Dichiarazione congiunta: anche se separati i coniugi sono responsabili in solido per l’Irpef


Valide le cartelle esattoriali e l’accertamento: la notifica eseguita al marito produce effetti anche nei confronti della moglie.
Nel caso di dichiarazione dei redditi congiunta, fatta cioè da marito e moglie, questi ultimi sono entrambi corresponsabili per il pagamento dell’imposta, sanzioni e interessi iscritti a ruolo: e ciò vale anche sei i due sono separati legalmente. Pertanto, la notifica della cartella esattoriale effettuata nei confronti di uno degli ex coniugi vale anche nei confronti dell’altro. Quest’ultimo, cioè, non potrà opporsi sostenendo di non aver avuto contezza della richiesta di pagamento, da parte di Equitalia, solo perché inviata all’ex.
Lo ha chiarito la Cassazione con un’ordinanza di questa mattina [1].
Tra i coniugi che scelgono il regime della dichiarazione dei redditi congiunti si crea una solidarietà passiva. Con la conseguenza che, in caso di controllo fiscale sulla dichiarazione, a dover pagare le eventuali sanzioni sono entrambi i soggetti. E ciò vale anche se, successivamente, i due si separino. Quindi nell’ipotesi di una dichiarazione congiunta, la notifica della cartella di Equitalia effettuata nei confronti di uno dei due contribuenti ha effetti anche nei confronti dell’ex.
Secondo la legge [2] la dichiarazione dei redditi congiunta, consentita a coniugi non separati, costruisce una facoltà che, una volta esercitata per libera scelta degli interessati, produce tutte le conseguenze, vantaggiose ed eventualmente svantaggiose, che derivano dalla legge e che ne connotano il peculiare regime, a prescindere dalle successive vicende del matrimonio.
Ne consegue, pertanto, che la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dell’imposta ed accessori, iscritti a ruolo a nome di uno dei due, a seguito di accertamento, non viene meno in caso di successiva separazione personale.
note
[1] Cass. ord. n. 17160/14 del 29.07.2014.
[2] Art. 17 della l. n.114/77.
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