Cosa dice e cosa significa l’art. 62 sui lavori delle Camere.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.
Le sedute obbligatorie delle Camere
Come a scuola, come al lavoro, anche in Parlamento viene richiesto un minimo di presenza. Per rispetto della carica che senatori e deputati ricoprono, perché il Paese ha bisogno di leggi che lo facciano andare avanti. E anche (non bisogna dimenticarlo) perché i parlamentari vengono eletti e pagati dai cittadini per lavorare.
A vederla così, l’articolo 62 della Costituzione potrebbe sembrare piuttosto generoso. Prevede, infatti, due sedute obbligatorie delle Camere (il testo costituzionale le definisce «di diritto», senza precisare a chi appartenga il diritto) nell’arco di un anno. Devono essere fissate il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Al massimo, dunque, il giorno 2 di febbraio e di ottobre, nel caso in cui il primo giorno di quei mesi cadesse di domenica.
A dire il vero, c’è una terza seduta obbligatoria che potremmo definire «una tantum»: si tratta di quella inaugurale, che si deve svolgere entro e non oltre il ventesimo giorno dall’insediamento delle nuove Camere, come stabilito dall’articolo 61 della Costituzione.
Tutto questo, in un certo senso, è solo teoria. Perché la realtà dice che le sedute del Parlamento sono molte di più, a tal punto da rendere la cosiddetta «seduta di diritto» ormai obsoleta. Le Assemblee vengono convocate praticamente ogni giorno, da lunedì a venerdì. Che poi partecipino tutti i deputati e tutti i senatori, è un altro paio di maniche.
Quando finisce una seduta, il presidente stabilisce il suo aggiornamento, evitando di doverne convocare una ogni volta. In pratica, al termine della riunione pronuncia una formula del tipo: «La seduta è sospesa e si aggiorna il…», fissando la data di quella successiva che riprende quella precedente e comunicando quale saranno i temi da trattare, cioè l’ordine del giorno.
Solo durante i periodi di ferie viene interrotto il calendario delle sedute.
La convocazione straordinaria delle Camere
Oltre alle sedute ordinarie del Parlamento, l’articolo 62 della Costituzione stabilisce la possibilità di convocare delle sedute straordinarie per affrontare delle questioni di particolare importanza. La norma, però, riconosce questa facoltà:
- al presidente della Repubblica, in quanto garante degli obblighi costituzionali che richiedano la convocazione delle Assemblee, come ad esempio per la conversione dei decreti legge;
- a un terzo dei componenti di una Camera: si tratta di una tutela a favore della minoranza quando, a suo avviso, la maggioranza abbia adottato qualche provvedimento non corretto. La seduta straordinaria evita, in questo modo, di intralciare il lavoro delle sedute ordinarie;
- al Presidente di ciascuna Camera, cioè dalla figura istituzionale chiamata a convocare deputati o senatori quando lo ritiene opportuno o dietro sollecitazione del Capo dello Stato o di un terzo dei componenti della Camera di riferimento.
La seduta straordinaria provoca una sorta di effetto a catena: se, ad esempio, viene convocata dal presidente del Senato, automaticamente ce ne deve essere una anche alla Camera dei deputati, e viceversa. È la regola della convocazione parallela, che trova il suo perché in un motivo molto semplice: la Costituzione, con questo passaggio dell’articolo 62, vuole garantire l’unicità del Parlamento, cioè che il problema sollevato in un ramo venga affrontato da tutti e due. È il principio del «parlamentarismo simmetrico» di cui parla la stessa Costituzione quando affronta la questione del bicameralismo perfetto negli articoli 55 e 57.
C’è, infine, un altro concetto di fondo espresso da questo articolo della Costituzione, ed è quello che riguarda l’autonomia del Parlamento. Infatti, come abbiamo visto, nessuno può convocare le Camere se non i loro presidenti. Certo, può essere fatto dietro richiesta del Capo dello Stato. Ma il potere di convocazione spetta soltanto a chi presiede le rispettive Assemblee.