Vacanza rovinata: come ottenere il risarcimento del danno


Lo stress, la delusione, l’insoddisfazione per il trattamento ricevuto durante il soggiorno, lo sconforto per le aspettative tradite nonché il senso di frustrazione connesso alla consapevolezza di dover attendere di nuovo molto tempo prima di potersi concedere un nuovo periodo di relax sono alcune situazioni tipiche da vacanza rovinata per la quale è possibile ottenere il risarcimento del danno.
Mai come in questo periodo dell’anno si verificano casi di turisti che, a causa dei più disparati inconvenienti, vedono la loro vacanza rovinata dallo stress e dal disagio patiti per non aver potuto godere del riposo tanto atteso e immaginato.
Infatti, capita di essere spostati da un aeroporto a un altro perché il volo prenotato tramite tour operator è inesistente o di essere sistemati in un luogo molto distante rispetto a quello indicato nel depliant illustrativo e rispetto alle mete delle escursioni previste oppure ancora che le caratteristiche della struttura (di categoria inferiore a quella promessa) non corrispondano a quanto pubblicizzato dagli opuscoli o che i servizi pubblicizzati non siano utilizzabili o siano addirittura assenti o infine che il servizio di ristorazione sia pessimo.
In questi casi la legge [1] prevede il risarcimento del danno per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e di riposo conforme alle proprie aspettative. Risarcimento previsto anche se alloggiati, nel corso di una crociera, in cabina con impianto di aerazione mal funzionante; oppure in caso di voli cancellati o di spiagge impraticabili se il tour operator non trova soluzioni alternative; o ancora in caso di servizi non confacenti con il proprio stato di handicap secondo le condizioni pattuite.
In caso di fallimento o insolvenza del tour operator dotato di autorizzazione amministrativa, il turista insoddisfatto può inoltre chiedere il rimborso delle spese sostenute in eccesso (costituite dal minor valore della vacanza rispetto a quella che era stata promessa) rivolgendosi ad un apposito Fondo di Garanzia per accedere al quale al rientro dal viaggio dovrà inviare un’apposita richiesta indirizzata al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in via della Ferratella in Laterano n. 51, 00184 Roma, allegando il contratto di viaggio, copia della ricevuta del versamento della somma corrisposta all’agenzia di viaggio ed ogni altra documentazione utile.
note
[1] Codice del Turismo (D.Lgs. 79/11).
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