Ho richiesto un fido ad una banca e non ho ricevuto alcuna comunicazione in risposta; la banca è obbligata a inviarmi una risposta, considerato che sono passati sei mesi?
Occorre, innanzitutto, premettere che non esiste un diritto del cliente alla concessione del credito, in considerazione della incontestabile autonomia decisionale di cui gode la banca relativamente all’eventuale erogazione basata su proprie ed esclusive valutazioni. In pratica, l’istituto di credito è un soggetto privato e, come tale, è libero di scegliere a chi prestare i propri soldi e a chi no.
È pur vero, però, che la discrezionalità dell’intermediario dovrà ispirarsi comunque ai principi di correttezza, buona fede e specifico grado di professionalità.
Anche in questa ottica vanno lette le prescrizioni impartite dall’Autorità di vigilanza [1] secondo cui qualora, nell’ambito della propria autonomia gestionale “decida di non accettare una richiesta di finanziamento, è necessario che l’intermediario fornisca riscontro con sollecitudine al cliente; nell’occasione, anche al fine di salvaguardare la relazione con il cliente, andrà verificata la possibilità di fornire indicazioni generali sulle valutazioni che hanno indotto a non accogliere la richiesta di credito”.
Su fattispecie analoga a quella rappresentata dal lettore, l’Arbitro Bancario Finanziario (Abf) di Roma [2] ha specificato – accogliendo la richiesta del cliente – che la risposta data alle legittime richieste di chiarimento non può risolversi né in generiche affermazioni di diniego, né elencare le semplici ragioni tecniche (che sarebbero di ostacolo alla conoscenza sia pure di massima di tali motivazioni). Insomma, le motivazioni devono essere sempre
– chiare
– “personalizzate”, cioè riferite specificamente alla condizione del cliente.
Con una successiva decisione [3] l’Abf di Milano ha ribadito che, pur restando ferma la insindacabilità della decisione dell’intermediario in ordine alla concessione del credito, il cliente ha diritto di ricevere indicazioni, anche se di carattere generale, ma pur sempre adeguatamente rapportate alle concrete circostanze individuali, circa le ragioni del diniego di credito.
note
[1] Comunicazione del 22.10.2007 (Bollettino Vigilanza n. 10 dell’ottobre 2007).
[2] ABF Roma, decisione n. 2625/2012.
[3] ABF Milano, decisione n. 1546 del 13.03.2014.
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