Videosorveglianza privata: 6 cose da sapere


Il Garante privacy indica tre prescrizioni e tre divieti per chi installa e usa le telecamere: come e dove posizionarle? La scheda infografica da scaricare.
Il Garante privacy ha pubblicato una scheda informativa per illustrare le regole fondamentali per gli impianti di videosorveglianza privata. Sono 6 cose da sapere: tutte molto semplici da capire, e forse un po’ meno facili da mettere in pratica, ma è consigliabile farlo per evitare pesanti sanzioni, ed anche denunce, in caso di un uso scorretto dei filmati acquisiti con le riprese.
Queste regole sulla videosorveglianza si applicano a tutti gli impianti ad uso personale e domestico: le telecamere posizionate davanti alla porta di casa, quelle condominiali e i circuiti che riprendono le aree di proprietà privata. Per attivare questi sistemi di videoripresa (che possono essere con o senza registrazione), non occorre un’autorizzazione, diversamente da quanto accade per i luoghi di lavoro o le aree pubbliche; tuttavia, si applica sempre la normativa sulla privacy, e quindi bisogna adottare alcuni accorgimenti per evitare di riprendere immagini di terzi, come i volti delle persone che transitano nel cortile del condominio e per le scale del palazzo, o quelli dei passanti sulla strada esterna e le targhe delle loro auto.
Il Garante prende atto che in alcuni casi è «inevitabile» che le telecamere poste a tutela della proprietà privata riprendano «parzialmente anche aree di terzi», cioè appartenenti a diversi proprietari, ma in tali casi impone alcune precauzioni per garantire la loro riservatezza personale. Vediamo, dunque, in cosa consistono queste 6 regole per gli impianti di videosorveglianza privata stabilite dalla normativa sulla privacy ed esplicate dal Garante in termini comprensibili a tutti.
Indice
- 1 Cosa possono riprendere le telecamere?
- 2 Cosa fare se la telecamera riprende spazi altrui?
- 3 La telecamera privata può riprendere tratti dove passano altre persone?
- 4 Telecamere in condominio: cosa possono filmare?
- 5 La telecamera privata può filmare la strada?
- 6 Videosorveglianza privata: come si possono usare le registrazioni?
- 7 Videosorveglianza privata: la scheda informativa da scaricare
Cosa possono riprendere le telecamere?
La prima regola stabilita dal Garante privacy è che le telecamere «siano idonee a riprendere solo aree di propria esclusiva pertinenza». Bisogna, quindi, evitare che l’area videosorvegliata si estenda a luoghi esterni alla propria proprietà privata e alle sue immediate vicinanze.
In materia di riservatezza dei dati personali, esiste un principio di «minimizzazione dei dati» acquisiti e trattati che devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, cioè quelle di sorveglianza e tutela della proprietà privata mediante sistemi elettronici di videoripresa e registrazione. Non si può, quindi, con la scusa delle telecamere, creare un occhio a distanza per andare a curiosare nella vita dei vicini, spiando i loro movimenti e abitudini: ogni tipo di videosorveglianza costituisce un trattamento di dati personali e deve rispettare la riservatezza altrui.
Cosa fare se la telecamera riprende spazi altrui?
La seconda regola del Garante impone che «vengano attivate misure tecniche per oscurare porzioni di immagini» in tutti i casi in cui, per tutelare adeguatamente la sicurezza propria o dei propri beni, sia «inevitabile riprendere parzialmente anche aree di terzi». Ad esempio, una telecamera posizionata davanti all’ingresso di casa propria riprende, inevitabilmente, anche uno spicchio del pianerottolo e talvolta delle scale, o una parte del vialetto in cui passano gli abitanti degli appartamenti vicini o delle villette circostanti; in questi casi, bisogna fare in modo che questa parte di ripresa venga oscurata, adottando gli appositi accorgimenti tecnici (ad esempio, puntando la telecamera verso il basso o pixelizzando le immagini), altrimenti si potrebbe incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis Cod. pen.).
Il Garante nelle Faq (risposte a domande frequenti) ha chiarito che «l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza» e non è possibile effettuare «ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle autorimesse) ovvero a zone di pertinenza di soggetti terzi».
La telecamera privata può riprendere tratti dove passano altre persone?
La terza regola del Garante disciplina i casi in cui, sulle aree riprese, vi sia una servitù di passaggio, cioè un diritto che attribuisce la facoltà di transitare in un fondo, una strada o un’area di proprietà privata altrui. In queste situazioni, chi vuole attivare un sistema di videosorveglianza privata deve acquisire «formalmente» – quindi in modo esplicito e possibilmente per iscritto – il consenso di chi esercita tale diritto di passaggio. È sufficiente che questo assenso venga fornito solo una volta per tutte («una tantum»), ad esempio inizialmente, quando si decide di installare l’impianto, e non c’è necessità di rinnovarlo in seguito.
