Autostrada: se un pneumatico sulla strada provoca un incidente


Responsabilità oggettiva a carico di Società Autostrade che non dimostri di aver fatto tutto il possibile per rimuovere l’ostacolo.
Se un pneumatico perso da un veicolo in autostrada e abbandonato in carreggiata provoca un incidente, Società Autostrade è responsabile e deve risarcire il danno procurato agli automobilisti coinvolti. È questo il chiarimento proveniente da una recente sentenza della Cassazione [1].
Secondo i supremi giudici, la società autostradale è comunque responsabile della sicurezza di tutti gli automobilisti che percorrono le sue tratte.
L’onere della prova
Particolare importanza, in richieste di questo tipo, è l’onere della prova, che non va sottovalutato se non si vuole vedere respinta la propria pretesa di risarcimento.
Il conducente danneggiato dovrà dimostrare (alla società autostradale prima e, in caso di diniego da parte di quest’ultima, al giudice dopo) che il sinistro si è effettivamente verificato per colpa della gomma abbandonata sulla carreggiata. Basterebbe, a tal fine, chiedere l’eventuale verbale della pattuglia intervenuta sul luogo e che abbia verificato la presenza dell’ostacolo.
Diversamente, bisognerebbe ricorrere a testimoni che abbiano visto anch’essi la presenza del pneumatico.
Bisognerà poi dimostrare l’entità dei danni, allegando fatture e/o preventivi per gli interventi richiesti sul mezzo.
Nel caso, poi, di danni anche a persone, sarà opportuno corredare la richiesta con gli eventuali certificati medici e di pronto soccorso.
Una volta provata la presenza dell’ostacolo, spetta a Società Autostrade dimostrare che lo stesso è davvero stato rimosso; diversamente scatta il risarcimento per l’automobilista che ha subìto il danno.
In definitiva, Società Autostrade è ritenuta responsabile per il solo fatto che il danno sia stato provocato da un oggetto (il pneumatico abbandonato) presente sulla carreggiata. Si parla, a riguardo, di responsabilità oggettiva [2]. Da questa responsabilità la società può liberarsi solo dimostrando che ha fatto tutto il possibile perché l’oggetto in questione non causasse alcun danno agli automobilisti.
note
[1] Cass. sent. n. 783 del 15.01.2013.
[2] Art. 2051 cod. civ.
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