Affitto prolungato: va comunicato all’Agenzia delle Entrate?


Fiscalmente va registrata la proroga del contratto di locazione: gli obblighi per il locatore.
Un lettore ci chiede se l’affitto prolungato va comunicato all’Agenzia delle Entrate. Se, ad esempio, il proprietario di un appartamento dovesse dare disdetta dell’affitto all’inquilino ma ciò nonostante, vedendo che questi non va via, continua a consentirgli di rimanere all’interno dell’immobile, pagando però le successive mensilità del canone, è tenuto a fare la segnalazione all’Agenzia delle Entrate? Con quali modalità? I canoni eventualmente percepiti dopo la risoluzione del contratto potranno continuare a essere tassati in regime di cedolare secca?
Cerchiamo di fare il punto della situazione.
Si fa innanzitutto presente che, nel caso in cui il locatore decida di concedere all’inquilino una proroga di qualche mese dell’affitto – al fine di trovare, nel frattempo, un’altra sistemazione adeguata – non è necessario stipulare un diverso contratto di locazione. Anzi, sarebbe un errore perché da questo decorrerebbe il nuovo periodo di almeno quattro anni o tre anni per le locazioni ad uso abitativo (a seconda del tipo di contratto). A meno che non si voglia stipulare un contratto di locazione per uso transitorio.
Sarà quindi sufficiente ottenere dal conduttore una richiesta scritta di proroga nella detenzione dell’immobile, anche se con contratto scaduto, ribadendosi l’osservanza di tutte le clausole contrattuali durante il periodo di proroga. I corrispettivi percepiti in questo periodo dovranno essere richiesti e accettati a titolo di indennità di occupazione.
Non sarà necessario restituire il deposito cauzionale se non al momento della riconsegna.
Passiamo ora all’aspetto fiscale. Tanto la disdetta anticipata del contratto di locazione quanto la prosecuzione di fatto dello stesso, anche dopo la disdetta, devono essere oggetto di apposita trasmissione all’ufficio delle imposte. Dunque, l’affitto prolungato va comunicato all’Agenzia delle Entrate. A tal fine, è necessario trasmettere il modello RLI all’agenzia stessa per comunicare la prosecuzione “forzata” della locazione, entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale. Con tale modello si potrà poi decidere se confermare o meno l’opzione per la cedolare secca, trattandosi comunque di canoni da locazione abitativa. Al momento poi dell’effettiva riconsegna dell’appartamento, andrebbe comunicata la cessazione all’agenzia delle Entrate, effettuando il relativo versamento.
Anche l’indennità di occupazione versata dall’inquilino dopo la scadenza del contratto, in quanto indennità sostitutiva di reddito fondiario [1], conserva il medesimo trattamento dei canoni di locazione, anche ai fini della cedolare secca. Pertanto, va dichiarata e tassata.