Canoni di locazione: benefici fiscali per i contribuenti, per i giovani, per gli studenti universitari e per i lavoratori in trasferta.
La legge riconosce la possibilità di fruire delle detrazioni sul canone di affitto solo in alcuni casi.
Innanzitutto, si deve trattare di contratti stipulati ai sensi della legge 431/1998, la cosiddetta legge sulle locazioni a uso abitativo (tale condizione non è richiesta per le locazioni dei lavoratori dipendenti trasferiti e quelle di immobili siti all’estero).
Esistono diverse detrazioni sull’affitto: il contribuente non può cumularle, ma può scegliere quella a lui più conveniente.
In caso di contratto di locazione stipulato da più inquilini, ciascuno può fruire della detrazione per quota, nella percentuale a lui spettante, facendo riferimento al proprio reddito complessivo.
Ma procediamo con ordine e vediamo come funzionano e a chi spettano le detrazioni sull’affitto.
Indice
Detrazioni affitto per tutti i contribuenti
La legge riconosce, in via generale a tutti gli inquilini, una detrazione sull’affitto purché sussistano le seguenti condizioni:
- deve trattarsi di unità abitativa adibita ad abitazione principale: questo significa che il contribuente vi deve essere residente e vi deve vivere stabilmente (deve cioè essere il luogo di dimora abituale);
- il reddito del contribuente non deve essere superiore a 30.987.41 euro.
L’ammontare della detrazione varia a seconda del reddito del beneficiario. In particolare, per quanto riguarda le locazioni a canone concordato (di durata minima quindi di 3 anni + 2 anni di rinnovo automatico):
- se il reddito non supera 15.493,71 euro, la detrazione è pari a 495,80 euro annui;
- se il reddito è tra 15.493,71 e 30.987.41 euro, la detrazione è pari a 247,90 euro annui.
Per le locazioni a canone libero (di durata minima quindi di 4 anni + 4 anni di rinnovo automatico):
- se il reddito non supera 15.493,71 euro, la detrazione è pari a 300,00 euro annui;
- se il reddito è tra 15.493,71 e 30.987.41 euro, la detrazione è pari a 150 euro annui.
Se il contribuente è titolare di due contratti di locazione, uno adibito ad abitazione principale propria, l’altro a quella dei familiari (es.: figlio), può scegliere la detrazione più favorevole; non è possibile avvalersi due volte della detrazione.
Detrazioni affitto per giovani tra 20 e 31 anni
La legge riconosce una detrazione ai giovani tra 20 e 31 anni sulle locazioni di unità abitative adibite a residenza (purché non si tratti dell’abitazione principale dei genitori) pari al 20% del canone annuo e limitatamente ai primi 4 anni di durata del contratto.
La detrazione non può mai essere inferiore a 991,60 euro (soglia dunque che costituisce l’importo minimo della detrazione stessa) e non può invece superare 2.000 euro per ogni periodo d’imposta.
La detrazione spetta solo a chi possiede un reddito non superiore a 15.493,71 euro.
È possibile fruire del beneficio anche con riferimento ai contratti di locazione di una sola stanza.
Maggiori informazioni nell’articolo Detrazioni affitto per giovani inquilini.
Detrazioni affitto per studenti universitari
Agli studenti iscritti a un corso di laurea o a coloro che li hanno fiscalmente a carico spetta una detrazione del 19% sui canoni di locazione. Non deve trattarsi di un master, un corso post laurea come dottorato o specializzazione, o dell’iscrizione a un Istituto tecnico superiore.
La detrazione spetta fino a un importo massimo di 2.633 euro. Pertanto, il risparmio di imposta non può superare 500 euro.
La locazione deve riguardare unità immobiliari situate nello stesso Comune in cui ha sede l’università o in Comuni limitrofi. L’università deve essere ubicata:
- in un Comune distante almeno 100 Km dal Comune di residenza purché sia in una provincia diversa. La distanza si determina con riferimento a una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ferroviaria o stradale;
- in uno Stato UE o in Norvegia e Islanda.
Detrazioni affitto per dipendenti fuori sede
I lavoratori dipendenti in trasferta, con reddito non superiore a 30.987,41 euro, possono usufruire di una detrazione sul canone di locazione corrisposto per l’immobile ove vanno a vivere a condizione che:
- abbiano trasferito o trasferiscano la propria residenza nel Comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei 3 anni antecedenti quello di richiesta della detrazione;
- siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità abitative adibite ad abitazione principale e situate nel nuovo Comune di residenza, a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.
Possono fruire della detrazione anche coloro che si trasferiscono all’estero, fino a quando permane la residenza in Italia.
La detrazione spetta solo per i primi 3 anni del contratto di locazione.
L’importo della detrazione varia a seconda del reddito del contribuente. In particolare:
- se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, la detrazione è pari a 991,60 euro;
- se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non eccede 30.987,41 euro, la detrazione è pari a 495,80 euro.
Se nel triennio il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, la detrazione non spetta a partire dall’anno successivo.