Condizionatori in condominio: quando vanno rimossi?


L’installazione degli impianti sulla facciata del palazzo può ledere il decoro architettonico o essere contraria al regolamento condominiale.
Il proprietario di un appartamento ha montato un condizionatore sulla facciata esterna del palazzo. Questo impianto, oltre che rumoroso, è di dimensioni notevoli e ha un colore diverso dalla tinteggiatura della parete; è un pugno in un occhio a chi guarda il fabbricato. Ti informi sulla vicenda e scopri che non c’è stata nessuna autorizzazione dell’assemblea; neppure l’amministratore era stato avvisato. Tutti i condomini, però, hanno notato l’opera compiuta, e qualcuno la contesta. L’interessato, dal canto suo, dice che era un suo diritto installare l’impianto di condizionamento e sostiene che non era tenuto a chiedere nessun permesso. Così ti domandi: quando vanno rimossi i condizionatori in condominio?
Stiamo parlando, ovviamente, di condizionatori a servizio di unità immobiliari private (appartamenti o negozi) che risultano visibili dall’esterno, ad esempio perché sono collocati sulla terrazza condominiale o su una facciata esterna; altrimenti, se si tratta di opere interne, sono senza dubbio ammessi. Però ogni condizionatore ha una parte interna e un motore esterno, quindi il condominio entra sempre in gioco: fermo restando il diritto di ciascun condomino a godere di aria fresca o calda nel proprio appartamento, bisogna considerare anche i diritti altrui. Nel nostro caso entrano in gioco diverse variabili per capire se e quando vanno rimossi i condizionatori in condominio: in particolare, bisogna verificare cosa prevede il regolamento condominiale ed anche qual è l’aspetto estetico dell’edificio, che potrebbe essere leso da macchinari e tubi piazzati sui balconi, sui terrazzi o sulle parti comuni delle facciate esterne.
Indice
Condizionatore in condominio: quali autorizzazioni?
L’assemblea
L’installazione di un condizionatore in condominio non richiede l’autorizzazione preliminare dell’assemblea, in quanto costituisce un modo di utilizzare la proprietà privata che è legittimo anche quando avviene sfruttando le parti comuni dell’edificio, come il lastrico solare di copertura del fabbricato o una facciata esterna. È un modo di utilizzare la cosa comune consentito dall’art. 1102 del Codice civile a tutti i comproprietari, a condizione di non ledere il paritetico diritto degli altri. Ad esempio, un condomino non potrebbe occupare con il proprio impianto di condizionamento tutta la terrazza condominiale, altrimenti impedirebbe agli altri di farne analogo uso, collocandovi i propri apparecchi.
L’amministratore
Per mettere un condizionatore in condominio bisogna, però, sempre informare preventivamente l’amministratore, comunicandogli i lavori che si intende fare. Sarà l’amministratore a decidere se occorre notiziare anche l’assemblea. L’art. 1122 del Codice civile vieta le opere che rechino danno alle parti comuni, o che pregiudichino la stabilità, la sicurezza e il decoro architettonico dell’edificio.
Il regolamento condominiale
Il regolamento condominiale potrebbe imporre limitazioni o stabilire dei requisiti da adottare per posizionare gli impianti di condizionamento all’esterno: ad esempio, di non eccedere l’area del proprio balcone. In tali casi le prescrizioni vanno rispettate, altrimenti l’assemblea potrebbe agire per chiedere lo spostamento o la rimozione dell’impianto installato in violazione del regolamento.
Rumori e distanze
In tutti i casi, l’impianto di condizionamento deve avere caratteristiche tali da non arrecare fastidio ai vicini: non sono consentiti, quindi, i motori che provocano rumori eccessivi e intollerabili per chi abita nelle unità immobiliari circostanti, e neanche i condizionatori che violano le distanze e invadono spazi di proprietà esclusiva altrui, ad esempio occludendo finestre o limitando visuale e luce.
Condizionatori e decoro architettonico
I condizionatori potrebbero ledere il decoro architettonico dell’edificio, cioè l’estetica del palazzo. Abbiamo visto sopra che il Codice civile vieta queste opere. Se ciò si verifica, l’assemblea condominiale può opporsi alla realizzazione dell’impianto e chiederne la rimozione. La lesione del decoro architettonico va accertata caso per caso: contano la presenza di altri condizionatori già installati in precedenza sulle facciate, la visibilità dall’esterno, le dimensioni degli apparecchi e ogni altra caratteristica che potrebbe nuocere all’armonia delle linee esteriori del fabbricato.
Una sentenza del tribunale di Udine [1] ha accolto il ricorso dell’assemblea ed ha imposto ad un proprietario la rimozione, a sua cura e spese, dei motori esterni di un impianto di condizionamento che avevano leso il decoro architettonico del fabbricato. In quel caso, il condomino non aveva osservato il regolamento di condominio e non aveva neppure informato l’amministratore. Il giudice, seguendo l’orientamento della Corte di Cassazione [2], ha ricordato che «costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull’aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio che possa avere l’edificio».
Approfondimenti
Per altre informazioni sui condizionatori in condominio leggi i seguenti approfondimenti:
- Condizionatori in condominio: cosa prevede la legge;
- Condizionatori su terrazzo condominiale: quali regole;
- Vicini e condizionatori rumorosi in condominio: che fare?;
- Condizionatori in condominio: ultime sentenze.
note
[1] Trib. Udine, sent. n. 107 del 31.01.2022.
[2] Cass. 0rd. n. 18928 del 11.09.2020.