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SRL: diritto di recesso del socio

8 Luglio 2015 | Autore:
SRL: diritto di recesso del socio

Quando si ha diritto a recedere, da quando ha effetto il recesso, la liquidazione della quota del socio uscente e i tempi di rimborso.

Ogni socio può abbandonare la propria società esercitando il cosiddetto diritto di recesso: si tratta di un diritto riconosciuto senza possibilità di deroga, allorquando:

1- la durata della società è stabilita a tempo indeterminato; in tal caso il recesso può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni, che l’atto costitutivo può aumentare fino ad un anno;

2- l’atto costitutivo di società a responsabilità limitata (SRL) preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni o la subordini al gradimento di organi sociali, di soci e di terzi senza prevederne condizioni e limiti, ovvero ponga condizioni o limiti che, nel caso concreto, impediscano il trasferimento per causa di morte;

3- i soci non hanno consentito, in quanto assenti, astenuti o contrari:

– al cambiamento dell’oggetto sociale;

– al cambiamento del tipo di società;

– alla fusione o scissione della stessa società;

– alla revoca dello stato di liquidazione;

– al trasferimento della sede sociale all’estero;

– all’eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo;

– al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti sociali di cui all’art. 2468, comma 3, c.c.;

– all’aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione in proporzione delle partecipazioni possedute dai soci (art. 2481-bis);

– alla modifica dell’atto costitutivo introduttiva o soppressiva di clausole compromissorie, purché il recesso sia esercitato entro i successivi 90 giorni.

Come nelle società per azioni, sono condizioni ostative al diritto di recesso sia:

– la revoca della delibera dell’assemblea della società che, in una delle ipotesi appena elencate, legittima il diritto di recesso;

– lo scioglimento della società.

Pertanto in tali casi non può essere esercitato e, qualora già esercitato, è privo di efficacia.

Lo statuto della SRL può prevedere ulteriori rispetto a quelle dettate dalla legge, configurando come cause di recesso il compimento di qualsiasi atto, accadimento od assunzione di particolari decisioni da parte degli organi sociali. L’atto costitutivo può dunque stabilire liberamente quando il socio può recedere e le relative modalità.

Come si esercita il recesso

Nelle SRL la legge non ha disciplinato le modalità e i termini di esercizio del diritto di recesso: per cui, tanto nelle ipotesi di recesso legale (quello cioè previsto inderogabilmente dalla legge) e di recesso convenzionale (quello cioè previsto facoltativamente dallo statuto), tale facoltà viene rimessa agli accordi tra le parti che, di norma, vengono fissati nello statuto stesso.

In mancanza di specifiche previsioni contenute nell’atto costitutivo per quanto compatibile si ritiene che sia applicabile la disciplina dettata per la società per azioni.

Efficacia del recesso

Ad eccezione dell’ipotesi di recesso dalla società a tempo indeterminato, che ha efficacia alla scadenza del termine di preavviso, negli altri casi è prevalente l’orientamento che ritiene il recesso efficace non appena la dichiarazione di recesso giunge a conoscenza della società.

Il recesso non è revocabile, né sottoponibile a condizioni.

In mancanza di una diversa previsione nello statuto si ritiene che il recesso possa essere esercitato solo sull’intera quota del socio e non frazionatamente, essendo ciò posto a tutela della volontà del socio di non più fare parte di una determinata compagine sociale, e non già della volontà di diminuire l’entità del rischio.

Liquidazione della quota

Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in misura proporzionale al patrimonio sociale.

Il credito del socio recedente è di pronta e facile liquidazione, e come tale produttivo di interessi fin dal suo sorgere, senza necessità di alcun atto di messa in mora.

Per la determinazione del valore della quota deve farsi riferimento al valore di mercato del patrimonio sociale al momento della dichiarazione di recesso.

In mancanza di accordo sul suo ammontare, la determinazione del valore della partecipazione è compiuta da un esperto del tribunale con una stima giurata. Il criterio di determinazione del valore delle quote del socio receduto tende ad assicurarne la rispondenza al valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, secondo l’equo apprezzamento dell’esperto. Se manca la determinazione dell’esperto, ovvero questa sia iniqua o erronea la determinazione è fatta dal giudice.

Il rimborso del valore della partecipazione al socio receduto deve essere effettuato entro 180 giorni dalla comunicazione dell’esercizio del diritto alla società.

Il rimborso può avvenire nelle seguenti modalità:

– mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alla quota di partecipazione da ciascuno detenuta;

– mediante l’acquisto da parte di un terzo concordemente individuato dai soci, qualora vi sia il consenso unanime degli stessi alla collocazione della quota presso terzi;

– mediante l’utilizzo delle riserve disponibili, con conseguente proporzionale accrescimento della quota dei rimanenti soci;

– mediante la riduzione del capitale sociale; nel caso il rimborso potrà avvenire soltanto dopo novanta giorni dal giorno della iscrizione nel registro delle imprese della decisione di riduzione, purché entro lo stesso termine nessun creditore della società anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione. Se anche mediante la riduzione del capitale sociale il rimborso della partecipazione del socio receduto non risulti possibile, la società viene posta in liquidazione.


note

Autore immagine: 123rf com


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