Denuncia alla Guardia di Finanza per illeciti edilizi, con documentazione allegata. Quali le conseguenze per chi la sottoscrive?
Le conseguenze di una denuncia fondata su prova documentale per chi la sottoscrive sono il rinvio a giudizio del querelato/denunciato e la possibilità di costituirsi parte civile, se interessato al potenziale risarcimento danni, riconoscibile in ambito civile.
Conseguenze negative non esistono; neppure se la denuncia poi sfoci in un’archiviazione del procedimento.
Diverso è il caso in cui la denuncia sia presentata dichiarando una notizia non vera, con il solo scopo di danneggiare il denunciato. In questo caso, si rischi da parte di quest’ultimo una contro denuncia per calunnia. Infatti, l’articolo 368 del Codice penale stabilisce che chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Affinché sia ravvisabile il dolo della calunnia, è necessario che chi formula la falsa accusa abbia la certezza dell’innocenza dell’incolpato, per cui l’erronea convinzione della colpevolezza della persona esclude l’elemento soggettivo (Corte appello Torino, sez. III, 08/06/2021, n. 646).
Pertanto, occorre essere consapevoli dell’innocenza del denunciato per rischiare tale denuncia per calunnia. Diversamente, il querelante non correrà alcun rischio.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla