Brand protetti anche sul web: nel caso di illecito utilizzo del nome di un altrui marchio (cybersquatting) o di storpiatura del marchio altrui (typosquatting) possibile il ricorso all’Autorità Garante delle Comunicazioni (Agcom) o del Mercato e concorrenza (Agcm).
Se l’utilizzo del marchio altrui, nella realtà materiale, è un fatto facilmente visibile e sanzionabile, non sempre è così nel grosso mare di internet dove non tutto è percepibile nell’immediatezza e sono in molti a operare nell’ombra. Numerosi possono essere gli illeciti realizzabili ai danni di un brand altrui: quasi tutti volti a generare confusione nei consumatori e, così, a pilotare il traffico internet verso siti terzi. Ma per ognuna di tali condotte esiste una apposita tutela giuridica.
Quali sono, allora, le più comuni pratiche dei contraffattori di marchi e nomi a dominio e come difendersi da esse?
Accaparramento di domini e altri illeciti
Non raramente capita che qualcuno utilizzi il marchio altrui per registrare un dominio internet che nulla ha a che fare con il titolare del primo: ciò al fine di deviare il traffico degli utenti Internet verso siti terzi. È il fenomeno dell’accaparramento di domini corrispondenti a segni distintivi altrui tramite l’estensione illecita di un dominio esistente in abbinamento ad un diverso Top level domain (cybersquatting) o a quello della registrazione come nome a dominio di variazioni o storpiature minime di marchi rinomati (typosquatting). Ovviamente, utilizzare il marchio altrui come nome del proprio sito internet – da far seguire al consueto www. -, costituisce illecito. Stessa considerazione dicasi per il caso in cui il nome dell’azienda copiata viene minimamente modificato (come nel caso in cui si utilizzi il nome corrieredellesere.it, piuttosto che corrieredellasera.it).
Un altro tipo di illecito è quello di intervenire nel codice del sito, inserendovi un meta-tag. In pratica, il programmatore immette, nel codice html del sito, una parola chiave (corrispondente al marchio o al dominio altrui) che il motore di ricerca (Google, di norma) legge e utilizza per l’indicizzazione. In questo modo, tutte le volte in cui un utente digita, sulla stringa di ricerca del motore di ricerca, quella determinata parola questi viene indirizzato non solo al sito “originale”, ma anche a quello “copione”. Si ottiene, con tale escamotage, un aumento del numero di accessi al proprio sito e, quindi, un illegittimo incremento del valore dello stesso.
Un ulteriore illecito è quello che si compie quando si acquistano servizi di pubblicità e di posizionamento su internet. Il titolare del sito deve fornire alle aziende che svolgono tali prestazioni – tra cui Google stesso (Google Adwords) – delle parole chiave (keywords) al cui inserimento sul motore di ricerca, da parte dell’utente, compaia il loro prodotto. Ebbene, commette illecito chi fornisce una parola chiave identica o simile al marchio di un concorrente al fine di far apparire il link al proprio sito quando viene effettuata una ricerca comprendente quella determinata parola chiave. È il caso del soggetto che vende penne a sfera e che chiede, all’intermediario pubblicitario, di comparire non appena venga digitata la combinazione di parole “penna Bic” (dove Bic è il nome di un famoso marchio).
Social network
Gli illeciti possono anche essere compiuti mediante social network, come Facebook. In questo caso, il contraffattore crea una pagina o un profilo utilizzando, come nome, quello di un marchio altrui oppure sfruttando testi, foto o immagini, in violazione delle norme sul diritto d’autore.
Layout del sito altrui
Un’ulteriore forma di violazione attraverso Internet può riguardare la copiatura dell’aspetto grafico- estetico del sito web, risultante dalla combinazione di forme, colori, linee e stile dei caratteri utilizzati, oppure degli elementi grafici che, nel loro insieme, rendono il sito immediatamente riconoscibile all’utente e che, sempre nel loro insieme, possono costituire un’opera dell’ingegno di carattere creativo tutelabile attraverso l’istituto del diritto d’autore.
Quale tutela?
Per contrastare tali abusi, oltre ad un costante monitoraggio sia del marchio in Internet che dei domini (a tal fine sarà sufficiente, di tanto in tanto, digitare il nome del proprio marchio su Google e verificare i risultati ottenuti), è possibile attivare un servizio di sorveglianza di Internet con filtri mirati per l’individuazione degli illeciti. In pratica, si può chiedere a Google di informare l’utente tutte le volte in cui un sito contenga una determinata parola chiave (che si può chiedere essere quella del proprio marchio).
Quanto alla tutela giudiziaria, è sempre possibile il ricorso al tribunale in via d’urgenza (il cosiddetto ricorso all’articolo 700 del codice di procedura civile): il procedimento si dovrebbe concludere nel giro di pochi mesi.
Infine si può procedere a una segnalazione all’Autorità Garante delle comunicazioni (Agcom), sfruttando il nuovo regolamento in tema di violazione del diritto d’autore online (contro cioè la cosiddetta pirateria informatica) e all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (Agcm) per la repressione delle pratiche concorrenziali sleali.
note
Autore immagine: 123rf com
il ricorso ex art 700 cpc va proposto presso il tribunale delle Imprese? o tribunale ordinario?