Ho ricevuto a novembre un’ingiunzione di pagamento per bolli auto. In precedenza, avevo già ricevuto gli avvisi di accertamento per gli stessi bolli. Sono prescritti?
L’ingiunzione di pagamento che le è stata notificata lo scorso novembre fa seguito al mancato pagamento da parte sua della tassa di possesso (cosiddetto bollo auto) dell’anno 2017 relativa a due distinti veicoli.
La tassa di possesso di cui all’ingiunzione di pagamento le era già stata richiesta in pagamento in precedenza con la notifica di due avvisi di accertamento da parte della Regione notificati entrambi nel 2019 e con scadenza 01/2018 e 12/2017.
Fatta questa premessa, occorre dire che l’articolo 5 del decreto legge n. 953 del 1982 stabilisce che il cosiddetto bollo auto si prescrive il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il contribuente doveva effettuare il pagamento.
Questo significa che:
- l’avviso di accertamento relativo al bollo auto riguardante il primo veicolo (bollo che doveva essere da lei pagato entro il 31 gennaio 2018) poteva esserle notificato da parte della Regione entro il 31 dicembre 2021 (e la Regione rispettò questo termine considerato che l’avviso di accertamento le fu recapitato nel corso del 2019);
- l’avviso di accertamento relativo al bollo auto riguardante il secondo veicolo (bollo che doveva essere da lei pagato entro il 31 dicembre 2017) poteva esserle notificato da parte della Regione entro il 31 dicembre 2020 (e la Regione rispettò questo termine considerato che l’avviso di accertamento le fu recapitato nel corso del 2019).
Se il contribuente, come nel suo caso, non paga l’importo indicato negli avvisi di accertamento (e nemmeno impugna gli avvisi davanti alla Commissione tributaria provinciale competente entro il termine di sessanta giorni dalla loro notificazione), la procedura prevede che la Regione affidi la riscossione degli importi all’Ente riscossore che notifica al contribuente l’ingiunzione di pagamento (come è esattamente avvenuto nel suo caso).
Anche per la notifica dell’ingiunzione di pagamento, l’ente riscossore ha tempo fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui i precedenti avvisi di accertamento sono diventati definitivi.
Questo significa che:
- siccome i due avvisi di accertamento inviati dalla Regione le sono stati notificati ad aprile 2019 e siccome essi sono diventati definitivi (cioè non più impugnabili dal contribuente) il sessantesimo giorno dopo la loro notifica e, cioè, nel giugno 2019;
- ciò vuol dire che l’ente riscossore aveva tempo per notificarle l’ingiunzione di pagamento fino al 31 dicembre del terzo anno successivo al giugno 2019 e, quindi, aveva tempo per notificarle l’ingiunzione fino al 31 dicembre 2022 (termine rispettato considerato che l’ingiunzione le è stata recapitata nel novembre 2021).
In conclusione:
- i due avvisi di accertamento notificati ad aprile 2019 non possono essere più contestati (dovevano essere eventualmente impugnati davanti alla Commissione tributaria provinciale entro sessanta giorni dalla notifica);
- l’ingiunzione di pagamento notificatale dall’ente riscossore è stata a lei inviata nel rispetto del termine massimo fissato dalla legge e, perciò, non essendo contestabile sotto nessun altro profilo, non ci sono per lei alternative al pagamento della somma indicata.
Può, se lo ritenesse opportuno, avanzare richiesta di rateizzazione da indirizzare all’ente riscossore.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte