Conto cointestato tra coniugi e presunzione di comproprietà: giurisprudenza


Articolo 1298 del Codice civile: conto corrente cointestato e rapporti tra contitolari. La presunzione di pari titolarità del contratto e la prova contraria.
In base all’articolo 1298 del Codice civile, la cointestazione di un conto corrente in capo a due coniugi fa presumere la contitolarità del contratto, salva la diversa prova contraria a carico della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa.
La giurisprudenza si è più volte pronunciata in merito alla cosiddetta presunzione di comproprietà del conto corrente cointestato tra coniugi. In proposito, è principio consolidato quello secondo cui tale presunzione dà luogo soltanto all’inversione dell’onere probatorio e può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa.
Per vincere tale presunzione, non è sufficiente la prova di aver avuto la proprietà e la disponibilità esclusiva del denaro utilizzato per l’acquisto dei titoli, valendo la cointestazione a rendere solidale il credito anche se il denaro sia immesso sul conto da uno dei cointestatari o da un terzo a favore di uno solo o di entrambi i coniugi, ed essendo, invece, dirimente la prova della pertinenza esclusiva, in base al titolo di acquisto, del denaro versato in capo a uno dei cointestatari.
Indice
- 1 Matrimonio – Rapporti patrimoniali tra coniugi- Conto corrente bancario cointestato tra coniugi – Presunzione di comproprietà – Presunzione di contitolarità – Versamento sul conto di somme da parte di uno solo dei coniugi – Effetti
- 2 Divisione – Scioglimento della comunione legale – Prelievo di somme sul libretto cointestato – Restituzione
- 3 Matrimonio – Rapporti patrimoniali tra coniugi – Conto corrente bancario cointestato tra coniugi – Presunzione di comproprietà
- 4 Matrimonio – Rapporti patrimoniali tra coniugi- Conto corrente bancario cointestato tra coniugi – Presunzione di comproprietà
- 5 Presunzione di comproprietà – Somme prelevate sul patrimonio comune – Obbligo di rimborso – Articolo 186 cc – Condanna alle spese di lite – Articoli 91 e 92 cpc – Criteri
- 6 Conto corrente intestato a più persone: debito e credito si dividono in quote uguali solo se non risulta diversamente
- 7 Presunzione di comproprietà e diritti di credito
- 8 Contratti bancari – Conto corrente – Cointestazione
- 9 Presunzione di comproprietà conto corrente cointestato
Matrimonio – Rapporti patrimoniali tra coniugi- Conto corrente bancario cointestato tra coniugi – Presunzione di comproprietà – Presunzione di contitolarità – Versamento sul conto di somme da parte di uno solo dei coniugi – Effetti
La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo ad una inversione dell’onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa. Pertanto, ove il saldo attivo del conto cointestato a due coniugi risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto di essi, si deve escludere che l’altro coniuge, nel rapporto interno, possa avanzare diritti sul saldo medesimo.
Cass. Civ., Sez. II, Ord., 23 febbraio 2021, n. 4838
Divisione – Scioglimento della comunione legale – Prelievo di somme sul libretto cointestato – Restituzione
Il titolo legittimante la restituzione di quanto speso da un coniuge si rinviene non tanto e non solo nello scioglimento della comunione legale e nella divisione dei beni in essa compresi, ma piuttosto nella circostanza che uno dei coniugi abbia prelevato dal deposito bancario anche somme di appartenenza dell’altro per effetto della stessa cointestazione”, la quale restava insensibile alle vicende della comunione legale e al fatto gli importi erano stati rimborsati dal promittente venditore dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 16 luglio 2019, n. 19015
Matrimonio – Rapporti patrimoniali tra coniugi – Conto corrente bancario cointestato tra coniugi – Presunzione di comproprietà
Il coniuge, in sede di separazione, vanta il diritto a ricevere la metà delle somme prelevate dal marito da un conto corrente cointestato, essendo tali le somme comuni ab origine e comunque soggette al regime della comunione de residuo. Ai fini dell’esclusione del diritto, grava infatti sull’altro coniuge l’onere di fornire la prova della provenienza delle somme prelevate, dalla sua attività professionale e amatoriale, nonché l’avvenuta destinazione delle medesime ad esigenze familiari.
Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Ordinanza 17 luglio 2018, n. 18869
Matrimonio – Rapporti patrimoniali tra coniugi- Conto corrente bancario cointestato tra coniugi – Presunzione di comproprietà
La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo ad una inversione dell’onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa.
Cassazione civ. Sez. II, 28 agosto 2017, n. 20452
Presunzione di comproprietà – Somme prelevate sul patrimonio comune – Obbligo di rimborso – Articolo 186 cc – Condanna alle spese di lite – Articoli 91 e 92 cpc – Criteri
A fronte di prelevamenti da parte di un coniuge, di somme di pertinenza della comunione, quali sono state ritenute quelle giacenti sul conto corrente intestato alla coppia, compete al coniuge che abbia effettuato le operazioni e che alleghi di aver impiegato gli importi prelevati nell’interesse della comunione o della famiglia, dimostrare quest’ultima circostanza. L’onere probatorio della spesa sostenuta compete esclusivamente a chi ha effettuato l’esborso con il prelievo dal fondo comune, diversamente si inverte l’onere probatorio, in netto contrasto con il principio di “vicinanza della prova” e di conseguente limite alla possibilità di agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 11 ottobre 2016, n. 20457
A fronte di prelevamenti da parte di un coniuge, di somme di pertinenza della comunione, quali sono state ritenute quelle giacenti sul conto corrente intestato alla coppia, compete al coniuge che abbia effettuato le operazioni e che alleghi di aver impiegato gli importi prelevati nell’interesse della comunione o della famiglia, dimostrare quest’ultima circostanza. L’onere probatorio della spesa sostenuta compete esclusivamente a chi ha effettuato l’esborso con il prelievo dal fondo comune, diversamente si inverte l’onere probatorio, in netto contrasto con il principio di “vicinanza della prova” e di conseguente limite alla possibilità di agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 11 ottobre 2016, n. 20457
Conto corrente intestato a più persone: debito e credito si dividono in quote uguali solo se non risulta diversamente
Nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall’art. 1854 cod. civ., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell’art. 1298 cod. civ., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente; ne consegue che, ove. il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto superata la presunzione di comproprietà in relazione ad un conto corrente contestato a zio e nipote, ritenendo provato che i versamenti fossero stati compiuti con denaro appartenente soltanto al primo).
Corte appello Potenza, 19/01/2016, n.22
Presunzione di comproprietà e diritti di credito
La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto (art. 1298 c.c., comma 2), ma tale presunzione da luogo soltanto all’inversione dell’onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa. L’animus donandi non può essere riconosciuto sulla sola base della cointestazione di un conto corrente. Il giudice deve motivare sullo spirito di liberalità che assiste ogni versamento.
Cass. civ. Sez. II, 16 gennaio 2014, n. 809
La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi conto sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto. Siffatta presunzione da, tuttavia, luogo ad un’inversione dell’onere probatorio, potendo essere superata mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa.
Trib. Palermo Sez. II, 10 maggio 2013
In riferimento al conto corrente intestato a più persone, l’art. 1854 c.c. sancisce una presunzione legale iuris tantum, poiché da luogo solo ad un’inversione dell’onere della prova e può essere superata mediante presunzioni semplici a carico della parte che deduca l’esistenza di una diversa situazione giuridica.
C.App. L’Aquila, 14 gennaio 2013
Nell’ipotesi in cui i coniugi contraggano insieme un mutuo ipotecario per far fronte alle spese di ristrutturazione della casa coniugale, ma successivamente tale somma venga utilizzata esclusivamente dal marito per motivi professionali, la moglie è legittimata al regresso per l’intero importo indebitamente sostenuto nell’interesse esclusivo dell’uomo. Infatti, anche se l’obbligazione di restituire in solido l’importo mutuato dai coniugi risulta assunto nell’interesse di entrambi e non soltanto di uno dei coniugi; ciò non è sufficiente per invocare la ripartizione del debito ex artt. 1298 e 1299 c.c. (“Il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi”), atteso che tale regola non opera quando l’obbligazione solidale viene meno per vizio funzionale della causa che ha portato all’accordo.
Cass. civ. Sez. I, 1 dicembre 2010, n. 24389
Contratti bancari – Conto corrente – Cointestazione
Nel conto corrente bancario intestato a più persone, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva erroneamente ritenuto superata la presunzione di comproprietà in relazione ad un conto corrente cointestato alla madre ed ai suoi due figli, mentre l’ha confermata relativamente ad altro conto corrente cointestato solo ai due figli, ritenendo in tal caso idonea la prova che i versamenti fossero stati compiuti con denaro appartenente ad uno dei contitolari).
Cassazione civile sez. I, 05/02/2010, n.2686
Presunzione di comproprietà conto corrente cointestato
In caso di deposito bancario di titoli in amministrazione cointestato ai coniugi, i rapporti interni tra i depositanti sono regolati dall’art. 1298, secondo comma, cod. civ., sicché le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente. Per vincere la predetta presunzione, non è sufficiente la prova di aver avuto la proprietà e la disponibilità esclusiva del denaro utilizzato per l’acquisto dei titoli, valendo la cointestazione a rendere solidale il credito anche se il denaro sia immesso sul conto da uno dei cointestatari o da un terzo a favore di uno solo o di entrambi i coniugi, ed essendo, invece, dirimente la prova della pertinenza esclusiva, in base al titolo di acquisto, del denaro versato in capo a uno dei contestatari.
Cass. civ. Sez. III, 24 febbraio 2010, n. 4496
L’ art. 1298 c.c. disponendo che l’obbligazione si divide tra i diversi debitori o creditori e che le parti di ciascuno si presumono uguali se non risulti diversamente, fa riferimento a presunzioni semplici, con possibilità di prova contraria, con ogni mezzo per dimostrare che l’obbligazione stessa sia stata contratta nell’interesse esclusivo di uno di essi.
Trib. Chieti, 16 marzo 2009
Nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall’art. 1854 cod. civ. riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell’art. 1298 cod. civ. in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente; ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo.
Cass. civ. Sez. II, 19 febbraio 2009, n. 4066
La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma, c.c.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all’inversione dell’onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa.
Cass. civ. Sez. I, 5 dicembre 2008, n. 28839
La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi di conto ( art. 1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, sia nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto, salva la prova contraria a carico della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa, quale il versamento sul conto di somme appartenenti ad uno dei cointestatari in via prevalente o esclusiva.
Trib. Chieti, 22 ottobre 2008
Una presunzione legale “juris tantum” (quale quella di cui all’articolo 1298, secondo comma, c.c.), poiché dà luogo soltanto all’inversione dell’onere probatorio, può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
Trib. Salerno Sez. I, 16 settembre 2008
In merito al rapporto di deposito bancario con libretto cointestato, si presume che il credito solidale si divide in quote uguali con facoltà degli intestatari di operare separatamente o disgiuntamente, salvo, ai sensi dell’art. 1298, comma 2, c.c., prova contraria posta a carico della parte che deduce una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione. Trattandosi di presunzione semplice, detta prova può essere fornita con ogni mezzo.
Trib. Bari Sez. II, 25 giugno 2008
Ai sensi dell’art. 1854 c.c. l’intestazione a più persone di un conto corrente bancario ha l’effetto di porre ciascuno di essi, nei confronti della banca, nella posizione di creditore o debitore in solido del saldo del conto corrente, laddove la cointestazione, essendo solitamente finalizzata ad una più comoda gestione del conto, non incide sulla titolarità dei fondi depositati. Pertanto, ciascun intestatario ha la facoltà di far valere il proprio esclusivo diritto sui beni dimostrandone la provenienza e vincendo con ciò la presunzione iuris tantum di cui all’art. 1298, comma 2, c.c.
Trib. Genova Sez. IV, 21 novembre 2006
La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi di conto (art. 1854 cod. civ.) sia nei confronti dei terzi, sia nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto, salva la prova contraria a carico della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa.
Cass. civ. Sez. III, 8 settembre 2006, n. 19035
Nel conto corrente bancario cointestato a più persone, con facoltà di compiere operazioni anche separatamente, la presunzione di eguaglianza delle parti di ciascuno, fissata dall’art. 1298 c.c. può essere vinta non con la dimostrazione di avere avuto la proprietà e la disponibilità del denaro immesso nel conto, ma con la diversa dimostrazione che il titolo di acquisizione di quel denaro rendeva destinatario dello stesso in via esclusiva il solo cointestatario che poi lo ha versato sul conto.
App. Reggio Calabria, 15 dicembre 2005
Una presunzione legale “iuris tantum” (quale quella di cui all’art. 1298, comma 2, c.c.), poiché dà luogo soltanto all’inversione dell’onere probatorio, può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha ritenuto provata l’esclusiva appartenenza al marito delle somme depositate su un conto corrente cointestato al medesimo e alla moglie sulla base dei seguenti fatti secondari: precedente intestazione al marito di un conto con depositi di importo superiore, brevissima durata del matrimonio, impossibilità di risparmi familiari apprezzabili).
Cass. civ. Sez. I, 1 febbraio 2000, n. 1087