolo, i padri costituenti non potevano non penare anche agli esperimenti fatti dai nazisti.
Rispetto della persona umana significa anche NON IMPORRE sieri sperimentali pericolosi e di dubbia efficacia in modo surrettizio (come sta succedendo adesso) o con obbligo di legge (come qualcuno vorrebbe fare). Altrimenti diventa una nuova Norimberga e non c’entra un accidente “l’essere diventati egoisti come siamo noi oggi”, come ci vuol far credere questo articolo. La legge dice anche che chi viene danneggiato da un trattamento medico deve essere risarcito ma le case farmaceutiche hanno lo scudo penale così come i vaccinatori e guarda caso NON SI TROVA MAI LA CORRELAZIONE se chiami in causa lo Stato. Chi ha un minimo di intelligenza capisce, agli altri auguro 25 dosi fino a sfondarsi.
Buongiorno,mi chiedo come si possa imporre per legge un trattamento sanitario che ha portato finora alla morte di migliaia di persone e danni irreversibili a migliaia di altre? Non si può con la pretesa, tra l’altro tutta da dimostrare,di tutelare la salute pubblica mettere a rischio la salute del singolo contro la sua volontà. Ci sono delle cure efficaci contro la malattia provocata in alcuni casi da questo virus,se non venissero ostacolate dalla volontà politica forse non staremmo a perdere tempo in queste discussioni poco costruttive e sicuramente poco efficaci nel combattere la pandemia.
Vi auguro una buona vita
Sull’interpretazione del’art.32 cost. esistono 2 correnti di pensiero giuridiche quella che ritiene il dir. individuale alla salute prevalente sul interesse collettivo….e quella che invece li pone sullo stesso piano. L’interpretazione classica quella su cui i maggiori Costituzionalisti Italiani si sono sempre soffermati è la prima: il diritto individuale in quanto diritto è superiore al interesse collettivo così anche in alcune pronunce dellal Consulta negli anni 90. Se l’art. 32 nell’intenzione dei ns. padri costituenti avesse voluto mettere sullo stesso piano diritto individuale e interesse collettivo avrebbe dovuto scrivere “o” e non e perchè è risaputo che nel rango gerarchico delle fonti gli interessi sono meno tutelati dei diritti.Pertanto ne discende anche per il discorso del consenso informato che nessun TSO obbligatorio può essere imposto (es. vaccinazioni) se la persona non vuole. Se uno ha paura di vaccinarsi anche fosse una paura irrazionale e non completamente fondata ha diritto a non essere coercito.
io credo che per il benessere collettivo è giusta o imporre la vaccinazione considerando ora le statistiche negli ospedali. ovviamente chi è debole e non può farlo è un altro film . Comunque viene rilasciato un certificato per casi “particolari”.
vi sembra giusto che le persone malate di tumore rischiano di aspettare mesi prima di un intervento perchè abbiamo persone che sono in ospedale non vaccinate e occupano le sale di rianimazione? i malati di tumore non hanno i vaccini chiaroooo!!!! non comprendo questa ostinazione ed egoismo davanti all’evidenza .buona giornata
….violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Quando si rispetta una persona ? Quando non gli si reca un danno alla sua salute psicofisica. Ora nel caso dei vaccini il danno non e’ certo ma probabile, anche se in minima parte, ma comunque possibile. Qualcuno afferma che siccome il vaccino tutela la collettività’, il danno eventuale si ripara con un risarcimento.
Ma e’ giusto ed equo qualsiasi risarcimento per una disabilita’ grave o la morte ?
Io credo che la imposizione della legge puo’ essere ammessa solo nel caso in cui non si verifichino effetti collaterali gravi o casi di morte a causa del vaccino. Anche se per una sola persona al mondo. Sarebbe come ammettere giusto che una persona muoia per la collettività’. Pur riconoscendo l’alto valore del sacrificio, non e’ giusto che il trattamento possa essere imposto. La possibilita’ anche remota che si verifichino danni gravi o la morte significa violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Il principio che la persona, in astratto, pur realizzandosi nella collettività non puo’ essere sacrificata e’ da tutelare con grande attenzione in quanto, se non rispettato potrebbe essere usato per fini politicamente abbietti. Credo infatti che stia succedendo proprio questo.