Cosa dice e cosa significa l’art. 65: quando un parlamentare è ineleggibile e quali cariche sono incompatibili con quelle di senatore e deputato.
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato e di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Indice
L’ineleggibilità al Parlamento
La Costituzione, agli articoli 56 e 58, fissa i requisiti per poter diventare parlamentare: oltre alla cittadinanza italiana, occorre avere non meno di 25 anni per essere deputato e almeno 40 anni per presentarsi come senatore. L’articolo 65 della Costituzione, invece, parla di quello che può rendere ineleggibile un cittadino ma non lo stabilisce direttamente: delega la legge a prendere i provvedimenti in materia.
Il fatto di porre dei limiti alla possibilità di essere eletto al Parlamento, pur avendo l’età e la cittadinanza per concorrere ad un posto come deputato o senatore, ha come scopo evitare che un cittadino acceda a una delle Camere quando ha una posizione di vantaggio rispetto agli altri cittadini. Succede, come vedremo tra poco nel dettaglio, quando viene occupata una carica pubblica in un Comune, in Regione, in un ente pubblico, in magistratura, ecc.
Pertanto, il senso dell’articolo 65 della Costituzione è quello di garantire all’elettorato passivo pari opportunità in modo che il risultato elettorale non sia condizionato da posizioni «dominanti» o di favore.
I costituenti, quindi, lasciano che sia la legge ordinaria a stabilire chi può e chi non può essere eletto al Parlamento. Secondo un decreto del presidente della Repubblica, risalente al 30 marzo del 1957 e ancora oggi in vigore, non sono eleggibili:
- presidenti delle Giunte provinciali;
- sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
- capo e vice capo di Polizia e ispettori generali di pubblica sicurezza;
- capi di Gabinetto dei ministri;
- rappresentanti e commissari di Governo nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome;
- prefetti e chi ne fa le veci, i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
- ufficiali generali, ammiragli e ufficiali superiori delle Forze armate nella circoscrizione di comando.
Non sono eleggibili i magistrati nelle circoscrizioni in cui operano o nelle quali hanno esercitato le loro funzioni nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura, come nemmeno lo sono diplomatici, consoli e viceconsoli (ad eccezione di quelli onorari), ufficiali addetti ad ambasciate e consolati esteri e impiegati di Governi esteri.
L’ineleggibilità interessa pure chi in proprio, o come rappresentante legale di società o imprese private, risulta vincolato con lo Stato per opere di somministrazione o di opera, per concessioni o per autorizzazioni amministrative di rilievo economico ed altri dirigenti di società o imprese vincolati con lo Stato.
L’incompatibilità con la carica di parlamentare
Come per l’ineleggibilità, anche per l’incompatibilità con la carica di deputato e di senatore l’articolo 65 della Costituzione delega alla legge ordinaria le disposizioni in proposito.
Bisogna, però, stare attenti a non confondere i due concetti. L’ineleggibilità, come abbiamo visto, esclude la possibilità di essere eletti al Parlamento ai cittadini che possono godere di una posizione di favore. L’incompatibilità, invece, consente di essere eletti ma impedisce di ricoprire contemporaneamente il ruolo di deputato o di senatore e determinate cariche pubbliche. Significa che il parlamentare deve decidere quale delle due vuole esercitare.
La Costituzione, proprio all’articolo 65, vieta espressamente di essere contemporaneamente deputato e senatore: o il parlamentare va a Montecitorio o va a Palazzo Madama. Inoltre, qualsiasi scelta faccia, se vuole restare nella sua carica non può esercitare allo stesso tempo come:
- presidente della Repubblica;
- membro del Consiglio superiore della Magistratura;
- membro di una Giunta o di un Consiglio regionale;
- membro della Corte costituzionale;
- europarlamentare;
- membro del Cnel (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro);
- membro di un organismo pubblico all’estero o di un ente pubblico nei Comuni di oltre 5.000 abitanti;
- sindaco di un Comune con più di 20.000 abitanti.
La carica di deputato e senatore è incompatibile, a certe condizioni, anche con quelle ai vertici di aziende sanitarie o di pubbliche amministrazioni.
In questo modo, la Costituzione e la legge da essa delegata cercano di creare delle situazioni in cui si possa verificare qualche conflitto di interesse. Inoltre, l’articolo 65 sembra suggerire un principio non del tutto sbagliato: meglio dedicare le proprie forze a tentare di fare bene una sola cosa piuttosto che avere il piede in troppe scarpe e rischiare di camminare in modo sbagliato.
L’incandidabilità al Parlamento
La legge ha introdotto una terza limitazione alla carica di parlamentare, vale a dire quella della incandidabilità. Qual è la differenza con le altre due?
Abbiamo visto che non può essere eletto chi già ricopre una carica pubblica di un certo tipo che può metterlo in condizioni di vantaggio rispetto agli altri cittadini (il prefetto, il presidente della Giunta regionale, ecc.). E abbiamo anche visto successivamente la seconda ipotesi in cui chi, pur potendo essere eletto, deve scegliere tra la carica di parlamentare ed un altro ruolo che già occupa o che potrebbe occupare. È il caso del deputato o del senatore che viene eletto presidente della Repubblica: la carica di parlamentare decade automaticamente.
Questa terza limitazione riguarda l’impossibilità di candidarsi alle elezioni politiche non per la carica che si ricopre ma per altri impedimenti che riguardano la fedina penale del diretto interessato. È incandidabile, – per la precisione, chi è stato condannato in via definitiva a pene superiori a due anni di reclusione per:
- delitti legati al terrorismo o all’associazione mafiosa;
- reati commessi da pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione.
È incandidabile anche chi è stato condannato per delitti non colposi con pena non inferiore a quattro anni di reclusione.