Davanti alla mia abitazione c’è un passo carrabile che risale al 1973. Il Comune dice che è scaduto e che devo rinnovare la richiesta, in quanto antecedente al Codice della strada del 1992. È vero?
È da escludere che si applichi ancora la disciplina antecedente al Codice della strada del 1992, non perché la normativa sia retroattiva, ma perché è efficace dal momento in cui è entrata in vigore, quindi dal 1992 in avanti, incidendo pertanto sui rapporti esistenti.
Tanto si evince dal secondo comma dell’art. 22 del Codice della strada vigente, secondo cui «Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo». La norma sembra dunque sancire un principio di adeguamento alle disposizioni del Codice della strada del 1992.
Chiarito ciò, bisogna ricordare che la procedura di autorizzazione del passo carrabile è rimessa alla normativa locale e che il Comune può perfino revocare l’autorizzazione già concessa per motivi sopravvenuti di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.
Anche la durata è rimessa alla discrezione dell’ente locale, tant’è che né il Codice della strada (artt. 2 e 22) né il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (artt. 44, 45 e 46, d.P.R. 495/1992) stabiliscono alcunché in proposito.
L’art. 46, primo comma, del regolamento da ultimo citato ricorda che «La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall’ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente»; il secondo comma della stessa disposizione afferma invece che «Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
- a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
- b) deve consentire l’accesso ad un’area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
- c) qualora l’accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale».
Lo scrivente ritiene possibile, atteso il decorso di un grande lasso di tempo dall’originaria autorizzazione comunale, che debba essere necessaria una nuova pratica, considerato che il vecchio passo carrabile risale al 1973, che nel frattempo è entrato in vigore il nuovo Codice della strada e che il Comune ha facoltà di modificare la concessione anche durante la sua validità.
Risulta invece anomala la condotta del Comune, il quale ha continuato a pretendere il tributo con riguardo agli anni immediatamente successivi alla scadenza dell’autorizzazione originaria, la quale sarebbe dovuta cessare nel 2002 e avrebbe quindi avuto bisogno di essere rinnovata.
Tirando le fila di quanto detto sinora, senza essere a conoscenza della normativa locale, lo scrivente ritiene che l’originaria autorizzazione sia scaduta e vada pertanto rinnovata, con durata stabilita dal Comune; allo stesso tempo, però, sembrano ingiustificate le somme riscosse negli anni successivi al 2002 e fino al 2006, le quali purtroppo difficilmente potranno essere recuperate, in quanto il diritto alla restituzione di quanto indebitamente pagato è ormai prescritto. Il Comune potrebbe giustificare quella riscossione solo se dimostrasse che, secondo la normativa locale, la concessione si è tacitamente rinnovata, ad esempio di anno in anno.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Mariano Acquaviva