Mio padre, coniugato, ha redatto un testamento olografo in piena regola, in cui dice che la mia eredità consisterà in un pezzo di terreno agricolo perché mi ha già versato il denaro per l’acquisto della casa. Tutto il resto del suo patrimonio lo vuole lasciare a mio fratello. Mi interesserebbe sapere cosa succede alla morte di mio padre e/o alla morte di entrambi i genitori.
Nell’ipotesi descritta dalla lettrice, il testamento del padre potrà essere contestato qualora leda la cosiddetta quota di legittima. L’art. art. 536 del Codice civile individua i cosiddetti eredi “legittimari”, ai quali è riservata per legge una quota di eredità o altri diritti nella successione. Si tratta del coniuge, dei figli e degli ascendenti.
Nel caso in esame, in cui il padre lascerebbe come eredi il coniuge e due figli, l’eredità deve essere suddivisa in modo tale che siano rispettate le seguenti quote di legittima: 1/4 al coniuge e 2/4 ai figli. Il restante quarto costituisce la cosiddetta “quota disponibile”, che può essere devoluta a chiunque secondo il desiderio del testatore (anche eventualmente a favore di un solo figlio).
È bene precisare che, per effettuare il calcolo della quota legittima spettante a ciascun erede, occorre prendere in considerazione l’intero patrimonio del de cuius, comprensivo, sia dei beni lasciati in eredità, sia dei beni donati agli eredi legittimari quando egli era in vita (cosiddetta massa fittizia). Dal totale del valore dei beni, deve essere ricavata ciascuna quota.
La quota di legittima è lesa se l’erede ha ricevuto, tra eredità e donazioni, meno di quanto spettantegli per legge. Nel caso descritto, dunque, se il padre ha già donato alla figlia del denaro in vita e le lascia solo il terreno, occorre verificare se il valore della quota così composta corrisponde a quella di ¼ prevista dalla legge o se, invece, suo fratello, ricevendo di più, supera la quota e deve ridurla in favore della lettrice.
Il testamento che lede i diritti degli eredi legittimari è impugnabile con la cosiddetta azione di riduzione, volta proprio a ripristinare la quota lesa, riducendo le disposizioni testamentarie e, se queste sono insufficienti, le donazioni.
Qualora dovessero morire entrambi i genitori, occorre distinguere:
- se la madre muore dopo il padre: l’eredità del padre sarà devoluta secondo le diposizioni testamentarie. A sua volta la madre potrà disporre tramite testamento (in tal caso 2/3 dell’eredità devono essere destinati ai figli in parti uguali); in assenza di testamento, si applicheranno le regole della successione previste dalla legge (tutta l’eredità divisa tra i due figli);
- se la madre muore prima del padre: se la madre lascerà testamento, esso dovrà rispettare le quote di legittima di ¼ al coniuge e 2/4 ai figli; in assenza di testamento l’eredità sarà devoluta secondo le regole della successione previste dalla legge (1/3 al coniuge e 2/3 ai figli).
Il rispetto delle quote legittime deve essere osservato con riferimento all’eredità di ciascun genitore, singolarmente considerato.
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Maria Monteleone