Anche se hai il gratuito patrocinio paghi se perdi la causa


La condanna alle spese ha funzione sanzionatoria e, pertanto, non può essere posta a carico dello Stato per chi ha ottenuto il patrocinio legale a spese dell’Erario.
L’aver ottenuto l’ammissione al gratuito patrocinio nell’ambito di un processo civile non significa che, in caso di sconfitta, si verrà anche esonerati dal pagare le spese processuali o che queste saranno a carico dello Stato. Al contrario! Chi abbia usufruito del beneficio in commento (ossia chi ha un reddito inferiore a 11.369 euro) è comunque tenuto a rifondere le spese sostenute dalla controparte per il giudizio (sempre che lo disponga il giudice con la sentenza di condanna), anche se la sua disponibilità economica è ridotta.
Questo perché il gratuito patrocinio, qualora la domanda del beneficiario risulti infondata, copre solo le spese di avvio del giudizio e il pagamento dell’avvocato per il patrocinio (avvocato che, peraltro – lo ricordiamo – non può chiedere ulteriori somme a sostegno di qualsiasi spesa o attività “extra”: diversamente commetterebbe un grave illecito deontologico).
Lo ha ricordato il Tribunale di Cosenza in una recente ordinanza [1].
Nel provvedimento in commento, il giudice ricorda che il patrocinio legale a spese dello Stato nel processo civile [2] non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all’altra parte, risultata vittoriosa: gli “onorari e le spese” sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare [3].
Per il nostro ordinamento, infatti, la condanna alle spese della parte soccombente nel giudizio ha natura e funzione di sanzione. Pertanto non può essere posta a carico dello Stato.
note
[1] Trib. Cosenza, dott. F. De Sanzo, ord. del 14.07.2014.
[2] Ex art. 74, comma secondo, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
[3] Cass. ord. n. 10053 del 19.06.2012.
Se è l avvocato aperdere la causa col gratuito patrocinio cosa posso fare?