Compatibilità tra amministratore e lavoratore: Cassazione


Incompatibilità tra la qualità di amministratore unico e quella di lavoratore subordinato della medesima società
La qualità di lavoratore subordinato non è compatibile con quella di amministratore unico di società di capitali datrice di lavoro, non essendo configurabile il vincolo di subordinazione ove manchi la soggezione del prestatore ad un potere sovraordinato di controllo e disciplina, escluso dalla immedesimazione in unico soggetto della veste di esecutore della volontà sociale e di quella di unico organo competente ad esprimerla.
Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 23 novembre 2021, n. 36362
La qualificazione di amministratore unico è incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della società medesima, non potendo ricorrere in tal caso l’effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri, che si configura come requisito tipico della subordinazione.
Corte di cassazione, sezione 1 civile, sentenza 3 aprile 2015, n. 6852
La qualità di componente del consiglio di amministrazione di una società di capitali è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato alle dipendenze della medesima società solo ove sia accertata l’attribuzione di mansioni diverse da quelle rientranti nel mandato di amministratore e l’assoggettamento all’effettivo potere direttivo, di controllo e disciplinare. Al ricorrerei tali due condizioni, i costi sostenuti dalla società per la retribuzione da lavoro dipendente sono deducibili ex art. 95 comma 1 t.u.i.r.
Cassazione civile , sez. trib. , 25/09/2015 , n. 19050
In materia di società a base personale (nella specie società in accomandita semplice), la carica di amministratore unico è incompatibile con la posizione di lavoratore subordinato della stessa, in quanto non possono in un unico soggetto riunirsi la qualità di esecutore subordinato della volontà sociale e quella di organo competente ad esprimere tale volontà.
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 22 marzo 2013, n. 7312
Per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato fra un membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, ovvero dell’amministratore delegato, e la società stessa, è necessario che colui che intende far valere tale tipo di rapporto fornisca la prova della sussistenza del vincolo della subordinazione, e cioè l’assoggettamento, nonostante la suddetta carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso.
Cassazione civile sez. I, 06/11/2013, n. 24972
Sussiste assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di amministratore unico della stessa atteso che il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell’ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l’essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione, a nulla rilevando che uno dei soci possieda l’assoluta maggioranza delle quote e possa esercitare un`influenza determinante nella gestione della società stessa.
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 aprile 1990, n. 2823
Condizioni per la compatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società e la carica di
È compatibile la qualifica di amministratore di una società con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, ma perché sia configurabile un rapporto di lavoro subordinato è necessario che colui che intende farlo valere non sia amministratore unico della società e provi in modo certo il requisito della subordinazione – elemento tipico qualificante del rapporto – che deve consistere nell’effettivo assoggettamento – nonostante la carica di amministratore rivestita – al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso.
Corte appello Roma sez. lav., 15/11/2019, n.3692
La compatibilità della qualità di socio amministratore presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali con quella di lavoratore dipendente della stessa società non deve essere verificata solo in via formale, con riferimento esclusivo allo statuto e alle delibere societarie, occorrendo invece accertare in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione gerarchica e in particolare lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita.
Corte appello Venezia, 16/01/2004