Va ricordato che, in base alla normativa privacy [1], tutte le persone che transitano in un’area videosorvegliata (tranne l’interno delle abitazioni private) devono essere informate della presenza di telecamere, e l’informativa può avvenire anche mediante l’apposito cartello di avviso, da posizionare prima di entrare nella zona osservata dall’occhio elettronico.
Telecamere in condominio: cosa possono filmare?
La quarta regola (come anche le due successive) è un divieto: la telecamera privata non deve riprendere «aree condominiali comuni o di terzi», come un negozio al pianterreno o il parcheggio del condominio. Vale, dunque, quanto abbiamo detto nei paragrafi precedenti sull’illegittimità di ogni forma di ripresa “in chiaro”, senza oscuramenti, delle aree comuni da parte del singolo condòmino, come i cortili, i pianerottoli, le scale e l’area condivisa del garage.
La videosorveglianza all’interno della propria abitazione è libera, mentre l’installazione delle telecamere in condominio deve avvenire con delibera adottata dall’assemblea con la maggioranza dei partecipanti, rappresentativi di almeno la metà del valore dell’edificio secondo le tabelle millesimali di proprietà [2]. Il Garante ha precisato che le registrazioni debbano essere conservate «per un periodo limitato», indicando per i condomini un «termine congruo di conservazione» non superiore a 7 giorni.
La telecamera privata può filmare la strada?
Nella quinta regola il Garante stabilisce che i sistemi di videosorveglianza installati da persone fisiche non possono riprendere le «aree pubbliche», come le vie, strade e piazze pubbliche, e le «aree aperte al pubblico»; tra queste il Garante menziona espressamente le «aree di pubblico passaggio», quindi le zone che, pur essendo di proprietà privata, sono aperte al pubblico transito, come i portici cittadini ed i passaggi per accedere ai negozi.
Va sottolineato che lo scopo della videosorveglianza privata rimane sempre quello di sorvegliare e monitorare, attraverso le telecamere e le loro registrazioni, gli spazi di proprietà esclusiva; pertanto, l’area vigilata ed osservata dai dispositivi non può estendersi alle zone pubbliche. Soltanto gli enti pubblici, come i Comuni e le forze di Polizia, possono installare telecamere per motivi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati.
Videosorveglianza privata: come si possono usare le registrazioni?
L’ultima regola fissata dal Garante è di chiusura e vale a fattor comune per tutte le ipotesi che abbiamo esaminato finora: le immagini riprese dalle telecamere e registrate sui supporti dell’impianto di videosorveglianza non devono essere «oggetto di comunicazione a terzi o di diffusione». Ad esempio, sarebbe illecito mettere in rete, con uno streaming su un sito Internet o una diretta sui social, i filmati che le telecamere stanno riprendendo, o diffondere successivamente le immagini e i video ad estranei con i sistemi di messaggistica come WhatsApp.
In altre parole, c’è il divieto, sancito dalla normativa sulla privacy di divulgare in qualsiasi maniera a soggetti non autorizzati i filmati delle telecamere e i supporti magnetici che li contengono: la comunicazione a terzi o la diffusione illecita di dati personali – sono tali le immagini estrapolate dai video che ritraggono persone riconoscibili – oltre a costituire un illecito civile che dà diritto al risarcimento del danno ai soggetti coinvolti, integra un reato, se è compiuto su larga scala o comunque al fine di trarne profitto o di arrecare un danno [3].
Abbiamo visto che la videosorveglianza è un tipo di trattamento di dati personali, perciò le informazioni possono essere visionate solo dal titolare e dai suoi incaricati, come il tecnico adibito alla gestione e alla manutenzione dell’impianto, o da soggetti autorizzati per legge, come la magistratura e la polizia giudiziaria per l’accertamento di reati. Per questi motivi la normativa sulla privacy consente la conservazione delle immagini per un tempo estremamente limitato, di pochissimi giorni, al termine del quale esse devono essere distrutte (la maggior parte dei sistemi di videosorveglianza prevede la cancellazione automatica dopo il periodo prestabilito dall’utente).
Videosorveglianza privata: la scheda informativa da scaricare
Puoi scaricare lo schema sintetico delle regole che ti abbiamo esposto dal sito del Garante privacy o prelevare direttamente da qui la scheda infografica nell’ultima versione, rilasciata a gennaio 2022. Per ulteriori informazioni leggi gli articoli: “Videosorveglianza: regole privacy” e “Videosorveglianza privata: cosa c’è da sapere?“.
note
[1] Art. 13 Reg. UE n. 2016/679.
[2] Art. 1136 Cod. civ.
[3] Art. 167 bis D.Lgs. n. 196/2003, modif. dal D.Lgs. n. 101/2018.