Ritardo autobus: ho diritto al rimborso?


Quali sono i diritti dei passeggeri nel settore del trasporto con autobus?
Il Regolamento UE n. 181/2011, entrato in vigore il 1° marzo 2013, prevede una serie minima di diritti dei passeggeri che viaggiano in autobus all’interno dell’Unione Europea, tutelando, in particolare, coloro che utilizzano tali servizi di trasporto per tratte pari o superiori a 250 km. Alla luce del predetto Regolamento, il passeggero deve essere garantito in caso di cancellazione/ritardo alla partenza o di accettazione di un numero di prenotazioni superiore ai posti disponibili sul mezzo (cosiddetto overbooking). Pertanto, se compio un viaggio a lunga percorrenza, ho diritto al rimborso qualora il ritardo dell’autobus sia prolungato, ovvero sia superiore a 120 minuti. Se il viaggio ha una durata superiore a 3 ore, in caso di cancellazione o di ritardo alla partenza superiore a 90 minuti, ho diritto ad un’adeguata assistenza.
Una situazione diversa si ha, invece, se utilizzo un autobus del trasporto pubblico locale, ovvero uno di quelli che viaggiano nel territorio urbano o extraurbano. In tale ipotesi, infatti, non ho diritto al rimborso se il mezzo fa ritardo, ad esempio per il traffico o per un guasto, non essendo prevista alcuna tutela per il passeggero.
Indice
Ritardo dell’autobus: quando ho diritto al rimborso?
Come si è già avuto modo di dire in precedenza per i servizi di trasporto di distanza pari o superiore a 250 km, il diritto al rimborso spetta al viaggiatore solo in caso di cancellazione o di ritardo alla partenza superiore a 120 minuti, oppure in caso di overbooking.
In presenza di tali circostanze, il vettore deve offrire immediatamente al passeggero la scelta tra:
- l’essere trasportato, appena possibile, alla destinazione finale in condizioni analoghe e senza costi aggiuntivi,
- ottenere il rimborso del prezzo del biglietto e, se ritenuto opportuno, il trasporto gratuito al punto di partenza iniziale.
Tuttavia, se il vettore non è in grado di offrire tale scelta, il passeggero può chiedere il rimborso del prezzo del biglietto, oltre a una somma pari al 50% del costo del biglietto. Tale somma deve essere corrisposta dal vettore entro 1 mese dalla richiesta.
Sempre per i servizi di trasporto di distanza pari o superiore a 250 km, se la durata del viaggio è superiore alle 3 ore, in caso di cancellazione o di ritardo alla partenza dalla stazione superiore a 90 minuti, il passeggero ha diritto gratuitamente a:
- ricevere assistenza mediante fornitura di spuntini, pasti o bevande in funzione dei tempi di attesa, purché siano disponibili nella stazione o nell’autobus o possano essere ragionevolmente forniti;
- alla sistemazione in albergo, o in un altro alloggio, nel caso di partenza in un giorno successivo. Il costo del pernottamento può essere limitato a 80 euro per notte e a 2 pernottamenti.
Tuttavia, non si ha diritto alla sistemazione in albergo se il ritardo è dovuto a condizioni metereologiche avverse o a gravi catastrofi naturali.
Servizi a lunga percorrenza: in cosa consiste il diritto di informazione?
Tra i diritti previsti dal Regolamento UE n. 181/2011 per i viaggiatori dei servizi con tratte pari o superiori a 250 km rientra il diritto di informazione.
Il vettore (o il gestore della stazione) è tenuto ad informare il passeggero della cancellazione o del ritardo alla partenza, quanto prima, e comunque entro e non oltre 30 minuti dopo l’orario di partenza inizialmente previsto.
Altresì, è tenuto a comunicare l’ora di partenza non appena l’informazione sia disponibile. Se il passeggero ne ha fatto richiesta e ha fornito i dati per essere contattato telematicamente, detta informazione deve essere data per via elettronica.
Quali sono i diritti in caso di ritardo all’arrivo?
Il Regolamento UE n. 181/2011 non prevede alcun indennizzo nell’ipotesi di ritardo all’arrivo.
Pertanto, se il passeggero, a causa di una cancellazione o di un ritardo di un servizio di trasporto di distanza pari o superiore a 250 km, perde un servizio di trasporto in coincidenza, il vettore o il gestore della stazione devono informarlo sui collegamenti alternativi. Tale informazione può essere fornita in via elettronica, se il viaggiatore ne ha fatto specifica richiesta, all’uopo fornendo anche i dati per essere contattato telematicamente.
Se durante il viaggio l’autobus diventa inutilizzabile, il vettore deve comunque assicurare la continuazione del servizio con un altro veicolo o il trasporto dal luogo in cui si trova l’autobus divenuto inutilizzabile a un punto di attesa e/o a una stazione da cui il viaggio può proseguire.
Il vettore ha, in ogni caso, l’obbligo di fornire informazioni adeguate sul viaggio a tutti i passeggeri, indipendentemente dalla distanza del servizio di trasporto.
Disservizi nel trasporto con l’autobus: com’è possibile il reclamo?
Se un passeggero intende presentare un reclamo al vettore o alla compagnia di viaggio per un disservizio occorso durante il trasporto in autobus, deve presentarlo entro 3 mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio.
Il vettore o la compagnia di trasporto sono tenuti:
- entro 1 mese dal ricevimento del reclamo, a comunicare al passeggero se il reclamo è stato accolto, rigettato o se è ancora all’esame;
- entro 3 mesi dal ricevimento del reclamo, a fornire una risposta definitiva.
Se la risposta fornita dal vettore/compagnia di trasporto non è soddisfacente oppure se sono trascorsi inutilmente 3 mesi dalla presentazione del reclamo, è possibile presentare reclamo all’Autorità di Regolazione dei Trasporti utilizzando:
- il servizio disponibile alla pagina web dell’Autorità di regolazione dei trasporti che consente di inoltrare direttamente on line il reclamo e la relativa documentazione;
- in alternativa, l’apposito modulo disponibile alla pagina web che richiede il successivo invio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo dell’Autorità, in via Nizza 230, 10126, Torino;
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], o con posta elettronica all’indirizzo [email protected]
Se la partenza avviene da un altro Paese dell’Unione Europea, è possibile rivolgersi all’Organismo incaricato di tale Paese.