Assegno unico familiare: anche per il figlio della compagna convivente?


Sono regolarmente convivente, nella stessa residenza anagrafica, con la mia compagna, nostro figlio e il figlio di primo letto di lei. Posso chiedere l’assegno unico per i figli, anche per il suo di prime nozze?
Alla luce di quanto descritto, il lettore non può richiedere l’assegno unico anche per il figlio della sua compagna in quanto la legge istitutiva del nuovo assegno unico familiare prevede la necessità che il figlio sia fiscalmente a carico del richiedente: l’assegno di cui all’articolo 1, il cui importo è determinato ai sensi dell’articolo 4, è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico”.
Affinché il familiare possa considerarsi fiscalmente a carico è necessario che sussista un rapporto di parentela in linea retta (genitori, figli, nonni) o in linea collaterale (fratelli, zii, cugini, nipoti), oppure un rapporto di coniugio (moglie o marito) oppure un rapporto di affinità (generi, nuore, suocero, suocera).
Tra il lettore e il figlio della compagna, nonostante il legame affettivo e la convivenza, non vi è un rapporto tale per cui la legge consenta di porre il figlio altrui fiscalmente a suo carico. In mancanza di tale requisito, il lettore potrà chiedere l’assegno solo per il proprio figlio.
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Maria Monteleone