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Come fa la polizia a dire che superavi i limiti di velocità?

16 Gennaio 2022
Come fa la polizia a dire che superavi i limiti di velocità?

Niente multa perché non basta il tachimetro della pattuglia che insegue a provare che l’auto supera i limiti.

Se non ha l’autovelox, come fa la polizia a dire che superavi i limiti di velocità? Ipotizziamo il caso di un vigile che sia sul ciglio della strada e che si accorga della tua auto che sfreccia. La sua sensazione potrebbe bastare a giustificare una multa? Poniamo un’altra ipotesi, altrettanto frequente: stai viaggiando sulla tua auto quando ti accorgi che, dietro di te, c’è una volante che tiene la tua stessa velocità; potrebbero gli agenti a bordo del loro veicolo, dalla lettura del relativo tachimetro, risalire alla tua velocità e poi farti la contravvenzione? 

La questione è assai delicata e spinosa. Questo perché la legge attribuisce alle dichiarazioni degli agenti riportate nel verbale il valore di piena prova (sufficienti quindi per elevare una multa), ma solo con riguardo al frutto delle loro percezioni sensoriali, ciò che quindi hanno visto e sentito in prima persona. La “piena prova” non si estende invece alle valutazioni personali. 

La dichiarazione del poliziotto che affermi di aver visto un’auto superare i limiti di velocità solo perché “lo ha intuito” dal rumore o dalla sagoma che sfrecciava non ha valore legale, non fa fede. La sua affermazione è quindi facilmente contestabile dall’automobilista. È questa la sintesi di una interessante sentenza della Cassazione appena uscita [1].

È dunque illegittima la multa per eccesso di velocità perché non basta il tachimetro della pattuglia che insegue a provare che l’auto supera i limiti. Né basta il fatto che il poliziotto, ai lati della strada, affermi di avere la certezza che il conducente avesse spinto troppo sull’acceleratore se non ha uno strumento obiettivo di controllo (come il telelaser o l’autovelox). 

La Cassazione basa il proprio ragionamento su quanto abbiamo appena detto: la fede privilegiata attribuita al verbale non si estende alle valutazioni del verbalizzante incentrate su presunzioni, ossia su sue supposizioni e sensazioni non corroborate però dai sensi oggettivi (come la vista del display elettronico dell’autovelox). 

Nel caso di specie, il tribunale aveva convalidato la multa ritenendo sussistente la prova della velocità contestata ad un automobilista: infatti, nel verbale, risultava accertato che l’auto degli agenti postasi all’inseguimento dell’automobilista aveva raggiunto la loro stessa velocità. L’automobilista, contro questa decisione, è ricorso in Cassazione lamentando il fatto che il giudice avesse dato per vero una semplice supposizione dei poliziotti: non si può ritenere cioè provato il superamento dei limiti di velocità soltanto sulla base dell’apprezzamento dell’agente accertatore attribuendo al verbale fede privilegiata. 

I Supremi giudici hanno accolto il ricorso. Secondo la sentenza, non può desumersi con certezza che l’auto del privato vada alla stessa velocità degli agenti solo perché questi hanno supposto il dato dalla lettura del proprio contachilometri. E, al riguardo, i giudici hanno ribadito che «il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche».  


note

[1] Cass. sent. n. 1106/22.

Autore immagine: depositphotos.com

Cass. civ., sez. VI – 2, ord., 14 gennaio 2022, n. 1106

Presidente Orilia – Relatore Varrone

Rilevato che:

1. R.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Venezia di conferma di sentenza del giudice di pace di rigetto di opposizione a sanzione amministrativa.

2. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con due motivi di ricorso (violazione degli artt. 112,113 e 115 c.p.c., e del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 141, e vizio di motivazione; violazione dell’art. 2700 c.c., della L. n. 689 del 1981, artt. 21,22, 22 bis e 22, e vizi di motivazione nonché nullità della sentenza) si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il superamento dei limiti di velocità da parte del ricorrente sulla base dell’apprezzamento dell’agente accertatore attribuendo al verbale fede privilegiata anche per questo aspetto.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: Il Tribunale ha ritenuto provata la velocità di 160 km/h contestata al ricorrente perché nel verbale risultava accertato che l’auto degli agenti accertatori postasi all’inseguimento del ricorrente aveva raggiunto tale velocità. Il verbale, dunque, fa piena prova fino a querela di falso di tale circostanza, ovvero che il tachimetro dell’auto degli agenti segnalava 160 km/h. Non risulta tuttavia alcuna altra circostanza dalla quale desumere che anche l’auto del ricorrente inseguita e raggiunta andasse alla medesima velocità. Risulta errata pertanto la sentenza nella parte in cui afferma che il verbale di contestazione supportato da circostanze oggettive indicate dettagliatamente risulta correttamente motivato in ordine all’accertamento della velocità non adeguata alle caratteristiche della strada”.

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

Il Tribunale ha attribuito al verbale di accertamento del 18 gennaio 2017 dei Carabinieri di Porto Viro valore di fede privilegiata ex art. 2700 c.c., nella parte in cui risultava accertato dai militari che l’autovettura da loro condotta andava ad una velocità intorno ai 160 km/h.

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante nè ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex plurimis Sez. L, Sent. n. 23800 del 2014, Sez. 1, Sent. n. 11012 del 2013 Sez. 2, Sent. n. 25842 del 2008).

Ora nel caso in esame, se è documentato – perché attestato nel verbale con fede privilegiata – che l’auto dei Carabinieri si sia spinta all’inseguimento alla velocità di 160 km orari (pag. 3 della sentenza impugnata), da ciò non può desumersi con altrettanta certezza che l’auto del ricorrente andasse alla medesima velocità. Il Tribunale fa anche un generico riferimento ad altre circostanze oggettive, ma senza specificare quali siano tali circostanze.

Si impone, pertanto, in accoglimento dei due motivi di ricorso, trattati unitariamente stante la loro evidente connessione, la cassazione della sentenza impugnata.

Spetterà al giudice del rinvio valutare la sussistenza dei presupposti per ritenere accertata la pericolosità della condotta di guida del ricorrente.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Venezia in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Venezia in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità


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