Durante una verifica la Finanza può aprire le borse?


In fase di accesso a negozi, aziende e abitazioni private, ai militari operanti che trovano valigette, zaini o altri oggetti chiusi serve un mandato?
Quando al negozio o in azienda arriva una verifica fiscale, gli addetti presenti sul posto corrono ai ripari. Manager, cassieri e segretarie sanno bene qual è la documentazione che scotta e cercano di salvarla, nascondendola in valigette, zaini e borsette, prima che arrivino i finanzieri a prenderla. Pensano che, trattandosi di oggetti privati, i verificatori non potranno aprirle e prelevarne il contenuto. Ma è proprio così? Durante una verifica la Finanza può aprire le borse o deve fermarsi di fronte a qualsiasi involucro chiuso e limitarsi ad acquisire le carte e i supporti informatici che trovano sui tavoli, sugli scaffali o nei cassetti?
Se fosse così sarebbe troppo facile e la verifica si risolverebbe in un pro forma: tanto varrebbe compierla direttamente in ufficio, chiedendo agli interessati di portare la documentazione ufficiale. In questo modo, però, sparirebbe tutta la documentazione compromettente e non si potrebbe risalire ai ricavi in nero e dunque all’evasione fiscale compiuta.
Esistono delle norme che stabiliscono quando e a quali condizioni la Guardia di Finanza durante una verifica può aprire le borse e cosa succede in caso di rifiuto del loro proprietario.
Indice
Verifiche fiscali: i poteri della Guardia di Finanza
La Guardia di Finanza, così come l’Agenzia delle Entrate, ha per legge [1] un potere di accesso nei luoghi dove il contribuente (imprenditore, commerciante, professionista, artigiano, ecc.) esercita la propria attività. L’accesso serve «per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento dell’imposta e per la repressione dell’evasione e delle altre violazioni».
I finanzieri possono bussare alla porta senza appuntamento, purché ciò avvenga durante il normale orario di esercizio dell’attività verificata, salvi i casi «eccezionali e urgenti adeguatamente documentati», e in ogni caso «con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente» [2].
Quando serve il “mandato” per entrare nei locali?
Per eseguire l’accesso nei locali di qualsiasi tipo, i finanzieri devono essere muniti di un ordine di servizio rilasciato dal comandante del reparto di appartenenza e devono esibirlo al contribuente ispezionato.
L’ordine di accesso (che per i militari della Guardia di Finanza consiste nel foglio di servizio) deve specificare i nomi dei militari che compongono la pattuglia e il tipo del controllo da eseguire (ad esempio: «Verifica Iva anno 2022»).
Accesso in luoghi privati: condizioni
Per consentire alla Guardia di Finanza di entrare in locali che non sono destinati esclusivamente all’esercizio delle attività imprenditoriali, commerciali e professionali occorre un requisito ulteriore rispetto all’ordine di servizio: serve l’autorizzazione rilasciata dal procuratore della Repubblica territorialmente competente.
Se l’accesso deve essere eseguito presso l’abitazione del contribuente (come nel caso di un professionista che esercita in casa) l’autorizzazione può essere concessa solo in presenza di «gravi indizi» di violazione delle norme tributarie ed ha lo scopo di «reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni» [3]. Quando, invece, si tratta di locali ad uso promiscuo, cioè quelli destinati sia ad abitazione sia a studio, opificio, laboratorio o negozio, l’autorizzazione del magistrato rimane necessaria, ma può essere rilasciata anche in assenza dei gravi indizi.
Apertura di borse: quando e come è possibile?
Quando, in occasione dell’intervento, i finanzieri (o i funzionari dell’Agenzia delle Entrate) si trovano di fronte cassetti, armadi o casseforti protetti da serrature e chiusi a chiave, oppure reperiscono nei luoghi ispezionati valigie, zaini e borse chiuse, devono chiedere l’autorizzazione del pubblico ministero per poterle aprire.
In attesa delle decisioni del magistrato, i verificatori possono “congelare” la situazione esistente, adottando le opportune cautele (piantonamento, apposizione di sigilli, ecc.) per evitare che gli oggetti vengano asportati o il loro contenuto venga rimosso.
Il consenso del proprietario all’apertura della borsa è valido?
Se il contribuente verificato – o il proprietario della borsa chiusa, se è un soggetto diverso: ad esempio, un dipendente – concede il suo assenso, l’autorizzazione del procuratore della Repubblica all’apertura non occorre, in quanto è sostituita dal consenso manifestato dal privato.
In alcune situazioni succede che i finanzieri o i funzionari aprano mobili, cassetti ed anche borse o involucri chiusi di qualsiasi tipo senza chiedere il permesso al soggetto ispezionato, il quale, tuttavia, non si oppone espressamente. In questi casi dubbi, le procedure operative della Guardia di Finanza [4] stabiliscono che, quando manca il consenso esplicito, l’autorizzazione del magistrato va comunque richiesta e ottenuta, altrimenti sorgerebbero problemi di inutilizzabilità della documentazione illecitamente acquisita.
La Corte di Cassazione ha stabilito, in una recentissima sentenza pronunciata a Sezioni Unite [1], che l’autorizzazione del magistrato è indispensabile solo nei casi di apertura coattiva delle borse. Perciò, la documentazione extracontabile, reperita in una valigetta che l’amministratore della ditta verificata aveva consegnato spontaneamente agli operanti, è stata ritenuta utilizzabile ai fini dell’accertamento fiscale. Perciò, quando c’è il consenso all’apertura della borsa non è necessaria l’autorizzazione della Procura. La Suprema Corte ha precisato che il consenso all’acquisizione e all’apertura della borsa da parte degli agenti accertatori deve essere prestato in modo «libero» e, dunque, non può essere coartato o indotto con la minaccia di conseguenze sfavorevoli.
Approfondimenti
Per approfondire leggi anche:
- La Finanza può entrare in casa per fare una verifica fiscale?;
- Accesso della Finanza in studi professionali: quali regole?;
- Cosa può fare la Finanza durante una verifica.
note
[1] Art. 52 D.P.R. n. 633/1972, art. 33, co. 1 D.P.R. n. 600/1973.
[2] Art. 12 Legge n. 212/2000 (“Statuto del contribuente”).
[3] Art. 52, co.3, D.P.R. n. 633/1972.
[4] Guardia di Finanza, Circ. n. 1/2018 (“Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali”).