Quando si pagano le tasse in Italia e quando all’estero?


Principio della “tassazione mondiale” e della “tassazione alla fonte del reddito”: come evitare la doppia tassazione.
Spesso, ci si chiede: quando si pagano le tasse in Italia e quando all’estero? La questione non è di immediata comprensione, anche perché, nell’immaginario collettivo, c’è la convinzione che a pagare le tasse italiane siano solo gli italiani e che basti trasferirsi all’estero per evitare la tanto odiata Irpef. Ma non è così. Occorre quindi fare chiarezza, partendo dal concetto di residenza fiscale.
Indice
Chi ha la residenza fiscale in Italia?
A pagare le tasse in Italia non è chi ha la cittadinanza italiana ma chi ha nel nostro Paese la cosiddetta residenza fiscale. Cittadinanza e residenza fiscale sono due concetti differenti: viaggiano cioè su binari diversi e autonomi.
Per residenza fiscale si indica l’assoggettamento alle imposte di un determinato Stato.
Solo i soggetti “fiscalmente residenti” in Italia – anche se non sono cittadini italiani – pagano l’Irpef.
Il fatto di essere fiscalmente residenti in Italia non significa avere per forza la cittadinanza italiana. Difatti, un cittadino italiano potrebbe anche non essere tenuto a pagare le imposte nel nostro Paese; e viceversa, uno straniero potrebbe dover pagare le tasse in Italia, nonostante la diversa nazionalità.
È quindi sbagliato ritenere che solo i cittadini italiani paghino le tasse in Italia; così com’è sbagliato pensare che, andando a lavorare all’estero, si smetta di pagare le imposte al nostro Stato.
Per stabilire dunque quando si pagano le tasse in Italia e quando all’estero bisogna innanzitutto comprendere quando si è fiscalmente residenti in Italia.
Quando si è fiscalmente residenti in Italia?
Si considera residente in Italia il soggetto che, per almeno 183 giorni dell’anno solare (184 negli anni bisestili), anche non continuativi, presenta uno dei seguenti requisiti:
- è iscritto nelle anagrafi della popolazione residente in Italia anche se ha soggiornato per gran parte del periodo d’imposta all’estero;
- non è iscritto nelle anagrafi, ma ha in Italia uno dei seguenti requisiti:
- il domicilio, cioè, ha stabilito in Italia la sede principale dei propri affari e interessi, anche morali e sociali;
- la dimora abituale, ossia il luogo nel quale normalmente vive per gran parte dell’anno.
Pertanto, anche uno straniero può essere “fiscalmente residente” in Italia: ad esempio se qui lavora per la maggior parte dell’anno, o se in Italia dimora abitualmente.
Quando si pagano le tasse in Italia e quando all’estero?
Abbiamo appena detto che a pagare le tasse in Italia (l’Irpef) sono le persone fisiche “fiscalmente residenti” in Italia. Esse sono qui tassate non solo sui redditi prodotti in Italia, ma su tutti i redditi ovunque prodotti nel mondo. È il cosiddetto principio della “tassazione mondiale“.
Si pensi a un atleta italiano che vinca una competizione in Cina e venga pagato in Yen o a un attore italiano che si esibisca a New York e venga pagato in dollari: in entrambi i casi, i due soggetti dovranno pagare le tasse su tale compenso anche in Italia.
Anche le persone fisiche “fiscalmente non residenti” in Italia possono essere tassate nel nostro Paese, limitatamente ai redditi prodotti nel territorio italiano. È il cosiddetto principio della “tassazione alla fonte del reddito“.
E cosi, il cittadino italiano che vive e lavora stabilmente all’estero, ma che è proprietario di un’abitazione in Italia e che la concede in locazione dovrà pagare le imposte su tale reddito in Italia.
È evidente che i due principi appena citati (quello della tassazione mondiale da un lato, e della tassazione alla fonte dall’altro) fanno sì che i redditi prodotti all’estero siano sottoposti a una doppia tassazione, sia presso il Paese di residenza fiscale che quello ove il reddito in questione è stato prodotto.
Così, nel caso del concerto newyorkese del cantante italiano, reclameranno le imposte sui compensi percepiti sia l’Italia (Paese di residenza fiscale) sia gli Usa (Paese della fonte del reddito). Per evitare queste spiacevoli situazioni, gli Stati possono accordarsi mediante Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni che possono attribuire a uno solo dei due Stati il potere di applicare la tassazione; o riconoscere a entrambi una potestà “concorrente” (in questi casi in Italia è dato, al soggetto fiscalmente residente in Italia che abbia pagato imposte all’estero, di scomputare le tasse pagate nell’altro Paese, avvalendosi di un credito d’imposta di pari valore).
In ogni caso, i soggetti “fiscalmente residenti” in Italia devono sempre dichiarare in Italia i beni detenuti e redditi conseguiti all’estero (obblighi di monitoraggio) ed è dovuta in Italia un’imposta patrimoniale sugli immobili (Ivie) e sulle attività finanziarie (Ivafe) detenuti all’estero.